Oggi, 31 marzo 2014, entra in vigore il nuovo regolamento dell’AGCOM (adottato lo scorso 12 dicembre con delibera n. 680/13/CONS) volto ad offrire ai titolari di un diritto d’autore sulle opere digitali, diffuse tramite le reti di comunicazione elettronica, e dei diritti ad esso connessi, una tutela quanto più immediata ed efficace possibile, in risposta alla estrema velocità con cui le informazioni si diffondono tramite simili mezzi di comunicazione.
Ed è proprio per la sua rapidità che il nuovo strumento di tutela pare essere destinato ad avere un rilevante impatto: in soli 35 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, l’AGCOM rilascerà il suo verdetto.
Il regolamento distingue tra tutela del copyright sul web e tutela del copyright sui servizi di media audiovisivi sia lineari (quali, per esempio, le classiche trasmissioni televisive e la telefonia mobile, a contenuto c.d. “push”, in quanto ricevuto passivamente dall’utente) sia non lineari (quali, per esempio, i programmi on demand, a contenuto c.d. “pull”, in quanto, appunto, richiesto dall’utente), prevedendo due procedure, analoghe nello svolgimento, ma differenti – ovviamente – nelle conclusioni (differenti, infatti, sono i provvedimenti che l’AGCOM può adottare all’esito di ciascuno dei due procedimenti).
Ecco in pillole i diversi passaggi del procedimento relativo alla violazione sul web.
Legittimati attivi sono ciascun titolare o licenziatario di un diritto d’autore o di un diritto ad esso connesso su un’opera digitale, nonché le associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato relativo.
Ciascuno di tali soggetti può presentare all’AGCOM un’istanza, domandando la rimozione dei contenuti illeciti diffusi online. L’istanza si presenta mediante compilazione ed invio di un modello, disponibile sul sito web dell’Autorità, ed allegazione della documentazione attestante la titolarità del diritto violato.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, la AGCOM valuta se archiviare l’istanza o se, viceversa, avviare il procedimento, dandone avviso al soggetto istante.
Nel caso di avvio del procedimento, l’AGCOM ne dà comunicazione agli Internet Service Provider (ISP), che svolgono attività di mere conduit o di hosting, agli uploader (soggetti che caricano le opere digitali sul web, rendendole disponibili anche tramite link o torrent) e ai gestori della pagine e del sito internet (soggetti che amministrano lo spazio su cui compaiono le opere digitali – o parti di esse –, o collegamenti ipertestuali alle stesse, anche se caricati da soggetti terzi).
Al ricevimento della comunicazione, i relativi destinatari possono decidere di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante (rimuovendo i contenuti illeciti), con conseguente archiviazione del procedimento; o, qualora intendano mantenere online i contenuti oggetto del procedimento, possono presentare all’AGCOM, nei 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le proprie controdeduzioni.
Svolti gli opportuni accertamenti istruttori, nei predetti 35 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, l’AGCOM può o archiviare la procedura, o, ritenendo sussistente la violazione del copyright, esigere che gli ISP impediscano la prosecuzione dell’illecito o vi pongano fine. In particolare, qualora il sito, che reca i contenuti illeciti, sia ospitato su un server ubicato in Italia, l’AGCOM ordina agli ISP, che svolgono attività di hosting, la rimozione selettiva delle opere digitali, oppure, in caso di violazione di carattere massivo, la disabilitazione dell’accesso alle opere medesime; qualora, invece, il sito, recante le opere digitali illecite, sia ospitato su un server ubicato all’estero, l’AGCOM ordina agli ISP, che svolgono attività di mere conduit, la disabilitazione dell’accesso all’intero sito.
In aggiunta agli ordini di disabilitazione, l’AGCOM ordina agli ISP di predisporre il reindirizzamento automatico ad una pagina web, che informi i visitatori della violazione del copyright.
Accanto a questa procedura “ordinaria”, l’AGCOM, in presenza di violazioni gravi del diritto d’autore o diffuse (“di carattere massivo” recita il Regolamento), può adottare una procedura c.d. “abbreviata”, la cui conclusione si avrà in soli 12 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza.
Diversamente, all’esito del procedimento per la tutela del copyright sui servizi di media audiovisivi, l’AGCOM potrà: (i) diffidare i fornitori di servizi di media lineari dalla ulteriore trasmissione dei programmi illeciti; (ii) ordinare ai fornitori di media on demand la rimozione dei programmi medesimi dai cataloghi a disposizione del pubblico nel termine di tre giorni lavorativi dalla notifica dell’ordine.
Entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di tali provvedimenti, in difetto di ottemperanza, l’AGCOM infligge una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di € 10.000 a un massimo di € 250.000) ed informa gli organi della polizia giudiziaria.
Essendo preordinato alla lotta alla pirateria massiva, il provvedimento non riguarda le attività di downloading o di streaming delle opere digitali svolte dagli utenti finali, né trova applicazione relativamente a quelle applicazioni e programmi per elaboratore che consentono la condivisione diretta tra gli utenti finali.
Inoltre, è bene sottolineare il carattere alternativo e non sostitutivo della procedura davanti all’AGCOM rispetto alla tutela giudiziaria. L’eventuale istanza rivolta all’AGCOM, in pendenza di un procedimento giudiziario (promosso tra le medesime parti e vertente sul medesimo oggetto), andrà, infatti, incontro alla sanzione dell’improcedibilità; mentre, andrà incontro all’archiviazione l’eventuale istanza presentata all’AGCOM, laddove, una volta avviata la procedura amministrativa, l’istante adisca in seguito anche l’Autorità giudiziaria.
Da oggi, dunque, ferma la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria, si aggiunge un ulteriore strumento per la rimozione tempestiva di contenuti violativi del copyright, illecitamente diffusi tramite le reti di comunicazione elettronica. Se fino a ieri, infatti, il soggetto legittimato poteva contare essenzialmente sulle sole procedure autoregolamentate c.d. di notice and take down adottate dalle principali piattaforme internet (tra cui, ad esempio, YouTube), ora, l’AGCOM mette a disposizione dei soggetti interessati un ulteriore ed efficace strumento rapido di tutela.
Tuttavia, si segnala che, nonostante le poche ore di vita, il Regolamento dell’AGCOM ha sollevato, sin dalla sua adozione, diverse polemiche tanto che sono attualmente pendenti davanti al T.A.R. alcuni ricorsi che ne mettono in discussione la legittimità (pare che sia Confcommercio sia le associazioni di stampa e media – Anso, Femi e Open Media Coalition – abbiano promosso predetti ricorsi).
Avremo cura di tenervi aggiornati sui relativi esiti, per ora possiamo solamente augurarci che, nonostante le numerose (si presume) segnalazioni, l’Autorità riesca a garantire i tempi brevi che dovrebbero contraddistinguere le due procedure di tutela “rafforzata” del copyright.