Tribunale UE, sentenza del 10 settembre 2025, causa T-288/24, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) c. EUIPO

Il Tribunale ha chiarito che la semplicità e la brevità di un motivo sonoro non equivalgono a banalità e assenza di carattere distintivo, in quanto quest’ultimo deve essere valutato alla luce della funzione effettiva che il suono svolge nei confronti del pubblico e in relazione ai prodotti e servizi per cui è richiesta la registrazione.

1. La domanda di registrazione e le decisioni precedenti

La BVG, società di trasporto pubblico berlinese, aveva depositato una domanda di registrazione di un marchio sonoro costituito da una melodia di quattro note, destinato a contraddistinguere servizi della classe 39 (Trasporti; trasporto di passeggeri; imballaggio e servizi di impacchettatura; magazzinaggio; organizzazione dei trasporti nell’ambito di circuiti turistici).

Marchio sonoro registrato presso database EUIPO

L’EUIPO, in fase di esame e anche di ricorso, aveva respinto la domanda ritenendo che la melodia fosse “breve e banale”, priva del necessario carattere distintivo e di pregnanza, oltre che idonea ad essere percepita come un mero elemento funzionale o di accompagnamento.

2. La sentenza del Tribunale

Il Tribunale UE, in senso opposto alle precedenti decisioni dell’EUIPO, ha ribadito il consolidato principio secondo cui i criteri per valutare il carattere distintivo sono identici per tutte le categorie di marchi: anche per i segni sonori occorre verificare se essi permettano al pubblico di riferimento di identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi.

Il Tribunale ha quindi affermato che la brevità e la semplicità non escludono autonomamente la capacità distintiva del segno, sottolineando che il carattere distintivo di un marchio debba essere valutato considerando, da un lato, i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, la percezione che ne ha il pubblico di riferimento.

Analizzando il caso concreto, il Tribunale ha riconosciuto come nel settore dei trasporti sia comune l’uso di brevi jingle sonori per creare un’identità sonora riconoscibile, come “equivalente audio dell’identità visiva di un marchio”. Pertanto, una sequenza di quattro note può essere percepita dal pubblico come indicatore di origine, specie se non riconducibile a suoni funzionali (come rumori di mezzi di trasporto) o a melodie note.

Il Tribunale ha sottolineato poi alcune peculiarità interpretative da tenere in considerazione durante l’esame di un marchio sonoro:

  • il marchio sonoro deve possedere una “certa pregnanza”, ossia la capacità di essere percepito e ricordato come segno distintivo e non come elemento funzionale o ornamentale (come ad esempio, per il settore dei trasporti, un rumore di una metropolitana o di treno in movimento o il rumore del decollo di un aeroplano). Tale pregnanza può derivare anche da una breve sequenza melodica, purché dotata di originalità o riconoscibilità;
  • la percezione del pubblico non può essere valutata in modo astratto: deve tenere conto degli usi del settore economico di riferimento. Nel contesto dei trasporti, dove i suoni e i jingle costituiscono strumenti usuali di comunicazione e marketing, la soglia di riconoscibilità viene raggiunta più facilmente;
  • la prassi dell’EUIPO e le direttive interne, che hanno ammesso la registrabilità di melodie analoghe (ad esempio, i marchi sonori di Deutsche Bahn e dell’aeroporto di Monaco). Ciò rafforza l’idea di una coerenza applicativa e di un approccio evolutivo alla dimensione “acustica” dell’identità di marca.