Con la sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020, la Corte di Cassazione si è espressa a favore della tutelabilità di un progetto o di un’opera di arredamento di interni ai sensi dell’art. 2, n. 5, Legge 633/1941 sul diritto d’autore (di seguito: L.A.). Tale articolo infatti ricomprende nella protezione del diritto d’autorei disegni e le opere dell’architettura”.

Il caso e i precedenti gradi di giudizio

Kiko, nota azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di profumeria, aveva affidato nel 2005 ad uno Studio di architettura il compito di realizzare una nuova progettazione dei propri negozi e dal 2006 era altresì titolare di un relativo modello dal titolo “Design di arredi di interni per negozi monomarca Kiko-Make-Up-Milano”. Nel 2013 Kiko aveva citato la concorrente Wycon dinanzi al Tribunale di Milano, al fine di vedere accertati:

  • la violazione ex art. 2, n. 5, L.A. del diritto esclusivo di sfruttamento economico del progetto di arredamento relativo ai propri negozi, a causa dell’indebita ripresa da parte di Wycon, nell’allestimento dei suoi negozi, degli elementi caratterizzanti i punti vendita Kiko;
  • l’illecito di concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c., a causa dell’imitazione continuativa e sistematica da parte di Wycon delle attività promozionali e produttive di Kiko, con particolare riferimento all’abbigliamento delle commesse, all’aspetto dei sacchetti, dei contenitori porta-prodotto e dei prodotti stessi, ed alla comunicazione commerciale online.

Con sentenza n. 11416 del 13 ottobre 2015, il Tribunale di Milano aveva accolto le domande dell’attrice.

In particolare, con riguardo al diritto d’autore, il Tribunale aveva stabilito che la scelta, la combinazione, il coordinamento e la conformazione complessiva degli elementi utilizzati per l’arredamento dei negozi Kiko (ingresso open space con ai lati due grandi grafiche retroilluminate, espositori laterali inclinati con pareti caratterizzate da alloggi in plexiglass trasparente traforati nei quali sono inseriti i prodotti, «isole» a bordo curvilineo posizionate al centro dei negozi per contenere i prodotti e fornire piani di appoggio, schermi TV incassati negli espositori inclinati, utilizzazione di combinazioni dei medesimi colori e di luci ad effetto discoteca) presentavano sufficienti elementi di creatività. Secondo il Tribunale, infatti, da un lato, tali elementi non erano imposti dalla necessità di risolvere un particolare problema tecnico e, dall’altro, erano costantemente realizzati e riprodotti nei vari punti vendita, tali da rendere originale e creativo il progetto di architettura e quindi meritevole di tutela ex art. 2, n. 5, L.A.

Wycon aveva impugnato la decisione di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, sostenendo, in particolare, che il layout dei negozi Kiko non sarebbe tutelabile tanto come opera dell’architettura ex art. 2, n. 5, L.A. in quanto difetterebbero una superficie di immobile specifica in cui l’opera dovrebbe incorporarsi e l’organizzazione di tale spazio mediante elementi strutturali fissi. Secondo l’appellante, il layout dei negozi di Kiko sarebbe tutelabile, al più, nei singoli elementi di arredo come opere del design industriale ex art. 2, n. 10, L.A., norma che richiede, però, l’ulteriore requisito del valore artistico dell’opera.

Nonostante tali rilievi, i giudici d’appello, condividendo la ricostruzione in diritto operata dal Tribunale, con sentenza n. 1543 del 26 marzo 2018 rigettavano l’appello di Wycon, che presentava ricorso presso la Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa sul caso Kiko/Wycon con la sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020.

In particolare, in merito alla tutela autorale delle opere di arredamento di interni di un negozio, la Cassazione si è espressa in senso conforme ai giudici d’appello.

La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica“, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2, L.A.

Per essere tutelabile, il progetto o l’opera di architettura d’interni deve essere sempre identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore, per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad esempio: colore delle pareti, particolari effetti nell’illuminazione, ripetizione costante di elementi decorativi, impiego di determinati materiali, dimensioni e proporzioni).

Ai fini della tutela autorale non rileva invece il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che i singoli elementi siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore.

La Cassazione ha fatto inoltre applicazione del principio recentemente affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Cofemel (C-683/17), secondo il quale la protezione riservata ai disegni e modelli e quella assicurata dal diritto d’autore possono cumularsi qualora l’opera registrata come disegno o modello rifletta la personalità e la creatività del suo autore e la sua realizzazione non sia stata frutto di considerazioni di carattere tecnico, di regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.

Con riguardo alla qualificazione della condotta di Wycon come concorrenza sleale parassitaria, la Cassazione ha invece accolto le ragioni della ricorrente.

Secondo una recente definizione della Cassazione (Cass. 25607/2018), la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., è costituita da un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti (fattispecie di “imitazione servile” che rientra invece nell’art. 2598, n. 1, c.c.) ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

In sede di ricorso, Wycon non contestava tanto la sussistenza della continuità commerciale dei singoli atti imitativi (a suo dire tipica di un mercato particolarmente affollato quale quello dei cosmetici in cui è diffusa la replica delle iniziative commerciali dei concorrenti), quanto il mancato accertamento da parte dei giudici d’appello dell’effettiva originalità delle iniziative di Kiko imitate, trattandosi secondo Wycon di attività del tutto banali e frequenti nel settore.

La Suprema Corte, accogliendo le tesi di Wycon, ha affermato che una valutazione in merito all’originalità delle iniziative imitate deve sempre essere effettuata in modo puntuale ai fini della verifica della configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, non potendo essere sufficiente la mera somiglianza d’insieme delle iniziative commerciali.

Conclusioni

Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha quindi confermato le tesi dei giudici di primo e secondo grado con riguardo all’applicabilità della tutela autorale alle opere di arredamento di interni come opere dell’architettura, ed ha invece rinviato la causa alla Corte d’Appello di Milano per l’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito di concorrenza sleale parassitaria.

Tale sentenza potrà risultare di grande importanza nell’evoluzione della tutela IP dei concept store, tema affrontato anche dalla Corte di Giustizia nella causa Apple (C-421/2013), nella quale la CGUE aveva affermato che un allestimento di uno spazio di vendita può, a determinate condizioni, fungere da marchio validamente registrabile.

Occorrerà ora attendere la pronuncia della Corte d’Appello di Milano per sapere come la stessa si esprimerà in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di una condotta di concorrenza parassitaria da parte di Wycon.