Copyright-_all_rights_reserved-art.lda.pngAlla tutela rafforzata del copyright offerta dal Regolamento dell’AGCOM, di cui si è detto qui, si aggiunge l’estensione della durata temporale della tutela dei diritti connessi al copyright dei produttori di fonogrammi, nonché degli artisti interpreti ed artisti esecutori, introdotta dal D. Lgs. 21 febbraio 2014 n. 22, in vigore dallo scorso 26 marzo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58, 11 marzo 2014).

Il D. Lgs., in attuazione della Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2011 concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, modificando gli artt. 75 e 85 della Legge sul diritto d’Autore, ha esteso da cinquanta a settanta anni la tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori.

Tali soggetti, in particolare, diversi dall’autore originale dell’opera, vantano sulla stessa dei diritti c.d. connessi, in virtù dell’apporto creativo reso nelle fasi di fruizione e di sfruttamento economico dell’opera. I produttori di fonogrammi sono, invero, coloro che, attraverso investimenti in risorse umane ed economiche, rendono possibile l’incisione di un prodotto musicale su un supporto materiale (quale un CD); gli interpreti e gli esecutori, invece, sono, per esempio, gli attori e i cantanti, tutti coloro cioè che, tramite le loro prestazioni artistiche, eseguono in qualunque forma un’opera.

In generale, la durata dei diritti c.d. connessi di cui si tratta è di cinquanta anni decorrenti, rispettivamente, dalla “fissazione” (incisione) dell’opera per i produttori di fonogrammi, e dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione per gli artisti esecutori ed interpreti.

Ora, grazie alla novella, laddove, nei cinquanta anni di tutela, il fonogramma o la fissazione dell’esecuzione in un fonogramma dovessero essere (lecitamente) pubblicati o comunicati al pubblico, ecco che l’estensione di tutela da cinquanta a settanta anni, con decorso dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico, dispiegherà i suoi effetti.     

La ragione della modifica è semplice. La lettura del quinto considerando della Direttiva “attuata” spiega, infatti, che spesso gli artisti si trovano ad intraprendere la loro carriera in giovane età e, pertanto, troppo spesso si ritrovano, a seguito della “prematura” pubblicazione o comunicazione al pubblico della propria rappresentazione su fonogramma a non poter più vantare alcun diritto sulla stessa in età avanzata. Il che comporta sia un rilevante calo dei redditi degli artisti che, non vantando più alcun diritto sull’opera, non possono più contare sui ricavi derivanti dal relativo sfruttamento, sia l’impossibilità di porre fine ad eventuali usi discutibili delle loro esecuzioni.   

Da ultimo, il D. Lgs. aggiunge alla Legge sul diritto d’Autore gli artt. 84-bis e 84-ter regolanti i contratti di trasferimento o cessione dei diritti, nonché il diritto di recesso in capo all’artista. Riassumendo, le due nuove disposizioni prevedono: l’obbligo in capo al produttore del fonogramma di riservare a favore dell’artista, interprete o esecutore, in caso di remunerazione non ricorrente, un remunerazione annua supplementare (pari al 20% dei ricavi annui del produttore), dovuta a partire dall’anno immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione (o, in mancanza, dalla comunicazione al pubblico) del fonogramma; il diritto di recesso unilaterale dell’artista, interprete o esecutore, da esercitarsi per l’ipotesi in cui il produttore del fonogramma, a partire dal cinquantesimo anno dalla relativa pubblicazione o comunicazione al pubblico, non metta in vendita o non renda liberamente accessibile al pubblico un numero sufficiente di copie del fonogramma medesimo.

Con il decreto legislativo esaminato, l’Italia si allinea ulteriormente alle norme dell’U.E.