Con una recente decisione pubblicata il 7 aprile 2011 resa al termine di un procedimento d’urgenza instaurato dalla casa farmaceutica Merck Sharpe & Dohme nei confronti del genericista Sandoz, avente ad oggetto un composto per applicazione oftalmica a base di Dorzolamide cloridrato + Timololo maleato, il Tribunale di Torino ha fornito un’interessante interpretazione delle norme in materia di competenza territoriale nei casi di contraffazione di brevetti farmaceutici.
Con una recente decisione pubblicata il 7 aprile 2011 resa al termine di un procedimento d’urgenza instaurato dalla casa farmaceutica Merck Sharpe & Dohme nei confronti del genericista Sandoz, avente ad oggetto un composto per applicazione oftalmica a base di Dorzolamide cloridrato + Timololo maleato, il Tribunale di Torino ha fornito un’interessante interpretazione delle norme in materia di competenza territoriale nei casi di contraffazione di brevetti farmaceutici. In particolare, MS&D aveva instaurato il procedimento davanti al Tribunale di Torino avendo reperito esemplari del farmaco in asserita contraffazione presso alcune farmacie piemontesi. Secondo la giurisprudenza prevalente sul punto, e comunque sulla base di un’interpretazione prudenziale delle norme processuali, al fine di validamente convenire la società farmaceutica produttrice del farmaco in asserita contraffazione davanti al Tribunale di Torino, MS&D avrebbe dovuto chiamare in causa anche le farmacie rivenditrici. Ad esse sarebbe stata infatti certamente imputabile la pretesa contraffazione nel distretto torinese. La società producttrice avrebbe poi potuto essere convenuta davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 33 c.p.c. che stabilisce che le cause contro più soggetti possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi, ove connesse per l’oggetto o per il titolo. Nel caso di specie – tuttavia – MS&D aveva instaurato il giudizio nei confronti della sola Sandoz e non anche nei confronti delle farmacie rivenditrici. Ciò nonostante, il Tribunale di Torino ha ritenuto che il giudizio fosse stato correttamente radicato in punto competenza territoriale in quanto “occorre infatti tenere conto delle particolari caratteristiche del prodotto commerciale di cui si controverte, che è una specialità medicinale, soggetta per l’evidente sussistenza di preminenti interessi di tutela della salute ad una specifica disciplina pubblicistica caratterizzata dal particolare rilievo attribuito al conseguimento dell’AIC – autorizzazione all’immissione in commercio – rilasciata dall’AIFA … Al proposito giustamente rileva la parte ricorrente che Sandoz, quale titolare dell’AIC per il farmaco generico Dorzolamide Timololo è responsabile della sua immissione in commercio non meno delle due farmacie che hanno posto in essere l’atto privatistico di stipulazione dei contratti di compravendita con gli acquirenti finali (…) l’art. 66 CPI attribuisce al titolare del brevetto per invenzione il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; costituisce pertanto comportamento di contraffazione l’atto di “messa in commercio” che, almeno per le specialità medicinali, è comportamento legalmente imputabile al titolare dell’AIC, a prescindere dalle particolarità civilistiche del negozio di vendita al pubblico stipulato da altri soggetti, distributori locali del farmaco”. L’ordinanza – che ha in ogni caso rigettato il ricorso di MS&D nel merito – presenta numerosi altri profili di interesse che non mancheremo di segnalare in prossimi posts.