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La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto (art.1, commi 37-45, L. 190/2014) il c.d. Patent Box, un nuovo regime fiscale agevolato che ha lo scopo di favorire lo sfruttamento economico di alcune tipologie di beni immateriali, a favore delle aziende che pongono in essere attività di ricerca e sviluppo connesse ad opere dell’ingegno.

Tale strumento, già noto a molti paesi europei, quali Francia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, prevede, per imprese ed enti commerciali, una parziale esenzione dei redditi derivanti dall’utilizzo dai cosiddetti intangible asset (brevetti, marchi, processi, formule e know how giuridicamente tutelabili), calcolati sulla base del rapporto tra costi di attività di R&S fronteggiati per l’accrescimento, il perfezionamento e lo sviluppo dei beni, ed i costi di produzione degli stessi.

Una siffatta agevolazione fiscale dei passive income, rappresenta un provvedimento fortemente innovativo, a partire dal suo presupposto.

Esso, infatti, non si viene a configurare come un semplice incentivo per le aziende (affinché investano in attività di R&S), ma si pone su un piano diametralmente opposto, quello del parziale esonero da tassazione per i relativi ricavi.

La nuova disciplina agevolativa consente quindi a tutti i contribuenti assoggettati a reddito d’impresa di usufruire, a partire dal 1 gennaio 2015, di una parziale esclusione, ai fini Ires ed Irap, dei redditi derivanti dallo sfruttamento diretto ed indiretto di opere dell’ingegno (ad esempio tramite il conferimento in licenza a terzi dei propri diritti immateriali).

Essa consisterà, a regime (dal 2017), nell’esclusione dal reddito imponibile del 50% dell’utile derivante dall’impiego di alcuni beni immateriali dell’impresa, mentre per i due precedenti periodi d’imposta, 2015 e 2016, la detassazione prevista sarà pari rispettivamente al 30% e al 40%.

Una ulteriore declinazione dello strumento del Patent Box si rintraccia nell’ipotesi in cui l’azienda ceda i diritti esclusivi sul bene immateriale, o intangible, per esempio nell’ambito di contratti di affitto o cessione di rami d’azienda. Le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’intangible (per esempio, un brevetto o un marchio) non concorreranno a formare il reddito complessivo ai fini di imposizione fiscale, a condizione che entro i due esercizi successivi a quello in cui si è effettuata, l’azienda reinvesta almeno il 90% di dette plusvalenze in attività di ricerca e sviluppo, anche affidate in outsourcing ad università o enti di ricerca equiparati.

Questo intervento normativo, sembra avere una duplice ratio. Da una parte, infatti, esso si presenta come uno strumento volto a circoscrivere e limitare i casi di delocalizzazione di aziende italiane in Paesi a bassa imposizione fiscale, dall’altra si pone come stimolo all’investimento in Italia rivolto a gruppi societari esteri.

Inizialmente, il Patent Box, opzionale ed irrevocabile per 5 esercizi, era tuttavia utilizzabile solamente per redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, escludendo dal regime agevolato i proventi derivanti da marchi esclusivamente commerciali.

A tal riguardo si è andato ad inserire il recentissimo intervento governativo “Investment compact”, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, recante “disposizioni urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, che in parziale modifica della Legge di Stabilità 2015 ha, tra l’altro, esteso il regime di Patent Box a tutte le tipologie di marchi (inclusi quelli commerciali), disegni e modelli (inizialmente tagliati fuori).

Inoltre il citato Decreto Legge ha esteso l’applicabilità delle disposizioni agevolative previste dal Patent Box non solo in caso di utilizzo diretto degli asset da parte del soggetto proprietario, ma anche in ipotesi di operazioni infragruppo, tenendo in considerazione l’apporto economico recato da tali beni alla costituzione del reddito complessivo; oltre a consentire l’affidamento di attività di R&S a terzi e non solo, come in precedenza, ad università o istituti di ricerca.

Tale sistema di Patent Box era, prima dell’ultimo intervento governativo, attivabile esclusivamente tramite un’intesa preventiva con l’Agenzia delle entrate, assimilabile ad una procedura di ruling, sulla base di un accordo conforme a quanto disciplinato nel D.L. n.269/2003. L’Investment compact ha provveduto invece a rendere meramente facoltativa la sottoscrizione di detta procedura, consentendo un iter più snello per beneficiare del regime agevolato.