brexit-referendum-uk-1468255044bIX.jpgLarga parte degli addetti ai lavori si è interrogata sulle sorti del Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court – UPC) a seguito del referendum inglese. E’ evidentemente molto difficile dare risposte certe, ma si possono ipotizzare i diversi possibili scenari.

Partendo dagli aspetti meno aleatori, si può ormai sostenere quasi con certezza che ci sarà quantomeno uno slittamento dell’entrata in vigore dell’UPC rispetto alle previsioni pre-Brexit, che, come noto, collocavano tale entrata in vigore per l’inizio del 2017. Presupposto di queste previsioni era che il Regno Unito ratificasse l’Accordo UPC entro la fine del 2016, il che sembra ormai più impossibile che improbabile.

Senza una tale ratifica, ove non si procedesse ad una revisione dell’Accordo, occorrerà attendere che il Regno Unito cessi di essere uno Stato Membro dell’Unione Europea (verosimilmente, non prima della fine del 2018, visto il termine di due anni previsto dall’ormai a tutti familiare art. 50 del Trattato di Lisbona). L’Accordo UPC infatti prevede – come condizione per la sua entrata in vigore – la ratifica da parte dei tre paesi membri dell’Unione Europea sul cui territorio più brevetti europei spiegavano i loro effetti nel 2012 (ossia Germania, Francia e, appunto, fino a che non cessi di essere un paese membro dell’Unione Europea, Regno Unito).Continue Reading Brexit e UPC: e ora?

Come promesso, vediamo quali sarebbero le vere significative conseguenze che deriverebbero dall’istituzione di una Corte centralizzata con giurisdizione paneuropea.Thumbnail image for patented_stamp-300x249.jpg

Prima fondamentale conseguenza è che ogni preteso contraffattore potrà essere citato – con effetti paneuropei – innanzi a qualsiasi sezione nazionale della nuova Corte, alla sola condizione che egli commercializzi i propri prodotti nel paese membro in cui ha sede la specifica sezione nazionale adita. Volendo offrire un esempio, un’impresa italiana che commercializza i propri prodotti in Germania potrà essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte. La decisione di quest’ultima avrà effetto diretto e potrà essere eseguita in tutti i paesi membri dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata e quindi anche in Italia, dove la decisione avrà valore di titolo esecutivo (art. 82 della versione definitiva dell’accordo). Tale decisione potrà disporre l’inibitoria della produzione, il sequestro dei beni contraffattivi e dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno e tutte le altre misure tipiche poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale decisione sarà in tedesco, emessa all’esito di un procedimento – cui l’impresa italiana non potrà sottrarsi – svolto in tedesco o, al massimo, al ricorrere di determinate circostanze, nella lingua del brevetto (che in ogni caso non sarà mai l’italiano). Tale decisione sarà poi appellabile innanzi alla istituenda Corte d’Appello in materia brevettuale che avrà sede a Lussemburgo. La lingua dell’appello sarà quella del primo grado, e quindi ancora una volta il tedesco. Esaurito l’appello, non ci sarà alcun terzo grado di giudizio. Non solo, perchè un’impresa possa essere citata innanzi una sezione diversa dalla propria sezione nazionale (e quindi costretta a difendersi in una lingua diversa dalla propria), neppure è necessario che essa sia direttamente attiva sul relativo mercato straniero. E’ sufficiente che essa abbia lì un proprio distributore o comunque che vi siano altre ragioni di connessione (e sappiamo benissimo quanti sono i modi per sottrarre un preteso contraffattore al proprio giudice naturale). Continue Reading European Patent Package: danke, thanks, arigato?