Con decisione del 4 novembre 2010, la Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) ha respinto il ricorso avverso la decisone della divisione di esame dell’UAMI di negare la registrazione comunitaria del marchio denominativo “VENEZIA” per le classi 11 e 21 dell’Accordo di Nizza, ed in particolare per i prodotti “apparecchi di illuminazione” e “vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria”. Gli esaminatori dell’UAMI avevano infatti rifiutato la domanda di registrazione sulla base dell’art. 7 del Regolamento comunitario, lett c) e b).

Secondo gli esaminatori, tenuto conto (i) della denominazione geografica VENEZIA nota in tutto il territorio della Comunità (ii) del tipo di prodotti per cui era richiesta la registrazione, e cioè essenzialmente articoli a base di vetro (iii)  del fatto che una delle località più famose al mondo per la lavorazione del vetro, l’isola di Murano, fosse situata nello stesso mandamento di Venezia, doveva per forza concludersi che l’indicazione del segno VENEZIA su prodotti a base di vetro informasse in modo chiaro e diretto il pubblico di riferimento circa la provenienza veneziana dei manufatti e/o del loro materiale di realizzazione.

L’Ufficio aveva dunque ritenuto che nel caso specifico “VENEZIA” fosse un segno/indicazione che in commercio potesse servire per designare la provenienza geografica  del prodotto, e pertanto la registrazione non poteva essere riconosciuta ai sensi dell’art. 7, par. 1 lett. c) del Regolamento 207/2009 sul marchio comunitario.

La decisione della Prima Commissione di Ricorso sull’impugnazione presentata dalla richiedente è particolarmente  gustosa. La richiedente contesta la decisione dell’Ufficio che, nel domandarsi se la denominazione VENEZIA associata ad apparecchi di illuminazione e in generale vetreria sia idonea a informare il consumatore sul luogo di fabbricazione o provenienza e, quindi, se VENEZIA sia particolarmente nota come luogo di produzione di apparecchi di illuminazione e articoli in vetro, ha ritenuto che la storia di Murano (località veneziana ultranota per il suo vetro) sia inscindibilmente collegata a quella di Venezia e che, pertanto, il consumatore medio europeo sia portato ad associare immediatamente la lavorazione del vetro di Murano alla città di Venezia.

Per smontare questo assunto la richiedente ha portato una serie di esempi di località note per un determinato prodotto, la cui notorietà non sarebbe idonea ad escludere la registrazione dei nomi dei rispettivi capoluoghi. Napoli potrebbe contraddistinguere prodotti a base di limone, nonostante la notorietà dei limoni di Sorrento; Salerno potrebbe contraddistinguere latticini, nonostante la rinomata mozzarella di bufala di Battipaglia: Cuneo i prodotti in classe 31, nonostante il noto tartufo bianco di Alba (CN) e via discorrendo.

Impensabile, secondo la richiedente, che qualsiasi marchio geograficamente, storicamente o logicamente legato a un determinato nome possa ritenersi “assorbito” dalla descrittività di quest’ultimo. Secondo la richiedente, poi, l’art. 7 par. 1 lett. c) non potrebbe applicarsi quando, per essere informato sulla caratteristica del prodotto (in questo caso, la provenienza geografica), al consumatore sia richiesto di conoscere e approfondire una determinata tematica (i collegamenti storici tra Murano e Venezia).

La Prima Commissione di Ricorso ha disatteso questi argomenti. Ha osservato che effettivamente l’art. 7 par. 1 lett. c) non osta alla registrazione di nomi ignoti negli ambienti interessati o sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, in virtù dei quali non sia verosimile che il consumatore possa ritenere la categoria di prodotti di cui trattasi proveniente da tale luogo. Tuttavia, ha osservato che la valutazione circa la sussistenza o meno di dette condizioni investe l’intero territorio della Comunità, e che l’impedimento alla registrazione opererebbe anche qualora il significato del termine VENEZIA quale luogo di provenienza di articoli di vetro fosse comprensibile anche solo per il pubblico italiano. Ritiene la Prima Commissione che la notorietà del vetro di Murano in Italia, non contestata dalla richiedente, sia tale da estendersi all’intera città di Venezia almeno per quanto riguarda il pubblico italiano.

Di qui, pertanto, l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’art. 7 par. 1 lett. c). La Prima Commissione si è spinta anche ad affermare che gli esempi portati dalla richiedente non sono per niente analoghi alla fattispecie, perché “in nulla si può paragonare la fama mondiale dell’illustrissima città di Venezia, incluso del suo plurisecolare artigianato nella lavorazione del vetro artistico di Murano, con la supposta fama del tartufo bianco di Alba [sic!], che ben pochi connoisseurs in gastronomia raffinata potrebbero magari situare nella provincia di Cuneo”.

Una piccola gaffe che forse non farà piacere ai cuneesi e che suona di beffa, se si pensa che alla decisione ha partecipato un membro della Prima Commissione che di cognome fa Bra (CN).