due punti.jpgIl design di un prodotto può essere protetto come disegno e modello a condizione che sia nuovo, nel senso che nessun disegno identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbia “individualità”, cioè deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima della data di presentazione. A livello comunitario è stata anche introdotta la possibilità che alla protezione possano accedere tutti i disegni che presentino i requisiti della novità e dell’individualità a prescindere dalla loro registrazione (c.d. disegno e modello non registrato) anche se in questo caso il periodo temporale di esclusiva è più limitato.

Ed è proprio su queste basi che il produttore di gioielli Blue White Group S.r.l ha adito in via cautelare il Tribunale di Torino perché fosse inibita la produzione e commercializzazione degli anellini Hip Hop Jewels realizzati e commercializzati in Italia da Binda Italia (Breil) e Stroili Oro Spa (qui sotto) perché ritenuti, tra le altre, in violazione dei diritti di Blue White sul design non registrato del proprio anello “Due Punti” (qui a sinistra) composto da un corpo di gomma silicone in cui è incastonata una pietruzza di diamante. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la tutela del design non registrato “Due Punti”, adottando però una motivazione all’apparenza “innovativa” (ordinanza del 29 agosto 2012, qui

 

Infatti, le resistenti Binda Italia e Stroili avevano sollevato, tra le altre difese, il fatto che negli anni ’80 (e quindi in epoca senz’altro anteriore alla realizzazione e commercializzazione dell’anello Due Punti) lo stilista Andrè Ribeiro avesse già ideato monili quali braccialetti o orecchini caratterizzati da un corpo di gomma impreziosito con diamanti. L’anello Due Punti – la cui commercializzazione era iniziata successivamente, nel 2011 – non poteva certo suscitare negli utilizzatori informati un’impressione generale diversa da quella generata dai precedenti disegni di Ribeiro, già divulgati, così venendo a mancare il requisito del carattere individuale a norma dell’art. 6 Regolamento CE n. 6 del 2002 in materia di disegni e modelli comunitari.

Il Tribunale ha però escluso hip hop stroili.jpgche i precedenti disegni di Ribeiro potessero in qualche modo anticipare l’anello Due Punti poiché “non è provato che l’ideazione dello stilista Ribeiro abbia avuto un seguito nei successivi 30 anni per cui la risalenza nel tempo dell’idea di Ribeiro appare comportare la perdita della memoria del suo valore innovativo, con la conseguenza che, 30 anni dopo, l’abbinamento  di silicone colorato e diamante ideato dalla ricorrente appare essere nuovamente originale e innovativo” .

Ritenere che di un disegno divulgato in passato e poi però lasciato nel dimenticatoio si possa perdere il ricordo, con la conseguenza che questo perde di rilevanza ai fini della valutazione del carattere individuale di disegni successivi, è un’interpretazione quantomeno “strana”, visto che l’art. 6 parla letteralmente di impressione generale che differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato in passato. Il Tribunale non fornisce alcuna motivazione specifica, ma può darsi che il fulcro del suo ragionamento risieda nella definizione di divulgazione fornita dal Regolamento 6/2002. L’art. 7 prevede infatti che un disegno si intende divulgato al pubblico “se è stato pubblicato a seguito di registrazione, o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso noto ….. salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità”.  

E’ dunque possibile teorizzare che il fatto che un disegno, pur divulgato al pubblico, sia stato poi riposto in un cassetto e non più seguito dai designer del singolo settore equivalga ad una mancata notizia o mancata conoscenza da parte di questi ultimi, così che potrebbe escludersi che il disegno precedente possa ritenersi ancora divulgato ai sensi del Regolamento e che, quindi, se ne debba escludere la rilevanza ai fini di valutare il carattere individuale di un disegno successivo. Certo, rimane al giudice stabilire, anche su base sommaria, se effettivamente possa dirsi che di un certo disegno o motivo si sia perso il ricordo: non può essere solo una questione di quanto tempo è passato dall’ultima commercializzazione o comparsa del prodotto, ma anche del contorno culturale e commerciale che intorno a detto prodotto si era creato.

Sarà. Fatto sta che il primo risultato che appare cercando “Andrè Ribeiro” su google è il link a questo sito http://www.artaurea.com/jewelries/54-andre-ribeiro …. ma sarà vero che è da trent’anni che non se ne sente parlare?