Risarciti i danni da contraffazione della lattuga Ballerina di Rijk Zwaan

rik zwaan 1.jpgTra le rare esperienze di protezione delle nuove varietà vegetali nel panorama della giurisprudenza dei tribunali italiani, la decisione del tribunale di Milano di proteggere la lattuga Ballerina di Rijk Zwaan con un provvedimento di inibitoria permanente (uno dei maiori costitutori di nuove varietà vegetali al mondo) - a suo tempo già segnalata sul nostro blog - aveva dato vita ad un importante precedente e costituito un sostanziale cambio di passo per le aziende sementiere costitutrici di nuove varietà vegetali impegnate a contrastarne la riproduzione illegale.

Il giudizio, poi proseguito ai fini del risarcimento del danno da contraffazione, si è definitivamente concluso con sentenza del 12 novembre 2102 (qui), che contiene diversi profili di interesse.

Innanzitutto, la difficoltà pratica di ricostruire l’effettiva entità della commercializzazione di semi contraffatti, che è stato superata dal tribunale attraverso la scelta di utilizzare come base di calcolo gli acquisti di seme nudo e servizi di lavorazione del seme effettuati da Agriseeds presso i propri fornitori, dalle cui fatture risultavano volumi sproporzionati rispetto alle esigue vendite che erano state effettivamente documentate da Agriseeds a seguito dall’ordine di esibizione delle scritture contabili di Agriseeds.

È interessante poi quanto effettivamente emerso nel corso delle operazioni di consulenza contabile, e cioè che nel settore delle varietà orticole (quali la lattuga, appunto) non esiste, di fatto, un mercato delle licenze sulle nuove varietà vegetali e che, in mancanza di una casistica cui fare riferimento, non è possibile applicare il cosiddetto criterio della royalty ragionevole che rientra tra i criteri previsti dall’art. 125 del codice di proprietà industriale, dovendosi quindi necessariamente fare riferimento ai restanti criteri dell’effettivo mancato guadagno del titolare dei diritti IP e dell’utile del contraffattore. 

La sentenza conferma la tendenza positiva dei tribunali italiani nel garantire la tutela delle nuove varietà vegetali anche all’esito di giudizi molto articolati e complessi, e che le possibilità per i costitutori di nuove varietà vegetali di tutelare i propri investimenti reagendo alla riproduzione illegale – che in questo settore, sfiora i limiti della pirateria – stanno assumendo anche grazie a questa decisione contorni più concreti. 

 

Il Tribunale di Milano sull'insalata Ballerina

rik zwaan 1.jpgCon sentenza depositata in data 17 gennaio 2011, il Tribunale di Milano ha concesso un’inibitoria permanente a favore della società Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel B.V. società attiva nel mercato sementiero con una presenza internazionale (si tratta di uno dei primi cinque costitutori di varietà orticole al mondo) nei confronti di una società italiana, riconosciuta colpevole di contraffazione della varietà vegetale di lattuga “Ballerina” di titolarità di Rijk Zwaan (il giudizio prosegue in relazione alla quantificazione del danno). Così come nel settore industriale è possibile tutelare un’invenzione mediante la concessione di un brevetto, chi nel settore sementiero costituisce nuove varietà vegetali può ottenere tutela mediante il sistema brevettuale previsto dagli artt. 100 e ss. del Codice della Proprietà Industriale. Esiste anche una disciplina a livello comunitario che consente di ottenere il riconoscimento del diritto del costitutore in tutto il territorio dell'Unione (Regolamento 2100/94/CE). In particolare, quando una varietà è nuova, cioè non è stata commercializzata in precedenza; distinta, nel senso che si distingue da ogni altra varietà notoriamente conosciuta; sufficientemente omogenea e stabile, cioè mantiene i propri caratteri invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni, il suo costitutore può ottenere il riconoscimento del “diritto del costitutore di nuova varietà vegetale”, vale a dire un’esclusiva sulla produzione o riproduzione, condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, offerta in vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, esportazione o importazione o detenzione per questi scopi della varietà vegetale protetta. Nella fattispecie, RijK Zwaan aveva instaurato una caqusa di contraffazione dopo aver reperito sul mercato italiano alcune confezioni di sementi di lattuga le quali, seppur contrassegnate dalla denominazione di una varietà diversa (e pacificamente in pubblico dominio, cioè non soggetta a privativa), all’esito di analisi di laboratorio presentavano caratteristiche identiche rispetto alla varietà Ballerina. È interessante notare che, come riportato nella sentenza della corte milanese, i primi sospetti che hanno poi portato Rijk Zwaan all’instaurazione del giudizio sono nati per il fatto che la lattuga rinvenuta sul mercato da Rijk Zwaan (poi ritenuta contraffattoria della varietà Ballerina) veniva commercializzata con la denominazione di una varietà di lattuga c.d. “antesettanta”, cioè costituita prima degli anni settanta (quando furono istitutiti in Italia, come a livello comunitario, i registri varietali), per la quale - sulla base della durata media sul mercato delle varietà di lattuga - non era verosimile si procedesse ancora ad una commercializzazione su larga scala. Il caso presenta alcuni interessanti aspetti dal lato anche processuale, tra cui il fatto che il Tribunale ha riconosciuto il valore probaotrio di test del DNA condotti su campioni delle sementi in oggetto (e non ha pertanto ritenuto necessario lo svolgimento di c.d. prove sul campo, ovverosia la semina e crescita di campioni ed il successivo raffronto dei loro caratteri fenotipici), ed il fatto che nel corso del giudizio, un provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Tribunale di Milano è stato eseguito in Spagna presso la società che si era occupata della confettatura delle sementi poi ritenute contraffattive, che ancora deteneva campioni di prodotto che hanno potuto essere sottoposti ad esame.