articolo VCI.jpgIl 22 settembre, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha finalmente pronunciato la sua attesissima decisione nel caso Microsoft Mobile e aa. contro SIAE (C-110/15), che rappresenta un importante punto di svolta ed allo stesso tempo una significativa vittoria per l’industria.

Analizzando il sistema italiano di prelievo per copia privata, la Corte di Giustizia ha fatto luce su numerose questioni di rilevanza generale. Anzitutto, i giudici del Lussemburgo hanno affermato che la normativa italiana si pone in contrasto con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il principio della parità di trattamento, nella misura in cui non prevede disposizioni di applicazione generale che esonerino dal pagamento del prelievo per copia privata e delega la SIAE a negoziare tali esenzioni con i soggetti su cui grava l’obbligo di pagare tale compenso.

La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che il diritto dell’Unione impone che il diritto di richiedere il rimborso del compenso, nel caso questo sia stato illegittimamente corrisposto, non possa essere limitato agli utilizzatori finali e alle persone giuridiche. Al contrario, tale diritto deve considerarsi esteso alle persone fisiche (quando queste acquistano supporti e dispositivi per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata) nonché ai produttori e agli importatori (che dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato).

Il caso in esame riguardava la validità di un Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo del 2009 (il c.d. decreto Bondi), che aveva ampliato il numero di dispositivi gravati dal prelievo per copia privata, imponendo per la prima volta tale prelievo in relazione a dispositivi tipicamente polifunzionali, quali i telefoni cellulari e i computer. Tale decreto non prevedeva alcuna eccezione o sistema di rimborso, la cui disciplina era pertanto interamente lasciata a forme di contrattazione privatistica tra la SIAE e i soggetti gravati dal prelievo per copia privata, cioè i produttori e gli importatori dei relativi supporti e dispositivi o le competenti associazioni di categoria. La legittimità del decreto era stata contestata da numerosi produttori e importatori, i quali avevano presentato ricorso al TAR del Lazio. Impugnate quindi le sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e riferito la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, affinché quest’ultima stabilisse se la normativa italiana in materia di esenzioni e rimborsi fosse in linea con il diritto dell’Unione.

La CGUE, confermando le conclusioni dell’Avvocato Generale Whal del maggio 2016, ha dato al quesito risposta negativa. In primo luogo, quanto al sistema di eccezioni, la Corte ha affermato che, non essendovi disposizioni di applicazione generale che indichino i criteri per stabilire le eccezioni all’obbligo del pagamento del compenso per copia privata, il decreto si limita a imporre un obbligazione di mezzi in capo alla SIAE, dato che su quest’ultima incombe soltanto l’obbligo di “promuovere” la conclusione di accordi di esenzione con i soggetti tenuti alla corresponsione del prelievo per copia privata, senza dover garantire la parità di trattamento. Di conseguenza, produttori e importatori che si trovano in situazioni paragonabili possono essere trattati in maniera differenziata, a seconda che abbiano o meno concluso un protocollo con la SIAE, prevedendo eccezioni all’obbligo di pagamento del prelievo per copia privata per alcuni dispositivi.

In secondo luogo, per quanto attiene alla procedura di rimborso, la Corte di Giustizia ha affermato che esso non è effettivo (e, pertanto, si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte), in quanto non esercitabile dalle persone fisiche (quando queste ultime acquistino gli apparecchi e i supporti per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato) né dai produttori ed importatori, qualora dimostrino di avere fornito gli apparecchi e i supporti di cui trattasi a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato.

Anche la parte finale della sentenza contiene elementi di rilievo: la CGUE qui si concentra sulla richiesta della SIAE di limitare gli effetti nel tempo della sentenza nel caso in cui essa avesse ravvisato un contrasto tra la normativa italiana ed il diritto dell’Unione. A sostegno della sua domanda, la SIAE aveva affermato di aver sempre operato in buona fede, nella piena convinzione che la normativa nazionale fosse pienamente compatibile con il diritto dell’Unione, e aveva sottolineato che una pronuncia di illegittimità della normativa nazionale avrebbe avuto gravi ripercussioni economiche per la stessa SIAE, poiché i compensi erano già stati ripartiti, e ottenerne il rimborso da parte degli aventi diritto sarebbe stato estremamente dispendioso.

La Corte di Giustizia ha respinto entrambe le argomentazioni, precisando di essersi già pronunciata più volte in passato in merito a questioni simili a quella del caso di specie (con ciò escludendo la buona fede della SIAE) e constatando che la SIAE non aveva fornito prova sufficiente del fatto che non fosse possibile ripetere dagli aventi diritto i pagamenti non dovuti. Di conseguenza, la CGUE ha ritenuto non occorresse limitare gli effetti della sentenza nel tempo, con ciò aprendo la strada ad una nuova serie di cause tese ad ottenere la restituzione dei compensi non dovuti.

Trevisan & Cuonzo Avvocati, per il tramite dei professionisti dell’Ufficio di Roma, ha rappresentato in giudizio avanti alla Corte di Giustizia alcuni dei ricorrenti.