seven.jpgCon sentenza in data 6 ottobre 2011 (che vi forniamo praticamente in tempo reale), il Tribunale UE ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Luca Trevisan e Donatella Capelli dello studio  Trevisan & Cuonzo nell’interesse della Seven S.p.A. – azienda torinese che negli anni è diventata iconica grazie ai suoi zaini per la scuola e il tempo libero–. Seven aveva presentato opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario “Seven For All Mankind” da parte della società americana Seven For All Mankind LLC – casa di moda statunitense –  per le classi 14 (gioielleria) e 18 (borse, valigeria, accessori in pelle). La sentenza del Tribunale UE annulla la decisione con cui la Commissione di ricorso dell’UAMI aveva inizialmente rigettato l’opposizione di Seven S.p.a. La Commissione di ricorso aveva negato che potesse sussistere un qualche grado di similarità fra i due marchi opposti , ritenendo che l’unico elemento in comune fra i due marchi in questione – l’elemento “Seven”- non fosse dotato di sufficiente capacità distintiva, tale da instaurare un collegamento tra i due segni, posto che – secondo la commissione – i segni numerici sarebbero sempre deboli, in quanto genericamente utilizzati per indicare quantità, peso e serie numeriche in generale. Il Tribunale – e qui sta il bello di questa sentenza – accogliendo  in pieno gli argomenti dei legali di Seven, ha rigettato la tesi adottata dalla commissione, rilevando che (i) è erroneo ritenere che un segno numerico manchi ab origine di carattere distintivo, in quanto la registrazione come marchio di un segno numerico è espressamente ammessa dall’art. 4 del regolamento sul marchio comunitario; (ii) per stabilire se un segno numerico sia effettivamente in grado di distinguere il titolare, occorre avere riguardo ai prodotti per i quali è chiesta la registrazione (secondo una valutazione in concreto, come ormai chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e non). Il fatto che il segno “Seven” non presentasse alcun particolare collegamento con i prodotti per i quali era stato registrato(tra cui i noti zaini) , così come il fatto che l’uso di segni numerici  per contraddistinguere detti prodotti fosse tutt’altro che comune tra imprese attive nel settore di riferimento, comporta il carattere distintivo dell’elemento “seven” e, di conseguenza, una somiglianza tra i marchi “Seven” e “Seven For All Mankind”; (iii) la protezione conferita dal marchio anteriore può impedire l’uso dello stesso come parte di un marchio successivo, anche quando non si tratti di un marchio “rinomante”. Si tratta di una sentenza importante, perché da un lato stabilisce che  i numeri possono essere validamente registrati come marchi (non necessariamente deboli), e dall’altro lato perché completa il ragionamento della Corte di Giustizia in Thomson Life: in quel caso, era  stato stabilito che l’inserimento del marchio anteriore a formare un marchio complesso successivo costitutiva violazione del precedente anche se la parte ulteriore del marchio complesso era costituita da un marchio “rinomante”; con questa decisione, si riconosce tutela al marchio anteriore contro il suo inserimento in un marchio complesso successivo anche qualora il marchio anteriore possa essere considerato debole (e quindi a fortiori, nel caso in cui il marchio possa essere considerato forte).