Con decisione dell’8 aprile 2022, l’EUIPO ha rigettato la domanda di un marchio 3D costituito dalla figura di un cavallofornendo precise indicazioni sugli argomenti e le prove a sostegno del carattere distintivo di un marchio tridimensionale nel settore delle giostre, dell’intrattenimento e dei giochi.

Secondo l’EUIPO, la domanda di marchio in oggetto non può essere registrata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3, RMUE, per

a. carenza di carattere distintivo ab origine in quanto:

  • la forma del cavallo in questione non si discosta significativamente dalla forma che il consumatore si aspetta di trovare sul mercato di riferimento (i.e. giostre);
  • il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri in che modo il marchio oggetto della domanda di registrazione differisca dalla norma e in che cosa risieda il carattere distintivo dello stesso nel settore di mercato interessato.

b. carenza di carattere distintivo acquisito tramite l’uso in quanto gli elementi di prova depositati dal richiedente:

  • non si riferiscono all’insieme dell’Unione Europea, ma solo all’Italia;
  • non si riferiscono al solo marchio tridimensionale oggetto della domanda, ma sono soprattutto relativi al marchio denominativo di cui alla denominazione sociale del richiedente;
  • non forniscono dati relativi alla dimensione del mercato, alla quota di mercato detenuta dal richiedente e i dati relativi alla quota detenuta dai principali concorrenti;
  • non contengono informazioni riguardanti l’intensità e l’entità degli investimenti effettuati dal richiedente per la promozione del marchio sul mercato, non essendo state depositata alcuna dichiarazione delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali;
  • sono costituiti da dichiarazioni rilasciate persone legate al richiedente da un rapporto di lavoro che devono essere trattate come puramente indicative e devono essere corroborate da altre prove.