Domande di marchio e designazione delle classi di prodotti dei servizi dopo la sentenza IP - translator

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Con una comunicazione comune del 2 maggio 2013 (vedi testo integrale qui), l’UAMI ha invitato tutti gli Uffici Marchi dell’Unione Europea a conformarsi alle previsioni della storica decisione della CGUE del 19 giugno scorso, C-307/10 – meglio nota come sentenza "IP Translator" – con riguardo all’utilizzo delle indicazioni generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza nelle registrazioni dei marchi.

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo brevemente i fatti che hanno dato origine alla questione.

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Documentazione relativa al progetto di istituzione di un brevetto unitario e di una corte unificata dei brevetti:

Si pubblica qui di seguito una rassegna di materiale. Fateci ovviamente avere ogni altro documento riteniate utile al dibattito, lo inseriremo immediatamente.

TESTI LEGISLATIVI E CONVENZIONALI: 

  • Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (disponibile qui)
  • Regolamento (UE) N. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (disponibile qui)
  • Trattato sul Tribunale Unico dei brevetti, 11.01.2013, sottoscritto il 19 febbraio (disponibile qui)
  • Progetto di regole di procedura, 31.01.2013 (disponibile qui)

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Il caso Mozzarella di Bufala

mbc dop.jpgNelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l’estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si è riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.

In buona sostanza, una norma adottata nell’intento di garantire specifiche esigenze di tutela dei consumatori e quindi, indirettamente, anche l’integrità della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, si è trasformata in un vero e proprio boomerang che ha seriamente rischiato di affossare la quarta DOP per importanza in Italia.

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Unione europea e dogane: tempi sempre più duri per i contraffattori ?

40642934.jpgE’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell'UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e  preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l'ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario. 

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Lady Gaga e i Lillipuziani

Lady_Gaga_Fame_perfume_ad-e1342591715232.jpgCon decisione pubblicata il 13 marzo 2013, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato in merito al messaggio pubblicitario qui raffigurato, avente ad oggetto il profumo ‘Lady Gaga Fame' ed apparso sui mezzi di trasporto milanesi nel novembre 2012. Il messaggio mostra la cantante Lady Gaga distesa su un fianco senza abiti e con il volto coperto da una maschera, mentre tiene in mano una boccetta del suo nuovo profumo. Inoltre, la cantante è ricoperta da una serie di uomini in miniatura che, senza abiti, scalano diverse parti del suo corpo. Tale messaggio pubblicitario è finito nel mirino del Comitato di Controllo il quale, ritenendo che svilisse la figura della donna riducendola ad un mero oggetto di desiderio (e addirittura un bene di consumo), ne aveva chiesto la cessazione della diffusione in quanto in pretesa violazione dell’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Tuttavia, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria non ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione violasse la dignità della donna né l’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. In particolare, secondo il Giurì la notorietà di Lady Gaga (e la sua stravaganza) contribuiscono ad interpretare la scalata degli omini al corpo della pop star in termini non violenti. Seguendo la linea di difesa della società che ha curato la campagna pubblicitaria, il Giurì ha infatti riscontrato nel messaggio pubblicitario sia un riferimento letterario a Gulliver che una metafora dell’ascesa dei fan della cantante alla fama ed al successo della star, che sembra irraggiungibile: la sua indifferenza secondo il Giurì viene percepita come una forma di ‘olimpico distacco’. Inoltre, il Giurì ha sottolineato che la maschera indossata da Lady Gaga non contribuisce a travisarne l’identità, ma anzi costituisce uno degli accessori di scena più noti della cantante. Sulla base di tali considerazioni, il Giurì ha respinto la domanda del Comitato di Controllo, escludendo che l’immagine oggetto del messaggio pubblicitario in questione possa essere caratterizzata da elementi di anonimato e spersonalizzazione del corpo umano che determinano una lesione alla dignità della donna. La decisione conferma il più recente e moderno orientamento del Giurì (si vedano per esempio le decisioni 62/2010 e 80/2010). Una copia della decisione è disponibile nella sezione PROVVEDIMENTI COMMENTATI di questo blog.

Quanto è sicuro WhatsApp?

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WhatsApp Inc., famosa in tutto il mondo per aver fondato l’omonimo servizio di messaggeria istantanea ad ampio raggio ed in tempo reale, dovrà comunicare al Garante per la protezione dei dati personali italiano “ogni informazione utile  [su WhatsApp]  per valutare il rispetto della privacy degli utenti italiani”. WhatsApp Messenger è un’applicazione di messaggistica mobile che consente di inviare messaggi ai propri contatti – anch’essi utenti di WhatsApp – senza dover sostenere il costo dei normali SMS.  Per poter accedere al servizio è sufficiente essere in possesso di uno smartphone con connessione ad internet e scaricare l’applicazione dagli online store disponibili a seconda del dispositivo utilizzato. A differenza di altre applicazioni non si procede con la creazione di ID e password: l’utente deve semplicemente fornire il proprio numero di telefono per potersi registrare ed iniziare ad inviare messaggi. L’intervento del Garante privacy italiano si colloca sulla scia dell’operato delle Autorità di protezione dei dati personali canadese e olandese, che già nel 2012 si erano attivate nei confronti di WhatsApp lamentando il rischio che l’applicazione potesse non rispettare la privacy degli utenti. L’intervento delle Autorità è poi sfociato in due note ufficiali, pubblicate nel gennaio 2013, in cui vengono segnalate diverse criticità relative al funzionamento dell’applicazione.

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Testa di cervo crocifera: il nome del produttore non vale ad escludere la contraffazione

jagermeister.jpgDopo una lunga vicenda processuale, iniziata nel 2001, il 13 gennaio scorso è stata pubblicata la decisione della Corte di Cassazione nel caso che ha contrapposto la tedesca Mast-Jagermeister AG all'ungherese Budapesti Likoripari KTF Bulif e sua avente causa Zwack Unicum RT. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del marchio di Mast-Jagermeister AG - composto da un elemento figurativo (una testa di cervo crocifera) e da un elemento denominativo - da parte di Budapesti Likoripari KTF Bulif che aveva utilizzato lo stesso elemento figurativo differenziandosi con l'aggiunta del proprio nome. La sentenza d’appello aveva stabilito, da un lato, che la testa di cervo crocifera aveva capacità distintiva e doveva godere della tutela conferita al marchio forte. Dall’altro lato, la Corte territoriale aveva però escluso il rischio di confusione alla luce del fatto che Budapesti Likoripari KTF Bulif utilizzava insieme all'elemento figurativo la propria denominazione. Secondo gli Ermellini, “la Corte d'Appello avrebbe invece dovuto rilevare, in base a quanto da essa stessa accertato, che il marchio era costituito da due elementi distintivi (cuori) il cervo e la denominazione, e di conseguenza avrebbe dovuto valutare in relazione a ciascuno di questi due elementi la similarità tra i due segni e quindi l'esistenza di una loro confondibilità tenendo, tra l'altro conto, che aveva già implicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo forte alla testa di cervo con le conseguenze che da tale carattere derivano ai fini di valutare l'eventuale contraffazione”. La Corte ha, dunque, concluso che la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio complesso non vale in assoluto ad escluderne la contraffazione. La parola torna adesso alla Corte d’Appello di Roma che dovrà giudicare il caso in diversa composizione.

Legge salva-olio: un punto d'arrivo per l'olio Made in Italy?

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Lo scorso 31 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, definita anche legge “salva olio Made in Italy”. Questa legge introduce nel mercato di oli “Made in Italy” una serie di novità significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall’altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell’ambito del commercio degli oli di oliva vergini.

Va subito detto che questa legge è attualmente in vigore, ma potrà essere motivo di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea dal momento che già il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest'ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perché ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.

La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell'olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l'Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d'oliva a 25/30 mg. E ciò al fine di rafforzare la tutela dell'olio d'olia vergine “Made in Italy” rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e proprietà organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalità di tutela perseguite dall'Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.

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Altezza inventiva e ambito di protezione del brevetto

cassazione.jpgPer i tribunali italiani impegnati a ricondurre la complessità di certi accertamenti tecnici inerenti la validità o la contraffazione di un brevetto ad una dimensione “giuridica”,  è più volte risultato suggestivo l’argomento in base al quale  deve escludersi la contraffazione qualora il prodotto o il procedimento attuato dal presunto contraffattore presentino caratteristiche tali da farne ritenere l’altezza inventiva: infatti, elevandosi ad invenzione autonoma rispetto a quella brevettata, il prodotto o il procedimento che si assume in contraffazione ricadono necessariamente al di fuori dell’ambito di protezione del brevetto, che quindi non può dirsi contraffatto.

Questo criterio è stato recentemente ripercorso da una recente sentenza della Corte di Cassazione (qui) la quale, facendone un’applicazione inversa, ha ritenuto che un particolare procedimento per la lavorazione e la trasformazione dei rifiuti adottato dalla società Entsorga Italia S.r.l. fosse in contraffazione di un brevetto di procedimento di titolarità della società Ecodeco S.r.l. proprio perché, per quanto il procedimento di Entsorga presentasse differenze rispetto al procedimento brevettato, dette differenze non erano dotate di altezza inventiva e, quindi, non costituivano un valido motivo per escludere la contraffazione del brevetto di procedimento di Ecodeco.

 

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European Patent Package: danke, thanks, arigato?

Come promesso, vediamo quali sarebbero le vere significative conseguenze che deriverebbero dall’istituzione di una Corte centralizzata con giurisdizione paneuropea.Thumbnail image for patented_stamp-300x249.jpg

Prima fondamentale conseguenza è che ogni preteso contraffattore potrà essere citato – con effetti paneuropei – innanzi a qualsiasi sezione nazionale della nuova Corte, alla sola condizione che egli commercializzi i propri prodotti nel paese membro in cui ha sede la specifica sezione nazionale adita. Volendo offrire un esempio, un’impresa italiana che commercializza i propri prodotti in Germania potrà essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte. La decisione di quest’ultima avrà effetto diretto e potrà essere eseguita in tutti i paesi membri dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata e quindi anche in Italia, dove la decisione avrà valore di titolo esecutivo (art. 82 della versione definitiva dell’accordo). Tale decisione potrà disporre l’inibitoria della produzione, il sequestro dei beni contraffattivi e dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno e tutte le altre misure tipiche poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale decisione sarà in tedesco, emessa all’esito di un procedimento – cui l’impresa italiana non potrà sottrarsi – svolto in tedesco o, al massimo, al ricorrere di determinate circostanze, nella lingua del brevetto (che in ogni caso non sarà mai l’italiano). Tale decisione sarà poi appellabile innanzi alla istituenda Corte d’Appello in materia brevettuale che avrà sede a Lussemburgo. La lingua dell’appello sarà quella del primo grado, e quindi ancora una volta il tedesco. Esaurito l’appello, non ci sarà alcun terzo grado di giudizio. Non solo, perchè un’impresa possa essere citata innanzi una sezione diversa dalla propria sezione nazionale (e quindi costretta a difendersi in una lingua diversa dalla propria), neppure è necessario che essa sia direttamente attiva sul relativo mercato straniero. E’ sufficiente che essa abbia lì un proprio distributore o comunque che vi siano altre ragioni di connessione (e sappiamo benissimo quanti sono i modi per sottrarre un preteso contraffattore al proprio giudice naturale). 

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