Come promesso, vediamo quali sarebbero le vere significative conseguenze che deriverebbero dall’istituzione di una Corte centralizzata con giurisdizione paneuropea.
Prima fondamentale conseguenza è che ogni preteso contraffattore potrà essere citato – con effetti paneuropei – innanzi a qualsiasi sezione nazionale della nuova Corte, alla sola condizione che egli commercializzi i propri prodotti nel paese membro in cui ha sede la specifica sezione nazionale adita. Volendo offrire un esempio, un’impresa italiana che commercializza i propri prodotti in Germania potrà essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte. La decisione di quest’ultima avrà effetto diretto e potrà essere eseguita in tutti i paesi membri dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata e quindi anche in Italia, dove la decisione avrà valore di titolo esecutivo (art. 82 della versione definitiva dell’accordo). Tale decisione potrà disporre l’inibitoria della produzione, il sequestro dei beni contraffattivi e dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno e tutte le altre misure tipiche poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale decisione sarà in tedesco, emessa all’esito di un procedimento – cui l’impresa italiana non potrà sottrarsi – svolto in tedesco o, al massimo, al ricorrere di determinate circostanze, nella lingua del brevetto (che in ogni caso non sarà mai l’italiano). Tale decisione sarà poi appellabile innanzi alla istituenda Corte d’Appello in materia brevettuale che avrà sede a Lussemburgo. La lingua dell’appello sarà quella del primo grado, e quindi ancora una volta il tedesco. Esaurito l’appello, non ci sarà alcun terzo grado di giudizio. Non solo, perchè un’impresa possa essere citata innanzi una sezione diversa dalla propria sezione nazionale (e quindi costretta a difendersi in una lingua diversa dalla propria), neppure è necessario che essa sia direttamente attiva sul relativo mercato straniero. E’ sufficiente che essa abbia lì un proprio distributore o comunque che vi siano altre ragioni di connessione (e sappiamo benissimo quanti sono i modi per sottrarre un preteso contraffattore al proprio giudice naturale).
Quanto sopra varrà ovviamente per tutte le imprese attive sul territorio dei paesi membri dell’accordo, con il che anche le imprese italiane potranno citare i propri concorrenti stranieri che operano in Italia innanzi la sezione italiana della Corte.
Quali sarebbero le conseguenze di un tale sistema per l’apparato produttivo italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese che operano in mercati spesso altamente innovativi e dominati da un market leader (quasi sempre non italiano) tendenzialmente dotato di un forte portafoglio IP? Saranno più gli effetti positivi o gli effetti negativi? Non sarà che ad essere beneficiate saranno soprattutto quelle imprese che sui singoli mercati sono dotate dei portafogli brevettuali più significativi (certamente quindi non la stragrande maggioranza delle imprese italiane)? In definitiva, serve veramente alle aziende italiane la creazione di un tale sistema giurisdizionale o non è piuttosto un bel servizio reso ad aziende americane, giapponesi, tedesche, cinesi e coreane che sono – secondo i dati dello stesso Ufficio europeo dei Brevetti – i più grandi depositanti di domande di brevetto? Non è dato saperlo né sembra interessare alle nostre istituzioni.
Non solo, un tale sistema è compatibile con i più basilari principi giuridici del nostro ordinamento e del diritto europeo e internazionale? E’ ammissibile l’istituzione di Tribunali sovranazionali per la definizione di controversie tra privati che decidono in una lingua diversa da quella del convenuto emettendo provvedimenti fortemente invasivi e limitativi della sua sfera di libertà? Di nuovo, si tratta di problemi che esulano completamente dall’attuale dibattito pubblico.
Seconda cruciale conseguenza dell’istituzione di una Corte centralizzata è che la nuova Corte verrà ad essere dotata di un proprio corpo giudicante, composto da giudici di tutti i paesi membri. Tali giudici dovranno avere un’ottima conoscenza di almeno una lingua tra inglese, francese e tedesco, che saranno ovviamente le lingue operative all’interno dei collegi della sezione centrale e della Corte d’appello.
In un tale sistema, quale sarà il grado di influenza che potranno avere i giudici italiani? Quale sarà il loro peso all’interno della Corte? Quali saranno le dinamiche decisionali e gerarchiche che si creeranno e quali saranno le sensibilità che maggiormente si affermeranno nel decidere questioni fondamentali quali la riunione o la separazione dei giudizi di validità e contraffazione, la disponibilità di misure cautelari, e così via? Ancora una volta non è dato saperlo né sembra che le istituzioni italiane si interessino del tema.
E le questioni altamente problematiche non si esauriscono certo qui. Volendo limitarsi solo a pochi altri cenni basti pensare ai poteri di rappresentanza in giudizio che l’accordo conferisce ai consulenti brevettuali (al di fuori di garanzie legislative e deontologiche per l’assistito e la controparte), alle infinite possibilità di forum shopping, alle fortissime asimmetrie esistenti tra i diversi mercati (che non giustificano la creazione di un sistema giurisdizionale unitario, in un tentativo di “one size fits all” del tutto inefficiente), e così via. Ancora una volta, non uno di questi aspetti è stato oggetto di valutazione attenta.
Urge quindi il prima possibile un cambio di passo. Occorre verificare, con tutti i soggetti interessati e svolgendo studi appropriati, quali sarebbero le conseguenze dell’eventuale istituzione di una Corte centralizzata sul nostro sistema economico. E occorre farlo con la massima urgenza visto lo stato in cui si è arrivati e l’attuale superficialità di tutte le analisi.
Ove tale accertamento dovesse sconsigliare l’adozione del nuovo sistema non sarà sufficiente rimanere fuori (impugnando nel contempo i regolamenti appena pubblicati negli strettissimi tempi a disposizione). Occorrerà anche prendere tutte le necessarie iniziative diplomatiche affinchè il nuovo sistema non venga approvato da tutti quegli altri paesi che non risultano avere una convenienza economica diretta nella creazione di una corte centralizzata.
L’importanza di un’immediata verifica degli effetti del nuovo sistema è del resto presto dimostrata. Diversamente rispetto a quanto avvenuto da noi, le istituzioni inglesi si sono interrogate per tempo circa le conseguenze economiche derivanti dall’istituzione di un nuovo sistema giurisdizionale sopranazionale per la protezione dei brevetti. A seguito di una lunga serie di audizioni, il Parlamento ha così concluso:
“Concludiamo che la bozza di accordo su una Corte centralizzata dei brevetti potrebbe ostacolare, piuttosto che aiutare, la tutela dei brevetti all’interno dell’unione europea. Ciò avverrà particolarmente per le piccole e medie imprese, che dovrebbero essere le principali beneficiarie del nuovo sistema. Date le nostre preoccupazioni, è vitale che il governo del Regno Unito adotti una posizione forte che rifletta le preoccupazioni dei professionisti nelle negoziazioni finali, e che richieda che la sezione centrale sia a Londra al fine di attenuare la maggior parte degli effetti dannosi di un brevetto unitario europeo” (paragrafo 187 del rapporto redatto dalla House of Commons inglese. Il testo integrale, in inglese, è disponibile qui).
Gli inglesi hanno quindi dato il proprio via libera all’attuale versione dell’accordo solo una volta che si è stabilito che uno dei tre tronconi della sezione centrale avrà sede a Londra (gli altri due avranno sede a Parigi e a Monaco). Ma quale sarebbe l’utilità per l’Italia derivante dall’adozione del nuovo sistema? Quale l’utilità per tutti gli altri paesi che non ospiteranno la sezione centrale della Corte? Occorre muoversi il prima possibile per rispondere a queste domande. Si tratta di una tematica troppo importante per il nostro futuro industriale per continuare ad essere affrontata con la superficialità che fino ad oggi ha caratterizzato il dibattito.