La Repubblica di San Marino ha di recente registrato due importanti interventi normativi in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale.
Con l’Accordo bilaterale di interpretazione San Marino – Italia (ratificato con il Decreto consiliare n. 217/2014) si è chiarito che la clausola di reciproco riconoscimento prevista dall’art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 (ed in base alla quale ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, la violazione di invenzioni, modelli, disegni e marchi oggetto di protezione nell’altro) si applica solo ai diritti di proprietà industriale depositati attraverso procedure nazionali.
Sono invece esclusi i diritti di proprietà industriale depositati attraverso procedure previste da Accordi o Convenzioni internazionali (ad es. brevetti europei, marchi internazionali etc.).
Per ottenere tutela con riferimento a tali diritti, sarà necessario procedere al deposito in ciascuno dei due Paesi, senza poter fare affidamento sulla clausola di reciproco riconoscimento.
La seconda disposizione recentemente introdotta (art. 31 Legge n. 219/2014) consente al titolare di una domanda di brevetto europeo di godere di una protezione provvisoria a San Marino non solo quando la traduzione italiana delle rivendicazioni venga notificata al soggetto ritenuto in contraffazione (come già previsto dall’art. 4 Decreto – Legge n. 76/2009) ma anche quando tale traduzione venga resa accessibile al pubblico attraverso il deposito presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino.
Mentre da un lato – quindi – si moltiplicano gli adempimenti a carico di chi voglia far valere a San Marino un diritto di proprietà industriale ottenuto attraverso una procedura internazionale, dall’altro si stabilisce che una domanda di brevetto europeo goda di una protezione generale (per effetto del solo deposito della traduzione delle rivendicazioni), senza che sia necessario conoscere prima l’identità del potenziale contraffattore e notificargli copia di tale traduzione.
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