cassazione.jpgPer i tribunali italiani impegnati a ricondurre la complessità di certi accertamenti tecnici inerenti la validità o la contraffazione di un brevetto ad una dimensione “giuridica”,  è più volte risultato suggestivo l’argomento in base al quale  deve escludersi la contraffazione qualora il prodotto o il procedimento attuato dal presunto contraffattore presentino caratteristiche tali da farne ritenere l’altezza inventiva: infatti, elevandosi ad invenzione autonoma rispetto a quella brevettata, il prodotto o il procedimento che si assume in contraffazione ricadono necessariamente al di fuori dell’ambito di protezione del brevetto, che quindi non può dirsi contraffatto.

Questo criterio è stato recentemente ripercorso da una recente sentenza della Corte di Cassazione (qui) la quale, facendone un’applicazione inversa, ha ritenuto che un particolare procedimento per la lavorazione e la trasformazione dei rifiuti adottato dalla società Entsorga Italia S.r.l. fosse in contraffazione di un brevetto di procedimento di titolarità della società Ecodeco S.r.l. proprio perché, per quanto il procedimento di Entsorga presentasse differenze rispetto al procedimento brevettato, dette differenze non erano dotate di altezza inventiva e, quindi, non costituivano un valido motivo per escludere la contraffazione del brevetto di procedimento di Ecodeco.

 

In particolare, la Corte di Cassazione ha aderito all’impostazione già adottata dai giudici del merito secondo cui, rilevato che il procedimento brevettato poteva essere scomposto in sei fasi, tra cui rientrava anche la “triturazione fine del materiale ottenuto in pezzetti di diametro inferiore ad 1 cm”, il fatto che il procedimento di Entsorga non prevedesse tale ultima fase non poteva “essere identificata come novità [rectius altezza] inventiva e motivo di contraffazione giacché [l’introduzione di una differenza rispetto al procedimento brevettato] si pone nel meccanismo procedimentale Hebiot e nella realizzazione di prodotto compost quando già si è realizzata, con l’adozione del cuore inventivo della idea protetta, la contraffazione”.  

Per quanto Ecodeco abbia visto confermate le sue domande di contraffazione, l’impostazione adottata dalla Corte potrebbe anche diventare un’arma doppio taglio per i titolari di brevetto.

È vero infatti che, da una parte, la Corte ha ritenuto che il procedimento di Entsorga, pur mancando dell’ultima fase di triturazione fine del materiale ottenuto in pezzetti di diametro inferiore ad 1 cm, interferisse con il brevetto Ecodeco nella misura in cui riproduceva le altre fasi del procedimento, attuandone il c.d. “cuore inventivo”.

Dall’altro lato, però, così decidendo la Corte ha anche implicitamente riconosciuto che una delle caratteristiche presenti nel procedimento Ecodeco – e cioè la fase di triturazione fine – non ha carattere inventivo, dal momento che la sua presenza o meno è stata ritenuta irrilevante al fine di decidere se il nucleo inventivo del brevetto fosse effettivamente attuato e se pertanto Entosrga potesse essere ritenuta in contraffazione. Essendo peraltro più che probabile che il brevetto Ecodeco contenesse, tra le altre, anche una rivendicazione X di un procedimento per la lavorazione e la trasformazione dei rifiuti “caratterizzato da …….. triturazione fine del materiale ottenuto in pezzetti di diametro inferiore ad 1 cm”, la Corte – pur riconoscendo la contraffazione di detto brevetto da parte di Entsorga – ha implicitamente confermato che detta rivendicazione X sarebbe priva di altezza inventiva e, quindi, nulla, con conseguente erosione dell’ambito di protezione delimitato dal brevetto Ecodeco.