L’amministratore di s.r.l. che impedisce al socio non amministratore di accedere agli atti relativi all’amministrazione e alla gestione della società risponde del reato di “impedito controllo” previsto all’art. 2625 c.c.
È quanto stabilito recentemente dalla VI sez. penale della Cassazione con sentenza n. 47307 del 27 settembre 2016, con cui la Corte ha confermato la condanna dell’amministratore di una società a responsabilità limitata per aver ostacolato il controllo e la verifica delle informazioni relative alla gestione della società da parte di un socio che ne aveva fatto richiesta.
La decisione in commento si segnala soprattutto per aver dato opportuno rilievo al diritto dei soci che non partecipano all’amministrazione della s.r.l. di ottenere dai membri del consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare – anche tramite professionisti di loro fiducia – i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Secondo la Corte, infatti, ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., l’intestatario di una quota della s.r.l. che non ricopra funzioni gestorie o amministrative in seno alla società, è titolare di un vero e proprio diritto potestativo di avere pieno accesso a tutti gli atti concernenti l’amministrazione della società.
In particolare, la norma dell’art. 2476, co. 2, c.c. ricomprende tanto il diritto dei soci di ottenere dagli amministratori informazioni sulla gestione (e quindi, le informazioni sull’andamento in generale degli affari societari, o le informazioni su particolari operazioni intraprese o da intraprendere), quanto il diritto di consultare i libri contabili e i documenti sociali. Il diritto di consultazione si estende a tutti i libri sociali obbligatori (es. libro dei verbali delle decisioni dei soci, degli amministratori, il libro dei verbali delle riunioni del collegio sindacale etc.) e ai documenti relativi all’amministrazione, ivi incluse le scritture contabili e tutti i contratti e gli accordi sottoscritti dalla società.
Dal punto di vista pratico, è opportuno rilevare che la consultazione della documentazione contabile della società può essere affidata ad un professionista incaricato che, al pari del socio ha piena facoltà di estrarre copia a proprie spese dei libri e della documentazione consultabile senza alcun limite se non quello della buona fede (sul punto si segnalano le decisioni del Tribunale di Milano, 22 luglio 2012; Tribunale di Verona 29 agosto 2011).
Non sono previsti limiti legali in merito all’esercizio del diritto del socio non amministratore: quest’ultimo può ottenere informazioni e dati amministrativo-contabili dagli amministratori in qualsiasi momento durante l’esercizio sociale ed a prescindere dalla titolarità di una quota qualificata. Ed infatti, come è stato confermato dalla sentenza in commento, il socio di s.r.l. (non amministratore) ha diritto di accedere a tutti gli atti concernenti l’amministrazione e la gestione societaria “indipendentemente dalla quota sociale detenuta”; e dunque, anche a fronte di una mera partecipazione di minoranza.
La Suprema Corte si è pure soffermata sull’operatività del diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c. in presenza di un organo di controllo interno alla società. Ciò in quanto, nel caso in esame, secondo la tesi difensiva dell’amministratore il reato di impedito controllo non sarebbe integrabile nel caso in cui la società sia dotata di un collegio sindacale, in quanto in tal caso il socio avrebbe la possibilità di rivolgersi a detto collegio per ottenere l’accesso a tutta la documentazione richiesta all’amministratore.
Tale obiezione difensiva è stata completamente disattesa dai Giudici della Cassazione, secondo cui “il potere ispettivo del socio non amministratore prescinde completamente dalla circostanza che la società sia dotata o meno di collegio sindacale”, con la conseguenza che il diritto del socio all’ostensione della contabilità e degli altri libri sociali da parte dell’amministratore avrebbe carattere inderogabile, anche in presenza del collegio sindacale.
Secondo la Corte, infatti, in materia di società a responsabilità limitata, non è richiesta l’esistenza di un organo di controllo interno (i.e. collegio sindacale), proprio perché a ciascuno socio è affidato il diritto di esercitare un controllo penetrante sull’operato degli amministratori, quale efficace strumento a tutela della corretta gestione della società.
In definitiva, la sentenza n. 47307/2016 conferma la particolare rilevanza assunta dall’art. 2476, co. 2, c.c. per la corretta governance delle s.r.l.: non soltanto perché consente ai soci di esercitare un controllo diffuso sull’operato degli amministratori – grazie alla possibilità di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali –, ma anche perché l’inosservanza del diritto in parola da parte degli amministratori legittima il singolo socio a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione (ex art. 2476, co. 3, c.c.).
D’altronde la stretta relazione tra il diritto di ispezione da parte del socio e l’esercizio dell’azione di responsabilità è stata confermata dalla Relazione illustrativa alla riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003), secondo cui è proprio dal diritto del socio di accesso ai libri e alle scritture contabili che deriva coerentemente il “potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.