E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 agosto scorso, serie C, la notizia del  ricorso proposto dall’Italia contro la decisione che ha autorizzato la c.d. cooperazione rafforzata per l’istituzione del brevetto comunitario alla quale ad oggi tutti i Paesi membri, ad esclusione solo di Italia e Spagna, stanno partecipando. Ho parlato dell’argomento in un recente post. La Gazzetta riporta che l’Italia chiede di annullare la suddetta decisione del Consiglio per i seguenti motivi: “In primo luogo, essa (la ricorrente – ndr) sostiene che la procedura di cooperazione rafforzata è stata autorizzata, dal Consiglio, al di fuori dei limiti previsti dall’art. 20, n. 1, primo comma, TUE, secondo il quale tale procedura è ammessa unicamente nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione. Invero, l’Unione avrebbe una competenza esclusiva per la creazione di «titoli europei», che abbiano come base giuridica l’art. 118 TFUE. In secondo luogo, essa adduce che l’autorizzazione alla cooperazione rafforzata nel caso di specie produce effetti contrari; o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati. Nella misura in cui detta autorizzazione contraddirebbe, se non la lettera, quanto meno lo spirito dell’art. 118 TFUE, essa violerebbe l’art. 326, n. 1, TFUE, nella parte in cui impone che le cooperazioni rafforzate rispettino i trattati e il diritto dell’Unione. In terzo luogo, la Repubblica italiana lamenta che la decisione di autorizzazione è stata adottata senza un’adeguata istruttoria in relazione al requisito del c.d. last resort e senza una idonea motivazione sul punto. Infine, la decisione di autorizzazione violerebbe l’art. 326 TFUE in quanto recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. Essa, inoltre, non contribuirebbe a rafforzare il processo di integrazione dell’Unione, ponendosi così in contrasto con l’art. 20, n. 1, secondo comma 2, TUE”. Insomma l’Italia non ci sta ad essere lasciata fuori dai giochi … Segnalo anche il post interessante di oggi di IPKat sull’argomento (da cui, ammetto, ho appreso la notizia…).