La giurisprudenza italiana si si è solo raramente espressa in tema di “contraffazione per equivalenti” e, fino a poco tempo fa, l’unica esperienza applicativa si rifaceva al caso Lisec vs Forel, deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 13 gennaio 2004 n. 257, secondo cui per valutare l’esistenza di una contraffazione per equivalenti è necessario considerare se il prodotto che si assume essere in contraffazione, nell’affrontare il medesimo problema tecnico, si ponga come soluzione originale e non in un accorgimento banale o ripetitivo rispetto alla soluzione brevettata. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di contraffazione per equivalenti con sentenza in data 30 dicembre 2011 n. 30234, nel caso Barilla vs Pastificio Fazion. Il caso riguardava un brevetto di titolarità di Barilla, avente ad oggetto una particolare applicazione destinata ad operare sui forni per l’essicazione della pasta. Secondo detta applicazione, diversamente da quanto previsto nell’arte nota, la pasta non veniva adagiata orizzontalmente sulla superficie del nastro trasportatore che la conduceva all’interno del forno essiccante, bensì posta in mezzo a due piastre perforate che consentivano di reggerla in senso verticale rispetto al nastro trasportatore, così che la pasta veniva investita dall’aria calda che passava attraverso il forno essiccante in senso trasversale. Tale soluzione consentiva di aumentare la quantità di pasta alloggiata dentro il forno essiccante e, allo stesso tempo, ne riduceva il rischio di deformazione. Pastificio Fazion utilizzava un sistema che si differenziava da quello rivendicato per il fatto che, invece di essere perforate, le piastre in questione erano dotate di scanalature che consentivano comunque la circolazione dell’aria calda nel forno di essicazione. Secondo Pastificio Fazion, le scanalature presenti sulle piastre consistevano in una soluzione originale e non banale, dal momento che consentivano di ridurre ulteriormente il rischio di deformazione della pasta. Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano che non potesse esserci contraffazione per equivalenti poiché la soluzione adottata dal Pastificio Fazion poteva dirsi, in effetti, non banale e dotata di originalità, e conseguentemente rigettavano la domanda di contraffazione di Barilla. Con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione si è tuttavia espressa in senso contrario. In particolare, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dal se la soluzione adottata da Pastificio Fazion – ovvero la forma delle piastre – potesse dirsi non banale, nella soluzione brevettata da Barilla l’adozione di particolari accorgimenti circa la forma delle piastre (perforate, secondo il brevetto Barilla) rappresentava un elemento di secondo piano; la caratteristica principale rivendicata dal brevetto era quella di aver rivoluzionato il sistema di essicazione della pasta introducendo la possibilità di reggere la pasta all’interno del forno collocandola sul nastro trasportatore in senso verticale, e non più orizzontale. L’uso di piastre differenti, anche se dotate di forma originale, non poteva dirsi circostanza idonea ad escludere la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.