yahoo 1.gifCon ordinanza del 22 marzo 2011 il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di inibitoria nei confronti di Yahoo con un interessante decisione in materia di responsabilità del caching provider, ovvero il service provider che trasmette su una rete di comunicazione informazioni che, fornite da un destinatario del servizio, vengono temporaneamente memorizzate dal provider (servizi di motori di ricerca quali Yahoo e Google). In breve, PFA Films S.r.l. ha agito in via cautelare nei confronti di Google Italy s.r.l., Microsoft s.r.l., Yahoo Italia s.r.l. chiedendo che venisse loro ordinato di rimuovere dai propri servers  una serie di link che riconducevano a file audiovisivi non autorizzati, nonché che gli stessi venissero inibiti dal proseguire nelle violazioni. Nelle more del giudizio  l’azione veniva circoscritta nei soli confronti di Yahoo (essendo accertata la carenza di legittimazione passiva delel altre parti ). In particolare, da una ricerca effettuata mediante il servizio di motore di ricerca Yahoo, emergeva la presenza di links a siti pirata dai quali era possibile visionare in streaming o scaricare in modalità download il film “About Elly” senza autorizzazione della ricorrente PFA Films, titolare dei diritti sull’opera. Il giudice qualificava l’attività svolta da Yahoo attraverso il relativo motore di ricerca quale attività di memorizzazione temporanea delle informazioni (chaching ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/31 e dell’art. 15 del D. lgs n. 70 del 2003, di attuazione della predetta) e rilevava che, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva e 17 del Decreto, “nella prestazione dei servizi di cui agli artt. 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”. Non potendosi richiedere a Yahoo un controllo generale sull’eventuale presenza di contenuti illeciti, in linea generale la stessa non poteva considerarsi responsabile di contributory infringement. Ciò in quanto siffatta attività avrebbe comportato costi eccessivi a carico dell’impresa, che avrebbero finito per pesare sullo stesso consumatore. Rilevava tuttavia il giudice come lo stesso Decreto preveda un bilanciamento tra l’ interesse del prestatore di servizi e la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di illecito, essendo previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 17 del Decreto l’obbligo per i provider di informazione verso l’autorità giudiziaria per il caso in cui il provider venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite. Sulla scorta di detto bilanciamento di interessi, il giudice rilevava che l’esonero dall’obbligo di un controllo sulla presenza di contenuti illeciti ed il conseguente esonero  da responsabilità del provider non potesse applicarsi all’ipotesi di informazioni e/o contenuti illeciti specificamente individuati, di cui il provider fosse venuto o fosse stato messo a conoscenza. Il giudice rilevava che questa impostazione era in linea con la giurisprudenza comunitaria, in particolare C236/08 e C238/08, che avevano chiarito come l’esenzione da responsabilità si applicasse “salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività, egli [il provider] abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”. Sulla scorta di tale giurisprudenza e poiché risultava provato in atti che Yahoo fosse stata messa a conoscenza dei contenuti illeciti in violazione dei diritti di PFA Films (sulla base di lettera di diffida inviata dalla ricorrente) senza attivarsi per la rimozione dei contenuti illeciti, il giudice ha quindi inibito Yahoo! Italia s.r.l. dal proseguire o ripetere la violazione dei diritti della PFA Films S.r.l. sul film “About Elly” mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti non autorizzati riproducenti in tutto o in parte l’opera. Seppure asseritamente in linea con gli ultimi sviluppi giurisprudenziali (non solo comunitari ma anche nazionali, si veda ordinanza Trib. Roma 16 dicembre 2009 che ha deciso in via cautelare la querelle tra RTI e Youtube rigurdante la presenza, sul noto sito di video sharing, di filmati che riproducevano spezzoni della trasmissione “Il Grande Fratello”), il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma lascia qualche perplessità. Il giudice non si è infatti limitato ad ordinare a Yahoo la rimozione dei contenuti illeciti, ma ha adottato un dispositivo che inibisce Yahoo dalla prosecuzione dell’illecito. Analogo dispositivo era stato adottato dal Tribunale di Roma nel decidere la querelle tra Youtube e RTI, richiamata sopra.  Così facendo, si può pensare che a Yahoo sia dunque imposto di verificare il proprio server rispetto alla presenza di contenuti illeciti che possano in futuro esservi caricati da utenti del servizio, così facendosi carico di quell’obbligo generale di sorveglianza sulla presenza di contenuti illeciti da cui dovrebbe essere esentata ai sensi dell’art. 17 del Decreto e 15 della Direttiva.