Bicycle_two_1886.jpgLa Corte di Giustizia ha di recente ribadito che nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità da prodotto, l’art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001, che consente di convenire in giudizio il produttore nel luogo “in cui l’evento dannoso è avvenuto”, deve essere interpretato nel senso che tale luogo coincide con quello di fabbricazione del prodotto stesso.

La Corte si è infatti pronunciata sul punto con decisione del 16 gennaio 2014, nell’ambito della causa C-45/2013 (di cui potete trovare la traduzione italiana qui [http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=146441&occ=first&dir=&cid=154031]). Il procedimento principale era stato instaurato dal Signor Kainz, residente in Austria, il quale aveva convenuto avanti al Landesgericht Salzburg austriaco la Pantherwerke AG, società tedesca operante nel campo della produzione e commercializzazione di biciclette. L’attore, che aveva riportato delle lesioni a seguito dell’utilizzo di una bicicletta difettosa fabbricata dalla convenuta, lamentava la responsabilità da prodotto della Pantherwerke.

In particolare, il Signor Kainz fondava la giurisdizione del giudice austriaco sulla competenza speciale del locus commissi deliciti prevista dall’art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001, essendo il foro austriaco, quello dove egli aveva acquistato la bicicletta difettosa. L’attore richiamava sul punto anche la normativa in materia di legge applicabile per le obbligazioni extracontrattuali (il Regolamento 864/2007 – c.d. “Roma II”), che, in materia di responsabilità da prodotti, prevede l’applicabilità della legge del paese di residenza abituale della persona che ha subito il danno, alla sola condizione che il prodotto che ha causato il danno stesso sia stato commercializzato in tale paese. Dal considerando 7 di tale regolamento, inoltre, emergerebbe la volontà del Legislatore di garantire che il regolamento Roma II sia materialmente applicato in modo coerente con il Regolamento 44/2001. Affermava infine il Signor Kainz che un’interpretazione del Regolamento 44/2001 che prevedesse la competenza del luogo di residenza del soggetto danneggiato sarebbe stata conforme anche sotto il profilo della tutela persona lesa.

La Pantherwerke AG contestava la competenza del giudice austriaco, ritenendo che il locus commissi delicti fosse da far coincidere con la fabbricazione del prodotto ovvero con la sua prima immissione in commercio, entrambe avvenute in Germania, e non con il luogo in cui il Signor Kainz aveva materialmente acquisito la bicicletta.

Dopo due gradi di giudizio – in cui le corti austriache avevano dichiarato la propria incompetenza a favore del giudice tedesco – l’Oberster Gerichtshof ha devoluto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale circa l’interpretazione dell’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” di cui all’art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001.

La Corte ha ricordato che, per costante giurisprudenza, per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” può intendersi il luogo in cui si è verificato il fatto generatore dello stesso e si è quindi concentrata sull’interpretazione di tale accezione.

La Corte ha prima di tutto chiarito che le disposizioni del Regolamento 44/2001 debbano essere interpretate in modo autonomo, alla luce delle loro finalità. In particolare, secondo la Corte, le disposizioni del Regolamento 44/2001 non devono essere interpretate alla luce del regolamento n. 864/2007, né come volte ad offrire una tutela rafforzata alla parte che si ritiene più debole (sul punto, la Corte ha richiamato la propria sentenza del 25 ottobre 2012 Folien Fischer e Fofitec, C-133/11).

Per tale motivo, l’art. 5 punto 3 della Corte, costituendo una deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto, deve essere interpretata restrittivamente: per tale motivo la ratio della competenza del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è quella di consentire l’instaurazione della controversia dinnanzi al giudice che si trovi nelle condizioni migliori per raccogliere elementi di prova utili alla sua risoluzione.

Dal momento che, nelle controversie relative alla responsabilità da prodotto, il fatto dannoso è causato da un difetto di fabbricazione, il luogo preferibile per raccogliere gli elementi di prova utili ad accertare il vizio lamentato coinciderà con quello della fabbricazione. L’instaurazione del procedimento nel luogo ove il prodotto è stato fabbricato è pertanto quella che facilita la corretta amministrazione della giustizia, e che è pertanto maggiormente conforme alla ratio dei criteri di collegamento previsti dal Regolamento 44/2001.

In ragione di ciò, la Corte ha dichiarato la competenza del giudice tedesco.