La Corte di Giustizia ha di recente ribadito che nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità da prodotto, l’art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001, che consente di convenire in giudizio il produttore nel luogo “in cui l’evento dannoso è avvenuto”, deve essere interpretato nel senso che tale luogo coincide con quello di fabbricazione del prodotto stesso.