Lo scorso 8 ottobre il Parlamento europeo ha approvato la Relazione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell’UE ai prodotti c.d. “non agricoli”.

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L’UE tutela ad oggi le indicazioni geografiche (IG), con riferimento però ai soli prodotti agricoli e alimentari, ai vini, ai vini liquorosi e alle bevande spiritose. Manca quindi una forma di protezione per i c.d. prodotti non agricoli, quali ad esempio i prodotti dell’artigianato locale.

Al termine della consultazione pubblica lanciata sul Libro Verde della Commissione europea, il Parlamento si è pertanto dichiarato favorevole alla concessione di una specifica forma di protezione per i prodotti non agricoli a livello di UE.

Attualmente, infatti, solamente 15 Stati membri (tra cui non è inclusa l’Italia) hanno norme sui generis in materia di protezione delle IG per i prodotti non agricoli. Ne risulta quindi un quadro fortemente frammentato, in cui i prodotti agricoli godono di una protezione unitaria a livello di UE, mentre i prodotti non agricoli sono protetti solo a livello regionale/locale dalle varie (e solo da alcune) discipline nazionali. Inoltre, molti importanti partner commerciali dell’UE (ad es. l’India) hanno già introdotto sistemi per proteggere tali indicazioni geografiche.

Si ravvisa dunque un’esigenza di armonizzazione della disciplina a livello europeo che, oltre a tutelare il patrimonio culturale, apporterebbe ovvi benefici anche per l’economia e per il mercato del lavoro, nonché a livello sociale, potendo contribuire ad arrestare lo spopolamento e l’impoverimento delle aree rurali. Il Parlamento ritiene poi che una disciplina comune delle IG sui prodotti non agricoli potrebbe contribuire a rafforzare l’UE nella politica commerciale comune, e che vi è in ogni caso l’interesse crescente dei consumatori alla garanzia della sicurezza e qualità dei prodotti.

Dal punto di vista tecnico, il Parlamento auspica un approccio non settoriale, che definisca cioè gli elementi di base del sistema da applicare, in maniera generale, a qualsiasi categoria di prodotti.

Il sistema dovrà essere imperniato sui principi di trasparenza, efficacia, non discriminazione, evitando inutili oneri amministrativi. Si raccomanda l’adozione di un sistema facilmente accessibile sia ai consumatori che ai produttori: pertanto, anche i simboli o i loghi di identificazione delle IG dovranno essere facilmente intellegibili.

Più in particolare, secondo il Parlamento europeo tale sistema dovrà prevedere definizioni e requisiti ampi e flessibili, in modo da potersi adeguare alle future innovazioni. Il Parlamento si sofferma inoltre sulle caratteristiche specifiche minime che dovrebbero essere previste e regolamentate: materie prime utilizzate, descrizione del processo di produzione, prova del legame con il territorio, elementi di responsabilità sociale delle imprese (c.d. CSR, corporate social responsibility).

Dovrà inoltre essere prevista una procedura di registrazione (obbligatoria, ai fini del riconoscimento delle IG) semplice, economicamente accessibile, chiara e trasparente. Il Parlamento auspica inoltre la creazione di un registro unico europeo, standardizzato e pubblico.

Il Parlamento suggerisce infine di istituire un’autorità affidabile che abbia competenza in materia di concessione di IG. In questo contesto, viene valutata anche la possibilità di trasferire anche la registrazione delle IG agricole direttamente all’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno).