jagermeister.jpgDopo una lunga vicenda processuale, iniziata nel 2001, il 13 gennaio scorso è stata pubblicata la decisione della Corte di Cassazione nel caso che ha contrapposto la tedesca Mast-Jagermeister AG all’ungherese Budapesti Likoripari KTF Bulif e sua avente causa Zwack Unicum RT. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del marchio di Mast-Jagermeister AG – composto da un elemento figurativo (una testa di cervo crocifera) e da un elemento denominativo – da parte di Budapesti Likoripari KTF Bulif che aveva utilizzato lo stesso elemento figurativo differenziandosi con l’aggiunta del proprio nome. La sentenza d’appello aveva stabilito, da un lato, che la testa di cervo crocifera aveva capacità distintiva e doveva godere della tutela conferita al marchio forte. Dall’altro lato, la Corte territoriale aveva però escluso il rischio di confusione alla luce del fatto che Budapesti Likoripari KTF Bulif utilizzava insieme all’elemento figurativo la propria denominazione. Secondo gli Ermellini, “la Corte d’Appello avrebbe invece dovuto rilevare, in base a quanto da essa stessa accertato, che il marchio era costituito da due elementi distintivi (cuori) il cervo e la denominazione, e di conseguenza avrebbe dovuto valutare in relazione a ciascuno di questi due elementi la similarità tra i due segni e quindi l’esistenza di una loro confondibilità tenendo, tra l’altro conto, che aveva già implicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo forte alla testa di cervo con le conseguenze che da tale carattere derivano ai fini di valutare l’eventuale contraffazione”. La Corte ha, dunque, concluso che la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio complesso non vale in assoluto ad escluderne la contraffazione. La parola torna adesso alla Corte d’Appello di Roma che dovrà giudicare il caso in diversa composizione.