Nella recente sentenza 9917/12 (disponibile qui – pag. 47 e ss.) il Tribunale di Milano si esprime sulla incompatibilità dell’art. 239 c.p.i. con il diritto comunitario. Come è noto, la norma – introdotta nella sua prima versione nel 2001 – ha subito numerose modifiche fino ad arrivare alla versione attuale – introdotta il 15 febbraio 2012. Essa stabilisce che “i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, copie di opere del disegno industriale in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso” (per un sunto della questione si vedano i precedenti post qui, qui e qui). Secondo i giudici milanesi, una moratoria decennale “risulterebbe in sé disapplicabile dal giudice ordinario” in quanto fisserebbe un termine “espressamente dichiarato incompatibile con la Direttiva 98/71/CE nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011”. Se sono troppi i dieci anni sui quali si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, che dire dei tredici anni che prevede la norma attualmente in vigore? Che sia la fine del 239 c.p.i.?