Filofax Italia, controllata italiana del gruppo inglese che commercializza la celebre agenda Filofax,(insieme ad una vasta gamma di prodotti come taccuini, notebook, portafogli e borse da lavoro) ha recentemente difeso il proprio marchio Flex by Filofax registrato per notebook, copertine e planners nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato innanzi al Tribunale di Roma dall’italiana Buffetti, che ha lamentato come detto marchio interferisca con il marchio Prodotti Flex di titolarità di Buffetti, registrato per prodotti quali meccanismi metallici per block notes, raccoglitori, altri articoli per ufficio e schedari, chiedendo la concessione di inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Filofax Italia. Con ordinanza in data 17 aprile 2012, il Tribunale di Roma ha rigetto le richieste cautelari di Buffetti, in particolare rilevando che il termine “flex”, ovvero l’unico elemento comune alle due registrazioni, peraltro rappresentato in forme grafiche fra loro completamente differenti, richiama generalmente concetti di flessibilità, versatilità ed espansibilità e deve pertanto ritenersi descrittivo, non appropriabile da Buffetti e, quindi, insufficiente a fondare un giudizio di confusione tra i messaggi recapitati dalle due registrazioni in questione. La descrittività del termine “flex” sarebbe peraltro confermata dal suo largo utilizzo, anche nel settore dei prodotti di cartoleria, da parte di numerosi operatori. Il Tribunale ha anche precisato che, se nella parte denominativa Prodotti Flex non può rilevarsi un vero e proprio nucleo ideologico dotato di potere individuante e che i singoli elementi (sia verbali, quali le parole “flex” e “prodotti”, che grafici) di per sé considerati assumono carattere distintivo solo in virtù della particolare combinazione grafica oggetto di registrazione, dovendosi quindi escludere la contraffazione da parte del marchio della resistente. Nel formulare le proprie istanze cautelari, Buffetti ha anche sostenuto che il marchio Prodotti Flex è un marchio rinomato e pertanto meritevole di tutela ultramerceologica, in ragione del suo risalente utilizzo e degli investimenti pubblicitari da parte di Buffetti. Il Tribunale ha tuttavia escluso anche la rinomanza del marchio Prodotti Flex, dal momento che questa sussiste solo quando sia provato che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi da esso contraddistinti, onere non assolto da Buffetti nel caso di specie: è interessante notare che, in questo senso, sono stati ritenuti insufficienti gli elementi portati da Buffetti, tra cui i dati relativi agli investimenti pubblicitari, considerati irrilevanti in assenza di una qualsiasi indicazione circa la quota di mercato detenuta dal marchio Prodotti Flex e rilevazioni demoscopiche dell’accreditamento questo presso il pubblico dei consumatori.