Filofax difende il marchio Flex by Filofax davanti al Tribunale di Roma
Filofax Italia, controllata italiana del gruppo inglese che commercializza la celebre agenda Filofax,(insieme ad una vasta gamma di prodotti come taccuini, notebook, portafogli e borse da lavoro) ha recentemente difeso il proprio marchio Flex by Filofax registrato per notebook, copertine e planners nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato innanzi al Tribunale di Roma dall’italiana Buffetti, che ha lamentato come detto marchio interferisca con il marchio Prodotti Flex di titolarità di Buffetti, registrato per prodotti quali meccanismi metallici per block notes, raccoglitori, altri articoli per ufficio e schedari, chiedendo la concessione di inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Filofax Italia. Con ordinanza in data 17 aprile 2012, il Tribunale di Roma ha rigetto le richieste cautelari di Buffetti, in particolare rilevando che il termine “flex”, ovvero l’unico elemento comune alle due registrazioni, peraltro rappresentato in forme grafiche fra loro completamente differenti, richiama generalmente concetti di flessibilità, versatilità ed espansibilità e deve pertanto ritenersi descrittivo, non appropriabile da Buffetti e, quindi, insufficiente a fondare un giudizio di confusione tra i messaggi recapitati dalle due registrazioni in questione. La descrittività del termine “flex” sarebbe peraltro confermata dal suo largo utilizzo, anche nel settore dei prodotti di cartoleria, da parte di numerosi operatori. Il Tribunale ha anche precisato che, se nella parte denominativa Prodotti Flex non può rilevarsi un vero e proprio nucleo ideologico dotato di potere individuante e che i singoli elementi (sia verbali, quali le parole “flex” e “prodotti”, che grafici) di per sé considerati assumono carattere distintivo solo in virtù della particolare combinazione grafica oggetto di registrazione, dovendosi quindi escludere la contraffazione da parte del marchio della resistente. Nel formulare le proprie istanze cautelari, Buffetti ha anche sostenuto che il marchio Prodotti Flex è un marchio rinomato e pertanto meritevole di tutela ultramerceologica, in ragione del suo risalente utilizzo e degli investimenti pubblicitari da parte di Buffetti. Il Tribunale ha tuttavia escluso anche la rinomanza del marchio Prodotti Flex, dal momento che questa sussiste solo quando sia provato che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi da esso
contraddistinti, onere non assolto da Buffetti nel caso di specie: è interessante notare che, in questo senso, sono stati ritenuti insufficienti gli elementi portati da Buffetti, tra cui i dati relativi agli investimenti pubblicitari, considerati irrilevanti in assenza di una qualsiasi indicazione circa la quota di mercato detenuta dal marchio Prodotti Flex e rilevazioni demoscopiche dell’accreditamento questo presso il pubblico dei consumatori.
La giurisprudenza italiana si si è solo raramente espressa in tema di “contraffazione per equivalenti” e, fino a poco tempo fa, l’unica esperienza applicativa si rifaceva al caso Lisec vs Forel, deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 13 gennaio 2004 n. 257, secondo cui per valutare l’esistenza di una contraffazione per equivalenti è necessario considerare se il prodotto che si assume essere in contraffazione, nell’affrontare il medesimo problema tecnico, si ponga come soluzione originale e non in un accorgimento banale o ripetitivo rispetto alla soluzione brevettata. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di contraffazione per equivalenti con sentenza in data 30 dicembre 2011 n. 30234, nel caso Barilla vs Pastificio Fazion. Il caso riguardava un brevetto di titolarità di Barilla, avente ad oggetto una particolare applicazione destinata ad operare sui forni per l’essicazione della pasta. Secondo detta applicazione, diversamente da quanto previsto nell’arte nota, la pasta non veniva adagiata orizzontalmente sulla superficie del nastro trasportatore che la conduceva all’interno del forno essiccante, bensì posta in mezzo a due piastre perforate che consentivano di reggerla in senso verticale rispetto al nastro trasportatore, così che la pasta veniva investita dall’aria calda che passava attraverso il forno essiccante in senso trasversale. Tale soluzione consentiva di aumentare la quantità di pasta alloggiata dentro il forno essiccante e, allo stesso tempo, ne riduceva il rischio di deformazione. Pastificio Fazion utilizzava un sistema che si differenziava da quello rivendicato per il fatto che, invece di essere perforate, le piastre in questione erano dotate di scanalature che consentivano comunque la circolazione dell'aria calda nel forno di essicazione. Secondo Pastificio Fazion, le scanalature presenti sulle piastre consistevano in una soluzione originale e non banale, dal momento che consentivano di ridurre ulteriormente il rischio di deformazione della pasta. Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano che non potesse esserci contraffazione per equivalenti poiché la soluzione adottata dal Pastificio Fazion poteva dirsi, in effetti, non banale e dotata di originalità, e conseguentemente rigettavano la domanda di contraffazione di Barilla. Con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione si è tuttavia espressa in senso contrario. In particolare, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dal se la soluzione adottata da Pastificio Fazion – ovvero la forma delle piastre – potesse dirsi non banale, nella soluzione brevettata da Barilla l’adozione di particolari accorgimenti circa la forma delle piastre (perforate, secondo il brevetto Barilla) rappresentava un elemento di secondo piano; la caratteristica principale rivendicata dal brevetto era quella di aver rivoluzionato il sistema di essicazione della pasta introducendo la possibilità di reggere la pasta all’interno del forno collocandola sul nastro trasportatore in senso verticale, e non più orizzontale. L’uso di piastre differenti, anche se dotate di forma originale, non poteva dirsi circostanza idonea ad escludere la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.
L’art. 68 comma 3 del Codice di Proprietà Industriale prevede che “Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne
Il testo del c.d. decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) è uscito profondamente modificato dall’esame del Parlamento, conclusosi con il voto di fiducia della Camera di giovedì (Legge n. 27/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012). Per quanto qui di interesse, importanti modifiche riguardano l’istituzione delle c.d. sezioni specializzate in materia di impresa, che verranno a sostituire le attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. In primo luogo, alla competenza delle nuove sezioni specializzate viene ora attribuito anche tutto il contenzioso antitrust, con conseguente superamento dei ben noti problemi derivanti dalla biforcazione tra competenza delle corti d’appello (competenti in materia di diritto antitrust nazionale) e competenza dei tribunali (competenti in materia di diritto antitrust comunitario). Su tale specifico punto è stato dato ascolto alle proposte provenienti da più parti, ed in particolare all’auspicio dell’AGCM (contenuto da ultimo nella Segnalazione a Parlamento e Governo dello scorso 5 gennaio) di ricondurre presso un unico giudice tutta la competenza relativa al contenzioso antitrust. La competenza delle nuove sezioni specializzate viene poi estesa anche alle controversie aventi ad oggetto società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione (il testo iniziale del decreto parlava solo di società per azioni e società in accomandita per azioni, che continuano a rientrare nella sfera di competenza delle nuove sezioni anche nel testo convertito, così come tutto il contenzioso in materia di proprietà intellettuale). Non è invece più devoluto alla competenza delle nuove sezioni specializzate il contenzioso in materia di azioni di classe. Quanto alla distribuzione territoriale, sezioni specializzate vengono ora ad essere istituite in tutti i capoluoghi di regione (con l’eccezione della Val d’Aosta per cui sarà competente la sezione specializzata di Torino), nonché a Brescia, tradizionalmente uno dei distretti di corte d’appello con la più alta incidenza di contenzioso in materia societaria. Il nuovo testo inoltre posticipa l’entrata a regime delle nuove sezioni, portata a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione rispetto ai novanta inizialmente previsti. Contrariamente a quanto si afferma da più parti, l’istituzione delle nuove sezioni specializzate è una novità da accogliere con favore. Rappresenta infatti un ulteriore passo verso una maggiore specializzazione dei nostri giudici e un auspicabile<incremento della loro efficienza. Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, tuttavia, alla legge di conversione dovranno seguire immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse delle sezioni, già oggi spesso sottodimensionate rispetto al carico dei ruoli e certamente non in grado di fronteggiare l’enorme mole di nuovo lavoro che le attende. Ciò anche per rendere giustificabile agli occhi delle imprese il previsto incremento dei costi dell’accesso alla giustizia. Il contributo unificato è infatti raddoppiato per tutte le cause di competenza delle sezioni specializzate. Il Governo non sembra tuttavia andare in questa direzione, come dimostra ad esempio il fatto che nel nuovo testo si sia ritenuto opportuno precisare che l’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi delle dotazioni organiche. Al riguardo, legittime preoccupazioni sono state sollevate dai Presidenti di numerose sezioni specializzate, che giustamente osservano come i propri uffici rischiano la paralisi in mancanza di immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse disponibili. E infatti non basta creare nominalmente il Tribunale delle imprese per risolvere i problemi delle giustizia civile italiana. Occorre anche fare in modo che le nuove sezioni possano assorbire in modo efficiente tutto il contenzioso e che al maggior costo di ingresso corrispondano servizi adeguati (anche in termini di decoro dei luoghi in cui il servizio viene reso). Le risorse economiche sarebbero peraltro a portata di mano. Basterebbe che il nuovo gettito derivante dall’innalzamento del contributo unificato fosse destinato in misura maggiore al rinnovo delle strutture e alle esigenze di gestione delle sezioni specializzate. Per il testo della legge di conversione clicca qui (
Nella primavera del 2011, Ferrarelle S,p,a ha lanciato una campagna pubblicitaria consistente nell’affissione, realizzazione di packaging e pubblicizzazione a mezzo del proprio sito internet delle bottiglie di acqua Ferrarelle come “Prodotto a ImpattoZero®”, connessa all’adesione, da parte di Ferrarelle, al progetto ImpattoZero® lanciato dall’ente LifeGate. Il progetto prevedeva che – effettuato uno studio certificato sulle emissioni di anidride carbonica comportate dal ciclo di vita del proprio prodotto – ai produttori aderenti fosse concesso di compensare le suddette emissioni finanziando la creazione di territorio forestale in varie parti del pianeta e, nel caso specifico, in Costa Rica. A seguito della riforestazione un ente appositamente designato (il FONAFIFO, Fondo Nacional de Finanziamento Forestale del Costa Rica, ) emetteva c.d. crediti compensativi di carbonio che LifeGate, agendo in qualità di
Nella serata di ieri il Senato ha approvato la proposta di emendamento al DDL di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” del 29 dicembre 2011, che riscrive per l’ennesima volta l’art. 239 CPI del Codice della Proprietà industriale, in materia di protezione per diritto d’autore delle opere di design classico. Come già annunciata qualche giorno fa sul nostro blog (
Dopo il tentativo fallito dell’estate scorsa (vedi
Il procedimento aperto dall'