European_flag_outside_the_Commission.jpgIl 21 marzo scorso la Commissione Europea ha approvato il Regolamento n. 316/2014 sull’applicazione dell’articolo 101, par. 3 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologie (Technology Transfer Block Exemption Regulation, TTBER). Detto regolamento sostituisce, a partire dall’1 maggio 2014, il precedente Regolamento n. 772/2004 la cui scadenza era fissata per il 30 aprile p.v. Contestualmente, sono state emanate anche le Linee Guida sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE agli accordi sul trasferimento di tecnologie, col fine, evidente, di fornire immediatamente alle imprese ed agli altri operatori del mercato le prime indicazioni sull’applicazione della normativa in esame.

Ricordiamo che l’art. 101 par. 3 prevede una deroga generale al divieto di intese restrittive della concorrenza per quegli accordi che contribuiscano a i) migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o ii) promuovere il progresso tecnico o economico, a condizione che in entrambi i casi la maggior parte degli utili dell’intesa ricadano sui consumatori, che le limitazioni siano indispensabili a raggiungere i predetti scopi e che comunque non venga eliminata del tutto la concorrenza sul mercato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’importanza delle disposizioni contenute nel TTBER è notevole in quanto consentono l’automatica esenzione dall’applicazione della disciplina antitrust, e delle relative sanzioni, per tutti quegli accordi che rispettino le condizioni stabilite dallo stesso, aggirando in un certo senso le “forche caudine” rappresentate dall’art. 101 par. 3.

Ad una prima lettura, e senza la conferma derivante dalla prassi applicativa, questa nuova versione delle TTBER non sembra stravolgere l’impostazione adottata con la prima versione del regolamento, quanto, semmai, apportare leggere modifiche dettate dal chiaro intento di superare i dubbi e le difficoltà interpretative legate alla prima versione del testo.

Nel dettaglio le modifiche più rilevanti riguardano:

a)      l’introduzione di una norma esplicita sul rapporto tra il TTBER e le altre BER (Block Exemption Regulation) previste in altri settori. L’ articolo 9 stabilisce chiaramente che il TTBER verrà applicato soltanto in via residuale rispetto alle BER sugli accordi in materia di Ricerca e Sviluppo (Reg 1217/2010) o in materia di accordi di specializzazione (Reg. 1218/2010);

b)      l’estensione dell’esenzione anche alle disposizioni dell’accordo che riguardino l’acquisto di prodotti da parte del licenziatario, oltre che la concessione della licenza sul diritto tecnologico, purché tali disposizioni siano direttamente collegate alla produzione o vendita di prodotti contrattuali. L’articolo 2 co 3 delle TTBER, pertanto, elimina l’obbligo di valutare quale delle due prestazioni (concessione della licenza/acquisto dei prodotti) abbia valore preponderante rispetto al contratto complessivo ai fini dell’applicazione dell’esenzione;

c)       l’eliminazione dal novero delle “hardcore restrictions” (ossia le clausole la cui presenza comporta automaticamente l’applicazione del divieto di cui al 101 par. 1 TFUE) della disposizione che nella precedente versione del regolamento consentiva al licenziante di limitare la possibilità di effettuare vendite passive da parte del licenziatario in un determinato territorio o a un determinato numero di clienti per due anni. Tale possibilità non è più prevista dal nuovo articolo 4 delle TTBER che, pertanto, sul punto va ad allinearsi al Regolamento attualmente in vigore in materia di intese verticali n. 330/2010;

d)      infine, un ulteriore modifica riguarda l’articolo 5 rubricato “Restrizioni escluse”, che rappresenta una versione “attenuata” dell’articolo 4 sulle “hardcore restrictions”, in quanto la presenza nell’accordo di una delle clausole ivi elencate non esclude che comunque l’accordo nel complesso possa beneficiare dell’esenzione (esenzione parziale). In particolare le modifiche si riferiscono a:

 

  1. le cosiddette “grant-back clauses”, le quali prevedono un obbligo in capo al licenziatario di concedere a sua volta al licenziante una licenza sui perfezionamenti che siano stati realizzati a seguito dell’uso della tecnologia licenziata. La versione precedente delle TTBER prevedeva infatti una distinzione tra perfezionamenti “separabili” (che erano esclusi) e perfezionamenti “non separabili” (non esclusi). Tale distinzione, di non facile applicazione, non è più presente nella nuova versione delle TTBER e pertanto tutte le clausole “grant-back” ricadono ora nell’ambito di applicazione dell’articolo ; e
  2. le “no-challege clauses” con cui il licenziatario si impegna a non contestare la validità del titolo concesso in licenza. Nella versione precedente del TTBER tali clausole erano escluse  dall’esenzione salvo il caso in cui fossero state corredate dalla facoltà del licenziante di recedere dal contratto in nel momento in cui il licenziatario avesse contestato la validità del diritto tecnologico(“termination clause”). La versione appena approvata del TTBER adotta invece un approccio più severo limitando questo benefico alla sola ipotesi in cui entrambe le tipologie di clausole siano contenute in un accordo di licenza esclusiva.

Rimangono immutati molti degli aspetti principali della precedente disciplina, a partire dalle soglie di mercato (20% per imprese concorrenti e 30% per quelle non concorrenti) che non devono essere superate per poter beneficiare dell’esenzione o la lista delle già menzionate “Restrizioni Fondamentali” (hardcore restrictions) di cui all’articolo 4 del Regolamento.

Come detto dunque il nuovo regolamento non stravolge l’impianto della normativa preesistente, presentando modifiche dettate principalmente dall’intento di assottigliare il margine di discrezionalità presente in alcune delle disposizioni precedenti e, pertanto, di semplificare l’applicazione della normativa stessa, con ovvio beneficio per la certezza del diritto. Questa nuova versione delle TTBER rimarrà in vigore, salvo modifiche medio tempore, fino al 2026. Da qui ad allora vedremo se gli obiettivi cui sembra mirare la Commissione con questa nuova versione della TTBER troveranno un riscontro anche nella pratica applicativa.