La sentenza del Tribunale di Milano nel caso RTI contro Yahoo di cui ho parlato nel mio post di pochi giorni fa, che ho nel frattempo letto per intero, è praticamente identica a quella con cui lo stesso tribunale (e quasi lo stesso collegio) ha inibito Italia Online (Libero) qualche mese fa, sempre nei confronti di RTI. Anche in questo più recente caso, infatti, il Tribunale conclude che Yahoo non è un prestatore di servizi passivo, bensì un soggetto che, in quanto svolge un servizio quantomeno di hosting attivo, non può beneficiare dell’esclusione di responsabilità stabilita dagli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003. Interessante però, in questa più recente sentenza, il passaggio dedicato a quello che Yahoo avrebbe dovuto fare, una volta ricevuta la diffida, da Yahpp ritenuta troppo generica per poter consentire l’intervento di rimozione dei contenuti. Secondo il Tribunale, benché vi sia una “impossibilità anche per il prestatore di servizi che fornisca un hosting attivo di poter procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, non potendosi ritenere tale verifica quale comportamento effettivamente esigibile per la complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe”, vero è anche che “la diffida in questione indicava i singoli programmi televisivi dai quali erano tratti i video contestati (in particolare trasmissioni Amici, il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig), trasmissioni peraltro di notevole successo e rispetto alle quali un superficiale e rapidissimo controllo avrebbe dimostrato quantomeno la fondata titolarità dei diritti di RTI (…) la mancata specifica individuazione dei filmati contestati non risultava elemento atto ad impedire alla convenuta ogni (dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori di ‘Yahoo! Video’ per la ricerca di contenuti tramite parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni”. In altre parole, secondo il Tribunale, benché un controllo preventivo non sia esigibile, una volta ricevuta una diffida individuante titoli di programmi televisivi di proprietà di RTI, Yahoo avrebbe dovuto ricercare all’interno dei propri server tutti i video ad essi relativi ed eliminarli. Ma non so se questo davvero non rappresenti, alla fine, l’imposizione di un obbligo di ricerca e controllo preventivi. Nel mondo di Internet tutto cambia velocemente: gli utenti oggi caricano un contenuto e domani lo eliminano e ne caricano un altro. In quest’ottica mi risulta difficile riuscire a collegare una diffida (ed a maggior ragione un provvedimento di inibitoria), che non faccia riferimento ad uno specifico video ed ad uno specifico URL, ad un determinato momento temporale del passato. Il controllo, in quest’ottica, sembrerebbe diventare pertanto necessariamente un controllo preventivo, prestandosi a tutte le critiche di cui già si è detto commentando le precedenti decisioni.