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È del mese di aprile la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L098, 1° aprile 2014) della registrazione di due nuove DOP (Denominazione di Origine Protetta): l’italiana “Miele Varesino” e la portoghese “Requeijão de Beira Baixa”.

Il “Miele Varesino” (qui la domanda di registrazione pubblicata) è un miele monofloreale di acacia, che viene prodotto nella Provincia di Varese, ossia in quella zona geografica ai piedi delle Alpi, delimitata dai fiumi Olona e Ticino e dai laghi Maggiore e di Lugano.

Grazie all’azione mitigatrice dei laghi, tale zona geografica si contraddistingue, sia in estate che in inverno, per un clima continentale temperato, che favorisce la presenza di specie arboree, tra le quali domina la specie mielifera della Robinia pseudoacacia (da cui il nome “miele di robinia”, meglio noto come miele di acacia).

La sempre più diffusa riproduzione della Robinia nella aree boschive del varesino, determinata appunto da fattori ambientali propizi, ha spinto gli apicoltori locali a specializzarsi sempre più nella produzione del miele di acacia fino ad ottenere un miele diverso dagli altri per sapore, odore, colore e consistenza nonché per caratteristiche fisiche.

L’elevato grado di purezza del nettare e del polline di Robinia, infatti, influenzano le caratteristiche organolettiche del “Miele Varesino”, conferendogli un aroma delicato e vanigliato e un intenso sapore dolce.

Il “Requeijão de Beira Baixa” (qui la domanda di registrazione pubblicata) è un formaggio portoghese conosciuto per la particolarità della sua lavorazione. Si tratta, infatti, di un prodotto complementare il cui siero è ottenuto partendo dalla produzione dei formaggi “Queijos da Beira Baixa DOP”, a cui sono aggiunti acqua potabile e latte crudo di capra o di pecora, così da ottenere un formaggio fresco non fermentato dal gusto delicato.

La zona geografica di produzione del formaggio Requeijão, che coincide con quella di produzione dei formaggi DOP Queijos, si colloca nell’entroterra del Portogallo, a sud di Porto, ed è delimitata dai comuni di Belmonte, Covilhã, Fundão, Penamacor, Oleiros, Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Sertã , Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Mação.

Le materie prime originarie di questa zona, il metodo di ottenimento e le conoscenze tecniche, frutto dell’esperienza ultra decennale degli abitanti della zona, contribuiscono tutti ad attribuire ai formaggi “Requeijão de Beira Baixa” un elevato livello qualitativo e gustativo uniforme con ampio riconoscimento da parte dei consumatori, che li designano con il nome della regione di origine.

Le due nuove DOP si aggiungono agli oltre 1400 prodotti di eccellenza (DOP, IGP e STG) già protetti a livello comunitario. Un elenco di tutti i prodotti registrati o per i quali è stata presentata domanda di registrazione è consultabile nel database della Commissione Europea DOOR.

Il sistema comunitario di protezione delle indicazioni geografiche di questi oltre 1400 prodotti agricoli e alimentari è stato istituito nel 1992 (Reg. CE 92/2081 sulle DOP e IGP; Reg. CE 92/2082 sulle STG) e rinnovato nel 2006 con i Regolamenti CE 510/06 (sulle DOP e IGP) e CE 509/06 (sulle STG). Attualmente, il regime di tutela è disciplinato dal Reg. UE 1151/2012, in vigore dallo scorso gennaio 2013 (ad eccezione delle disposizioni contenute negli artt. 12.3 e 23.3 che troveranno applicazione solo a partire dal 4 gennaio 2016) in cui, nell’ottica di un quadro normativo unico, sono state inserite tutte le precedenti disposizioni dei Regolamenti del 2006.

In generale, il regime di qualità delle DOP resta riservato a quei prodotti, quali, appunto, il “Miele Varesino” e il “Requeijão de Beira Baixa”, per cui l’ambiente geografico di origine influisce in senso determinante sulle relative caratteristiche e qualità, che devono, pertanto, dipendere essenzialmente o esclusivamente dai fattori naturali e umani propri dell’area geografica di provenienza. Ecco perché tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione di questi prodotti “DOP” devono avvenire all’interno della zona geograficamente delimitata.

Diversamente, per il regime di qualità delle IGP (Indicazioni Geografiche Protette), la zona geografica di origine non deve essere determinante di tutte le caratteristiche del prodotto, essendo sufficiente che a quella data zona di provenienza sia ricollegabile anche solo la reputazione del prodotto (dovuta all’uso di metodi di produzione tradizionali della zona). Questo legame più affievolito tra zona di origine e caratteristiche organolettiche del prodotto consente di riconoscere tutela anche a quei prodotti solo parzialmente lavorati nel territorio indicato (è cioè sufficiente che anche una sola delle diverse fasi di produzione si svolga in tale territorio).

Infine, il regime delle STG (Specialità Tradizionali Garantite) mira a promuovere il carattere tradizionale di determinate tipologie di prodotti, che dipende non tanto dalla origine territoriale quanto piuttosto dagli ingredienti o dai metodi di lavorazione.

Tornando all’Italia, grazie al sistema comunitario, prodotti quali il Parmigiano Reggiano (DOP), il pane di Altamura (DOP), il prosciutto di Parma (DOP), i pomodori di Pachino (IGP), il panforte di Siena (IGP), la pizza Napoletana (STG) o, ancora – ma ve ne sono molte altre – la pasta di Gragnano (IGP) godono della tutela propria dei c.d. “marchi di qualità”.

Con la nuova DOP “Miele Varesino”, le registrazioni comunitarie tutte all’italiana arrivano ad essere oltre 260. Le eccellenze agroalimentari di qualità restano uno dei fiori all’occhiello del nostro bel Paese.