E’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell’UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l’ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario.
Il Consiglio d’Europa ha infatti riconosciuto che le violazioni su larga scala dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda il commercio di beni costituiscono un grave problema a livello mondiale e che, nel 2011, l’applicazione della normativa doganale ai fini della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nell’UE ha portato alla confisca di quasi 115 milioni di articoli. Secondo il Consiglio, un quadro giuridico globale in materia di DPI deve essere accompagnato da un’applicazione più efficace della normativa. In questo senso, le dogane svolgono un ruolo chiave nell’applicazione della normativa: dopo che le merci che violano i DPI hanno fatto ingresso nel mercato unico è molto più difficile intercettarle e pertanto il coordinamento e la pianificazione delle attività doganali europee per combattere le violazioni relative al commercio transfrontaliero sono fondamentali.
In quest’ottica, il riesame del noto e tutt’ora vigente regolamento (CE) n. 1383/2003 ha condotto le autorità comunitarie ad apportare alcune modifiche al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, nonché per garantire l’opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico avvenute nell’ultimo decennio.
Tra le novità di maggior rilievo del nuovo regolamento segnaliamo:
- l’ ”estensione” della c.d. procedura semplificata. Attualmente, Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Il Considerando 12 della Proposta di nuovo regolamento rileva che, come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale, questa procedura si è rivelata particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. Pertanto, con il nuovo regolamento, essa dovrebbe essere resa obbligatoria per tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed essere applicata ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. Inoltre, questa procedura dovrebbe prevedere che le autorità doganali possano considerare che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci qualora essi non abbiano notificato la propria opposizione alla distruzione entro i termini prescritti (approvazione tacita).
- la previsione di una procedura ad hoc per le “piccole spedizioni”. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi la proposta di regolamento introduce una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che dovrebbe consentire la distruzione di tali merci senza l’esplicito consenso del titolare del diritto, dell’utilizzatore o dell’associazione di produttori. L’applicazione della procedura è subordinata a una richiesta generale del richiedente nella sua domanda e le autorità doganali hanno la possibilità di imporre al richiedente il pagamento dei costi derivanti dall’applicazione della procedura.Nel testo approvato della proposta di regolamento per “piccola spedizione” si intende una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che comporta al massimo tre unità, mentre nel testo precedente si faceva riferimento, in via alternativa, a spedizioni di peso totale inferiore a due chilogrammi. Resta quindi da vedere quale sarà il testo definitivo che comparirà nel regolamento.
- il rimborso dei costi sostenuti dal richiedente. Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, in via generale si prevede che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Ai sensi della proposta di regolamento, questo tuttavia non pregiudica il diritto del destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato.
- l’istituzione di una banca dati centrale. La trasmissione delle informazioni relative all’intervento delle autorità doganali e tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande presentate tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite la banca dati centrale della Commissione, che provvede alla conservazione degli stessi. Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale, secondo necessità, per l’adempimento delle responsabilità giuridiche che incombono loro nell’applicazione del presente regolamento.
Quanto alle merci in transito, la proposta di regolamento si limita a prevedere che la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possano procedere allo scambio di informazioni (che possono anche riguardare i sequestri, le tendenze e i rischi in generale) su presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale con le autorità doganali dei paesi terzi, compreso riguardo a merci in transito nel territorio dell’Unione e provenienti dal territorio delle autorità in questione o ad esso destinate. Segnaliamo infatti che nella versione approvata da ultimo non compare più all’art. 1 il comma 4 bis (previsto nella Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 ) secondo cui “Il presente regolamento si applica alle merci in transito nel territorio doganale dell’Unione sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale”. E’ probabile che questa scelta “omissiva” sia dovuta all’annosa questione se il transito debba considerarsi o meno un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, su cui torneremo in futuro. Ma questa è un’altra storia…