Dopo la lunga saga della cimetidina, che ha segnato la giurisprudenza in materia di brevetti farmaceutici negli anni ‘90, finalmente tornano ad essere pubblicate decisioni relative alla dibattuta questione della brevettabilità o meno dell’intermedio, ovverosia del prodotto chimico che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi e la cui struttura viene successivamente modificata portando alla realizzazione della sostanza voluta. Si tratta della sentenza del 14 gennaio 2011 del Tribunale di Torino nel caso Bayer Schering Pharma contro Industriale Chimica Srl relativo ad un brevetto concernete un processo di produzione del drospirenone, brevetto che rivendica espressamente anche l’intermedio c.d. IDROX. Ebbene, nonostante il CTU avesse concluso per la validità della rivendicazione relativa all’intermedio, considerato quindi nuovo ed inventivo, il Tribunale ha deciso di seguire quanto affermato dalla Corte di Cassazione nei casi cimetidina (sentenze n. 11094/1990 e 8324/1997) e, cioè, che l’intermedio non è di per sé brevettabile poiché non risulta “avere di per sé una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione del drospirenone”. Trovo che questa affermazione – almeno ove estrapolata dallo specifico contesto – non sia particolarmente convincente. Più condivisibile mi sembra invece quanto detto dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 16 novembre 1993. In quell’occasione la corte milanese si pronunciava sempre in uno dei numerosi casi cimetidina, prendendo le distanze dalla Corte di Cassazione ed affermando che “se è vero che un prodotto per costituire oggetto di un trovato brevettabile deve servire a soddisfare un bisogno umano, non vi è ragione per escludere che tale finalità sia adempiuta laddove tale prodotto, nuovo ed originale, svolga una funzione puramente strumentale nell’ambito di un processo di preparazione industriale”. Pare peraltro che la corte torinese, ribadendo l’orientamento della Corte di Cassazione nei casi cimetidina, continui a porre la giurisprudenza italiana in contrasto con numerosi ordinamenti stranieri che sembrerebbero ammettere la brevettabilità dell’intermedio.