Un cortocircuito tra istituzioni UE ha fatto ulteriormente slittare l’approvazione da parte del Parlamento UE del cosiddetto “unitary patent package” che prevede l’approvazione di un regolamento istitutivo di un unico titolo brevettuale con effetti nei paesi UE partecipanti alla cooperazione rafforzata – tra cui non rientra l’italia – promossa nel 2011 e la stipula di un accordo internazionale fra i suddetti paesi per la creazione di una “unified patent court”, un Tribunale Unico che avrebbe competenza esclusiva sulle controversie in materia di Brevetto Unico Europeo. I fatti. Nella seconda metà del 2011, serrate negoziazioni fra istituzioni UE avevano portato alla definizione di una Proposta di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unico e di una Bozza di Accordo sull’istituzione del Tribunale Unico, testi che avrebbero dovuto essere sottoposti al voto del Parlamento UE lo scorso 4 luglio. Se non ché, all’esito del Consiglio Europeo del 29 giugno 2012 è arrivata la decisione da parte dei Capi di Stato o di Governo dei paesi partecipanti di modificare il testo della Proposta di Regolamento della Commissione UE cancellando dal testo gli articoli da 6 a 8. A seguito dell’annuncio, il Parlamento UE ha fatto sapere di avere rinviato il voto del 4 luglio e chiesto ai propri Servizi Giuridici un’opinione circa la legittimità della cancellazione degli Articoli da 6 a 8 da parte del Consiglio. Con la propria opinione pervenuta in data 9 luglio 2012– e dal dibattito parlamentare che ne è immediatamente seguito, il 10 luglio 2012 – i Servizi giuridici hanno concluso che un’eventuale approvazione del Regolamento privo degli Articoli da 6 a 8 sarebbe in contrasto con l’art. 118 del Trattato (TFUE), ai sensi del quale “il parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale”: conclusione lapalissiana, se sol si considera che gli Articoli da 6 a 8 fanno parte di una sezione titolata “Effetti del Brevetto Europeo unitario” e sono rubricati, rispettivamente “Diritto di impedire l’utilizzo diretto dell’invenzione”, “Diritto di impedire l’utilizzo indiretto dell’invenzione”, “Limiti ai diritti derivanti dal Brevetto Europeo Unico”. Norme non esattamente marginali, che definiscono l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico e la cui eliminazione dal testo del Regolamento UE comporterebbe l’impossibilità, per il Tribunale Unico, di attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ogni qual volta sorgano dubbi sul se una determinata attività interferisca con l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico. Detti dubbi dovrebbero essere risolti sulla base delle legislazioni e interpretazioni nazionali dei paesi coinvolti, con la conseguenza che il Brevetto Europeo Unico non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti sull’invenzione. Ma allora, se, come è evidente, nessuno degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata intende “accentrare” all’UE il proprio potere di decidere quando un brevetto è violato o no, quale mai potrebbe essere il senso della cooperazione rafforzata su un Brevetto Europeo Unico? A quanto sembra, se ne riparlerà a settembre, quando – come si è augurata la Presidenza UE (ora cipriota) – avranno tutti potuto approfittare della pausa estiva per riflettere ancora un po’ sugli Articoli da 6 a 8. Staremo a vedere, è comunque netta lasensazione di essere arrivati ad una sorta di “sfida finale” .