sole_caldo.jpgDi ritorno dal Ferragosto, ho riletto quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea circa il procedimento instaurato dall’Italia davanti alla Corte di Giustizia nei confronti della decisione del Consiglio relativa alla cooperazione rafforzata – cui Italia e Spagna non hanno aderito – per la creazione di un titolo brevettuale unitario. Vedi mio precedente post qui. E ho scoperto anche che, in realtà, pure la Spagna – già prima dell’Italia, lo scorso giugno – ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia sulla stessa questione  Purtroppo quanto è disponibile è solo un brevissimo riassunto degli argomenti presentati dai due Paesi, che a prima vista non sembrerebbero del tutto insensati. L’Italia rileva in sostanza che non è possibile attuare una cooperazione rafforzata in materie in cui l’Unione ha competenza esclusiva e l’art. 118 del TFUE stabilisce che “Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione”. Pertanto, la cooperazione rafforzata non potrebbe essere utilizzata per creare un titolo “sub-unitario”, visto che l’Unione ha competenza esclusiva in materia di titoli unitari. La Spagna aggiunge al riguardo che la cooperazione rafforzata in questo caso è un vero e proprio abuso di potere in quanto non ha l’obiettivo di perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì è utilizzata come strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, anche in considerazione del fatto che il medesimo risultato avrebbe potuto essere raggiunto dagli stati partecipanti alla cooperazione rafforzata – tutti ovviamente membri della CBE – attraverso uno degli accordi speciali previsti all’art. 142 della CBE stessa. Sia Italia che Spagna poi sollevano che non sarebbe stato rispettato il requisito del “last resort”, previsto dall’art. 326 TFUE, per cui la cooperazione rafforzata dovrebbe essere, in sostanza, l’ultima spiaggia.

Sul punto può essere utile notare che, allo stato, nella storia dell’Unione (e della Comunità, prima) c’è stato un solo altro esempio di co-operazione rafforzata. Si tratta del regolamento sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, n. 1259/2010. Sarebbe interessante mettere i due casi a confronto. Magari in un altro post.