
In data 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026 che attua la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.
La Direttiva (che abbiamo commentato anche qui) è entrata in vigore il 28 febbraio 2024 e ha apportato modifiche alle Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, introducendo nel novero delle azioni ingannevoli e delle pratiche commerciali scorrette alcune condotte rilevanti dal punto di vista ambientale quali ad esempio il c.d. greenwashing, ossia la promozione di prestazioni ambientali riconducibili ad aziende, prodotti o servizi attraverso asserzioni false, ingannevoli o anche solo generiche.
Il termine indicato agli Stati membri per il recepimento della Direttiva scadrà il 27 marzo 2026 e l’Italia si è adeguata pubblicando il provvedimento attuativo, che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 24 marzo.
Le disposizioni di recepimento introducono modifiche sostanziali al Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), tra cui si segnalano in particolare le seguenti:
- È ampliato il novero delle definizioni rilevanti in ambito di pratiche commerciali e pubblicità, includendo ad esempio quelle di “asserzione ambientale” o “asserzione ambientale generica”;
- Viene integrato l’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli di cui all’art. 21 del Codice del Consumo con pratiche di greenwashing quali la formulazione di asserzioni ambientali che vantino prestazioni ambientali future di un determinato prodotto/servizio, senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili accompagnati da un piano di attuazione realistico con obiettivi misurabili e scadenze precise;
- Tra le omissioni ingannevoli di cui all’art. 22 del Codice del Consumo è ora compreso anche il caso in cui un professionista fornisca un servizio di raffronto fra prodotti e comunichi al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti, ma ometta le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni;
- L’elenco delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli, previsto dall’art. 23 del Codice del Consumo, è integrato inter alia con le seguenti condotte:
- l’esibizione di un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione sottoposto a controlli da parte di terzi indipendenti o stabilito da autorità pubbliche;
- la formulazione di asserzioni ambientali generiche per cui il professionista non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali legate all’asserzione;
- la formulazione di un’asserzione ambientale in cui il vanto sia espresso rispetto al prodotto/servizio nel suo complesso, ma sia riferibile in realtà solo a una o più caratteristiche circoscritte del prodotto/servizio in questione;
- la presentazione di un prodotto/servizio come avente un impatto neutro, ridotto o positivo per l’ambiente basandosi esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Le nuove previsioni dovranno essere applicate dalle imprese a partire dal 27 settembre 2026 e, in caso di inottemperanza, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) potrà vietare la pratica commerciale scorretta e imporre sanzioni pecuniarie.
Sempre nell’ambito del quadro normativo in materia di pubblicità ambientale, si segnala che risulta per il momento arenato il procedimento di approvazione della proposta di Direttiva del 22 marzo 2023 sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (green claims), di cui avevamo parlato qui. Nel giugno 2025, la Commissione europea aveva infatti annunciato l’intenzione di ritirare la proposta a fronte di criticità manifestate da alcuni gruppi politici rispetto a determinati emendamenti proposti dal Parlamento europeo e dal Consiglio (tra cui, ad esempio, la sottoposizione delle micro-imprese agli obblighi stabiliti nella proposta). Al momento, i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio per l’approvazione della proposta sono sospesi e la proposta risulta classificata come “in esame” nell’ambito del programma di lavoro della Commissione per il 2026 adottato il 21 ottobre 2025[1].
[1] Consultabile al seguente link: EUR-Lex – 52025DC0870 – EN – EUR-Lex