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      <title>Italy Intellectual Property Blog - indicazioni geografiche</title>
      <link>http://www.ipinitalia.com/indicazioni-geografiche/</link>
      <description>L’IP in Italia : Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale Avvocati e Consulenti : Trevisan &amp; Cuonzo Studi Legali</description>
      <language>it</language>
      <copyright>Copyright 2013</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 19:30:47 +0100</lastBuildDate>
      <pubDate>Mon, 06 May 2013 19:30:47 +0100</pubDate>
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      <item>
         <title>Il caso Mozzarella di Bufala </title>
         <description><![CDATA[<p><img style="float: left; border: 10px solid white;" src="http://www.ipinitalia.com/mbc%20dop.jpg" alt="mbc dop.jpg" width="150" height="168" />Nelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l&rsquo;estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si &egrave; riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.</p>
<p>In buona sostanza, una norma adottata nell&rsquo;intento di garantire specifiche esigenze di tutela dei consumatori e quindi, indirettamente, anche l&rsquo;integrit&agrave; della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, si &egrave; trasformata in un vero e proprio boomerang che ha seriamente rischiato di affossare la quarta DOP per importanza in Italia.</p>]]><![CDATA[<p>Il problema origina dall&rsquo;art. 4 quinquesdecies del decreto legge n. 171/2008 (poi convertito in legge 295/2008), che ha introdotto l&rsquo;obbligo di utilizzare, ai fini della produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Tale obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore&nbsp; a partire dal 1 gennaio 2013, e la norma specificava che al fine di garantire le esigenze di programmazione dei produttori, le modalit&agrave; attuative cui questi avrebbero dovuto attenersi sarebbero state specificate con decreto attuativo da emanarsi entro il 30 giugno 2009 da parte del Ministero delle Politiche Agricole.&nbsp;</p>
<p>Il decreto ministeriale &egrave; stato adottato in data 6 marzo 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 marzo 2013, peraltro in netto ritardo rispetto al termine del 30 giugno 2009 ritenuto adeguato a garantire le esigenze di programmazione dei produttori.</p>
<p>Detto decreto, lungi dal contenere modalit&agrave; attuative sufficientemente dettagliate e non interpretabili,&nbsp; si limitava a prevedere il divieto, per i produttori di MBC DOP, di detenere e stoccare materie prime e cagliate bufaline diverse da latte e cagliate bufaline dedicate esclusivamente alla lavorazione della DOP Mozzarella di Bufala Campana, a partire dal 30 giugno 2013. In altre parole, si pretendeva di garantire la separazione degli stabilimenti prevista all&rsquo;art. 4-quinquesdecies attraverso il divieto assoluto di detenere e conservare, presso gli stabilimenti destinati alla produzione di MBC DOP, latte e cagliate non conformi ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della MBC DOP.</p>
<p>Un simile regime avrebbe per&ograve; messo a dura prova la tenuta delle realt&agrave; produttive di MBC DOP. Da un lato, infatti, per i produttori di MBC DOP &egrave; vitale poter sostenere il proprio fatturato attraverso la produzione e vendita ai caseifici anche di altri prodotti derivati del latte di bufala. Basti considerare che all&rsquo;art. 3 del DM 18 settembre 2003 recante il disciplinare di produzione della Mozzarella di Bufala Campana &egrave; previsto che il latte di bufala debba essere consegnato al caseificio, opportunamente filtrato con mezzi tradizionali e trasformato in Mozzarella di Bufala Campana entro la&nbsp;60&ordf; ora dalla mungitura. Con un simile requisito di produzione &ndash; che costituisce un caso unico del panorama caseario e che gi&agrave; di per s&eacute; costituisce un grosso limite per i produttori di MBC DOP &ndash; la sola produzione di MBC DOP non &egrave; sufficiente ad assorbire tutto il latte proveniente da una singola mungitura, tranne nel caso di ordini per quantitativi straordinari, circostanza peraltro che &egrave; difficile o impossibile che si realizzi considerato che la MBC &egrave; un prodotto fresco. Di qui la necessit&agrave; per i produttori di conservare il latte non utilizzato entro le sessanta ore, e quindi non pi&ugrave; conforme al disciplinare di produzione di Mozzarella Bufala Campana DOP, e utilizzarlo per la produzione di altri prodotti a base di latte e cagliate bufaline. Dall&rsquo;altro lato, l&rsquo;allestimento di stabilimenti separati esclusivamente adibiti alla produzione di MBC DOP e alla detenzione di latte e cagliate ottenute da mungiture &ldquo;fuori termine&rdquo;, sarebbe risultato in un investimento non sostenibile, costringendo la quasi totalit&agrave; dei produttori di MBC DOP a scegliere tra l&rsquo;abbandono della produzione di MBC DOP e la chiusura dei propri stabilimenti.</p>
<p>L&rsquo;entrata in vigore di un simile divieto, che avrebbe probabilmente affossato la Mozzarella di Bufala Campana DOP, &egrave; stata scongiurata dall'adozione di un nuovo decreto ministeriale in data 24 aprile 2013 con cui, in abrogazione di quanto previsto al decreto ministeriale del 6 marzo 2013, si &egrave; chiarito che il divieto di produrre MBC DOP in stabilimenti destinati ad altri tipi di formaggi o preparati alimentari non si estende anche ai sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, e che e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di MBC DOP e di detti sottoprodotti o derivati.</p>
<p>A questa correzione si &egrave; arrivati grazie anche agli sforzi del <a href="http://www.mozzarelladop.it/index.php?section=notiziario&amp;id=416">Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP</a>, profusosi in una forte campagna di sensibilizzazione. Sul relativo sito internet era anche apparso un conto alla rovescia dei giorni che separavano la MBC DOP dall&rsquo;entrata in vigore del divieto &ldquo;fatale&rdquo;.</p>
<p>L'intera vicenda ha per&ograve; dell'assurdo: l&rsquo;art. 4-quinquedecies del d.l. 171/2008, che almeno formalmente &egrave; stato adottato nell'intento di tutelare i consumatori da possibili frodi e, quindi, di garantire l'integrit&agrave; del prodotto Mozzarella di Bufala Campana e della relativa denominazione di origine protetta, ha rischiato di trasformarsi in un boomerang a causa dell&rsquo;assenza da parte del Ministero delle Politiche Agricole della bench&eacute; minima analisi del tessuto produttivo su cui le modalit&agrave; di attuazione inizialmente prescelte sarebbero andate ad impattare.</p>
<p>Si potrebbe quasi dire che in questo caso la MBC DOP, uno dei tanti esempi di eccellenza italiana, &egrave; stata costretta a difendersi da s&eacute; stessa, adoperando sforzi ed energie che invece dovrebbero poter essere indirizzati verso la valorizzazione del prodotto e le possibilit&agrave; che esso potrebbe avere nei mercati in espansione. Tutto questo per via di quello che sembra essere stato un approccio semplicemente superficiale da parte del legislatore italiano in sede di adozione del decreto ministeriale 6 marzo 2013, l&rsquo;ennesima inefficienza di un sistema paese che avvilisce le potenzialit&agrave; dei prodotti italiani e su cui, ancora una volta, vale la pena riflettere.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/denominazioni-di-origine/il-caso-mozzarella-di-bufala/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">Unione Europea</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">denominazioni di origine</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">indicazioni geografiche</category>
         <pubDate>Mon, 06 May 2013 18:46:31 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Luca Pellicciari</dc:creator>




      </item>
      
      <item>
         <title>Legge salva-olio: un punto d&apos;arrivo per l&apos;olio Made in Italy?</title>
         <description><![CDATA[<p><img style="border: 10px solid white; float: left;" src="http://www.ipinitalia.com/olio%20oliva.jpeg" alt="olio oliva.jpeg" width="200" height="158" /></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: 'Lucida Grande', Arial, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #666666; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">Lo scorso 31 gennaio &egrave; stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante &ldquo;Norme sulla qualit&agrave; e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini&rdquo;, definita anche legge &ldquo;salva olio Made in Italy&rdquo;. Questa legge introduce nel mercato di oli &ldquo;Made in Italy&rdquo; una serie di novit&agrave; significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall&rsquo;altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell&rsquo;ambito del commercio degli oli di oliva vergini.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: 'Lucida Grande', Arial, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #666666; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">Va subito detto che questa legge &egrave; attualmente in vigore, ma potr&agrave; essere motivo di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea dal momento che gi&agrave; il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest'ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perch&eacute; ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: 'Lucida Grande', Arial, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #666666; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti pi&ugrave; restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonch&eacute; ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell'olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l'Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d'oliva a 25/30 mg. E ci&ograve; al fine di rafforzare la tutela dell'olio d'olia vergine &ldquo;Made in Italy&rdquo; rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e propriet&agrave; organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalit&agrave; di tutela perseguite dall'Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.</span></p>]]><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">D'altronde lo scontro tra normativa italiana e normativa comunitaria non &egrave; nuovo nello scenario degli oli di oliva vergini. Ed infatti, gi&agrave; in occasione dell'emanazione del D.M. del 9 ottobre 2007 con il quale furono fissate le nuove &ldquo;Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'<em>olio&nbsp;</em>vergine ed extravergine di oliva", l'Unione Europea avvi&ograve; una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e tale provvedimento legislativo rimase inapplicato perch&eacute; ritenuto in contrasto con il Regolamento comunitario n. 1019/2002, relativo alle &ldquo;norme di commercializzazione dell'olio d'oliva&rdquo;, che invece stabiliva la falcoltativit&agrave; dell'indicazione dell'origine dell'olio vergine ed extravergine di oliva. Scontro questo, tuttavia, che &egrave; stato il punto di partenza di una serie di trattative tra Italia e Commissione europea, conclusesi positivamente per l'Italia dal momento che l'Unione Europea ha adottato in seguito il Regolamento comunitario n. 182/2009 (che modifica il Regolamento comunitario n. 1019/2002, relativo alle &ldquo;norme di commercializzazione dell'olio d'oliva&rdquo;) introducendo l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione dell'origine dell'olio vergine ed extravergine di oliva.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Tornando alla legge &ldquo;salva olio&rdquo;, in attesa di vedere le reazioni dell'Unione Europea di fronte alla approvazione di tale legge da parte dell'Italia (nonostante, come detto, la sospensione deliberata dalla Commissione Europea) esaminiamo le novit&agrave; pi&ugrave; rilevanti della stessa legge che attualmente &egrave; in vigore e va applicata in quanto tale.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Anzitutto vengono introdotte precise modalit&agrave; per l'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini, indicazione che dovr&agrave; essere ben visibile nella parte anteriore del recipiente o dell'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana &egrave; pari o superiore a 1,2 mm. Vengono introdotte anche specifiche regole che il comitato di assaggio dovr&agrave; seguire nell'ambito di una prova organolettica di oli d'oliva vergini. La legge, inoltre, pone il divieto di registrazione di tutti quei marchi ingannevoli in merito alla provenienza delle materie prime degli oli di oliva vergini, la cui violazione comporter&agrave; la decadenza per illiceit&agrave; dei ridetti marchi e l&rsquo;obbligo in capo al titolare di avviare immediatamente tutte le procedure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dai marchi medesimi.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">La legge &ldquo;salva olio&rdquo; stabilisce anche che i) tutte le etichette dovranno riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione degli oli di oliva vergini fissato in 18 mesi dalla data di imbottigliamento; ii) l&rsquo;obbligo per gli esercenti di pubblici esercizi di presentare confezioni di oli di oliva vergini dotati di etichette indicanti l&rsquo;origine dell&rsquo;olio e la provenienza del lotto di produzione di appartenenza; iii) per gli anni 2013, 2014 e 2015 i risultati delle analisi sugli alchil esteri degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia saranno pubblicati con cadenza mensile in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; iv) le indicazioni fallaci evocanti una specifica provenienza o origine degli oli di oliva vergini che non risulteranno corrispondenti assolutamente alla loro effettiva provenienza geografica costituiranno ipotesi di reato.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Come si pu&ograve; notare, queste novit&agrave; sono senza dubbio importanti e potranno cambiare il mercato degli oli di oliva vergini &ldquo;Made in Italy&rdquo;. Tuttavia per attestare gli effetti di tale legge sul mercato e capire se costituir&agrave; ancora una volta un'occasione per far recepire il punto di vista italiano a livello europeo bisogner&agrave; attendere ancora un po'.</span></p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/indicazioni-geografiche/legge-salva-olio-un-punto-darrivo-per-l-olio-made-in-italy/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">Unione Europea</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">etichettatura</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">indicazioni geografiche</category>
         <pubDate>Fri, 22 Feb 2013 18:43:25 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Rosalba Sblendorio</dc:creator>




      </item>
      
      <item>
         <title>L&apos;AGCM sull&apos;origine geografica dei prodotti </title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono sempre di pi&ugrave; i casi di supposta decettivit&agrave; della comunicazione commerciale circa la reale origine geografica dei prodotti, trattati dall&rsquo;<a href="http://www.agcm.it/">Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato</a> nel quadro della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli. Bench&eacute; tecnicamente in questi casi non sia ovviamente applicato il diritto dei marchi, &egrave; spesso inevitabile che la decettivit&agrave; o meno di un marchio venga in considerazione, anche se solo indirettamente. Segnalo sul punto il recente caso del miele a marchio &ldquo;Perla dell&rsquo;Etna&rdquo;, in cui l&rsquo;AGCM (con delibera del 13 luglio scorso) ha sanzionato la societ&agrave; <a href="http://www.perlalimentare.it/index.php">Perla Alimentare S.r.l.</a> ritenendo che essa abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta per avere &ndash; tramite la specifica comunicazione pubblicitaria oltre che l&rsquo;uso del marchio &ldquo;Perla dell&rsquo;Etna&rdquo; &ndash; veicolato il messaggio dell&rsquo;origine siciliana del miele commercializzato, nonostante fosse in realt&agrave; espressamente indicata sulla capsula di ogni singolo vasetto la reale provenienza del prodotto, cio&egrave; spesso la Spagna. Riporto di seguito un estratto della decisione pubblicata nell&rsquo;ultimo <a href="http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5692-bollettino-282011.html">bollettino</a> AGCM: <em>&ldquo;L&rsquo;effetto grafico complessivo &egrave; quindi suscettibile di veicolare al consumatore un&rsquo;informazione decettiva in merito all&rsquo;effettiva origine del prodotto e di ingenerare l&rsquo;erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l&rsquo;origine dello stesso sia &ndash; in realt&agrave; &ndash; spagnola. Detti richiami &ndash; presenti, altres&igrave;, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre &ndash; in realt&agrave; &ndash; si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopi&ugrave; spagnola. Pi&ugrave; in generale, l&rsquo;indicazione d&rsquo;origine del miele, (&hellip;) &egrave; riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l&rsquo;evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolar<img class="mt-image-none" style="float: right;" src="http://www.ipinitalia.com/etna.jpg" alt="etna.jpg" width="119" height="80" />e al consumatore l&rsquo;effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all&rsquo;area geografica siciliana&rdquo;</em>. Da notare che il provvedimento dell&rsquo;AGCM (ora suscettibile di impugnazione davanti al TAR Lazio) sanziona il comportamento complessivo della societ&agrave; in ordine alla comunicazione commerciale oggetto di giudizio, ma sembrerebbe non colpire l&rsquo;uso del marchio &ldquo;Perla dell&rsquo;Etna&rdquo; di per s&eacute; su prodotti non originari della regione etnea.</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/marchi/lagcm-sullorigine-geografica-dei-prodotti/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">etichettatura</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">indicazioni geografiche</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">marchi</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">pratiche commerciali scorrette</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">pubblicità</category>
         <pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:59:18 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Daniela Ampollini</dc:creator>




      </item>
      
      <item>
         <title>L&apos;Autorità Garante sul Lardo di Colonnata</title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" src="http://www.ipinitalia.com/lardo%20colonnata.jpg" alt="lardo colonnata.jpg" width="79" height="79" />Con <a href="http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5467-bollettino-62011.html">delibera</a> votata all&rsquo;adunanza del 9 febbraio 2011, l&rsquo;Autorit&agrave; Garante per la Concorrenza e il Mercato ha adottato una interessante decisione in materia di indicazioni geografiche e pratiche commerciali scorrette.</p>
<p style="text-align: justify;">I fatti. Una societ&agrave; denominata Lardo di Colonnata di Giannarelli S.r.l. produce e commercializza lardo di maiale apponendo sulle confezioni la denominazione della societ&agrave;. Tra i prodotti recanti la denominazione della societ&agrave; ve ne sono alcuni che non sono conformi al disciplinare dell&rsquo;IGP &ldquo;<a href="http://www.lardodicolonnata.org/">Lardo di Colonnata</a>&rdquo;, ci&ograve; comportando un potenziale sviamento dei consumatori, che possono cos&igrave; confondere i prodotti commercializzati dalla societ&agrave; con quelli che possono legittimamente fregiarsi dell&rsquo;IGP &ldquo;Lardo di Colonnata&rdquo;. Di qui, la presunzione dell&rsquo;Autorit&agrave; che il comportamento della societ&agrave; in questione costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettere a) e b) del Codice del Consumo. Brevemente, l&rsquo;articolo 20 vieta le pratiche commerciali tra professionisti e consumatori contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. L&rsquo;art. 21 comma 1 lett. a) e b) qualifica come ingannevoli (e quindi scorrette) pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o la cui presentazione induca in errore il consumatore riguardo, tra le altre, l&rsquo;esistenza o alla natura del prodotto o alle caratteristiche principali del prodotto. L&rsquo;Autorit&agrave;<img class="mt-image-none" style="float: right;" src="http://www.ipinitalia.com/lardo%20colonnata%205.jpg" alt="lardo colonnata 5.jpg" width="127" height="180" /> garante ha in particolare ravvisato che il rilievo grafico, il tipo, il colore e le dimensioni dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione della societ&agrave; determinino un effetto complessivo idoneo a ingenerare nel consumatore l&rsquo;erroneo convincimento che anche tali prodotti abbiano tutte le caratteristiche dei prodotti IGP. La condotta della societ&agrave; non &egrave; ovviamente stata ritenuta giustificata dal fatto che &ldquo;Lardo di Colonnata di Giannarelli s.r.l.&rdquo; &egrave; la ragione sociale della stessa.Ovviamente, l&rsquo;Autorit&agrave; garante, visti i limiti di competenza, &nbsp;si &egrave; disinteressata totalmente della legittimit&agrave; o meno dell&rsquo;utilizzo dell&rsquo;espressione &ldquo;Lardo di Colonnata&rdquo; nella ragione sociale. Sul punto per&ograve; la questione sembra di non difficilissima soluzione, visto che, fra l&rsquo;altro, l&rsquo;art. 13 comma 1 lett a) del <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:IT:PDF">Regolamento 510/2006/CE</a> relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d&rsquo;origine dei prodotti agricoli e alimentari prevede che &ldquo;<em>le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta</em>&rdquo;.</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/pratiche-commerciali-ingannevoli/lautorita-garante-sul-lardo-di-colonnata/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">indicazioni geografiche</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">pratiche commerciali ingannevoli</category>
         <pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:29:10 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Daniela Ampollini</dc:creator>
















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