In the recent decision of April 29, 2021, the EUIPO Cancellation Division provided relevant clarification concerning the most appropriate evidence to prove the use of a trademark in relation to specific goods and services claimed in large categories.
Facts of the proceedings
In February 2019, an application for revocation for non-use of the EU word trademark “NUTELLA” owned by Ferrero S.p.A. was filed. The application concerned a large number of goods and services claimed in Classes 29, 30, 32, and 43, partly related to the core business of the well-known snack and confectionery producer Ferrero.
In order to prove the trademark use, the owner filed a large documentation including invoices, brochures, advertising materials, press releases, and market surveys on the reputation of the “NUTELLA” trademark in Europe.
Case law principles referred to by the EUIPO
In its examination of the documentation filed by the trademark owner, the EUIPO referred to certain principles regarding the proof of use of the trademark for specific goods (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
In particular, the EUIPO clarified that in case of trademarks registered for a broad category of goods or services – within which different sub-categories may be identified – proof of use for a part of those goods or services affords protection only for the sub-category to which the goods or services for which the trademark was actually used belong. On the contrary, if a trademark has been registered for goods or services so precisely defined and circumscribed that no sub-categories within the relevant class are identifiable, proof of use of the trademark for those goods or services covers the entire class.
The decision of the EUIPO
In the light of the above observations, the EUIPO found evidence of use only for certain goods in Class 30 related to the leading products and core business of the owner, namely: biscuits, chocolate paste, cocoa and hazelnuts based creams in the form of spreads, chocolate pastes, chocolate products, chocolate pastries.
On the contrary, the EUIPO considered insufficient the evidence filed by the owner for the additional goods and services claimed in Classes 29, 30, 32, and 43, in respect of which it granted the revocation. In particular, the EUIPO widely examined the evidence provided in relation to tea, confectionery, bread and ices in Class 30:
- with reference to tea, the EUIPO examined the documentation filed attesting to the use of the “NUTELLA” trademark in combination with the “ESTATHÈ” trademark in a co-branding initiative with the well-known producer of tea-based drinks. According to the EUIPO, the consumer is well aware of the fact that these are two trademarks that distinguish different products that are sold within the same package only for a matter of convenience. Therefore, the “NUTELLA” trademark identifies only the snack of hazelnut chocolate spread and breadsticks, while the “ESTATHÈ” trademark identifies the tea-based drink.
- with reference to confectionery, the EUIPO clarified that this category of products – which includes sugared almonds, sweets and chocolates – does not present an appreciable degree of similarity with the products for which the owner has proved the use of the contested trademark, i.e. biscuits and creams in the form of spreads.
- with reference to bread, the EUIPO stated that the snack marketed by the owner consisting of spreadable cream and breadsticks does not constitute suitable evidence of the use of the trademark. In fact, the goods sold by the owner are snacks in which the prevailing element is chocolate and hazelnuts based creams in the form of spreads, while the breadsticks are accessory components of a snack that, as a whole, meets a consumer need clearly different from the one that could be satisfied with the purchase of bread.
- With reference to edible ices, the EUIPO held that the evidence of the trademark use for semi-finished preparations for the preparation of ices refers to different goods which do not include the category of edible ices.
Moreover, with reference to the services for providing food and drink in Class 43, the EUIPO considered the evidence filed by the owner to be insufficient. In fact, the documentation presented, while showing the setting up of a “NUTELLA Concept Bar” within the EXPO MILAN 2015 exhibition event, as well as a “NUTELLA” gourmet corner within the Hilton hotel in Venice, was not suitable to prove the volume of sales or turnover generated by these activities.
Finally, the EUIPO noted the lack of documents that could refer to the trademark use for the remaining disputed goods and services, including fruit, jellies, jams, coffee, spices and beverages.
ITALIAN VERSION
Prova d’uso del marchio per ampie categorie di prodotti e servizi: la recente decisione dell’EUIPO per il marchio “NUTELLA”
Con una recente decisione del 29 aprile 2021, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha fornito rilevanti indicazioni in merito alle prove più idonee a dimostrare l’uso effettivo di un marchio in relazione a specifici prodotti e servizi rivendicati in ampie categorie merceologiche.
Fatti del procedimento
Nel febbraio del 2019, è stata presentata una domanda di decadenza per non uso del marchio denominativo dell’Unione europea “NUTELLA” di titolarità Ferrero S.p.A. La domanda ha avuto ad oggetto un gran numero di prodotti e servizi rivendicati nelle classi 29, 30, 32 e 43, in parte relativi al core business della nota azienda di snack e dolciumi.
Per dimostrare l’uso effettivo del marchio, la titolare ha presentato copiosa documentazione tra cui fatture, dépliant, materiali pubblicitari, articoli di stampa e studi di mercato sulla notorietà del marchio “NUTELLA” in ambito europeo.
Principi giurisprudenziali richiamati dall’EUIPO
Nell’esaminare la documentazione presentata dal titolare del marchio, l’EUIPO ha richiamato alcuni principi relativi alla prova dell’uso del marchio per i singoli prodotti rivendicati (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
In particolare, l’EUIPO ha chiarito che nel caso di marchi registrati per una ampia categoria di prodotti o servizi – al cui interno possono essere distinte differenti sottocategorie inquadrabili autonomamente – la prova d’uso del marchio per una parte di detti prodotti o servizi comporta la tutela unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Viceversa, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto da non poter operare sottocategorie all’interno della relativa classe, la prova d’uso del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende l’intera categoria.
Decisione dell’EUIPO
Alla luce di tali considerazioni, l’EUIPO ha ritenuto provato l’uso solo per alcuni prodotti della classe 30 riconducibili ai prodotti di punta e al core business della titolare, ossia: biscotti, pasta di cioccolato, creme spalmabili a base di cacao e nocciole, pasticceria a base di cioccolato, prodotti di cioccolato, pasticceria a base di cioccolato.
Al contrario, l’EUIPO ha ritenuto insufficienti le prove depositate dalla titolare per gli ulteriori prodotti e servizi rivendicati nelle classi 29, 30, 32 e 43, nei confronti dei quali ha accolto la domanda di decadenza. In particolare, l’Ufficio ha ampiamente esaminato le prove fornite in relazione ai prodotti tè, confetteria, pane e gelati della classe 30:
- con riferimento al tè, l’Ufficio ha esaminato la documentazione depositata attestante l’uso del marchio “NUTELLA” in combinazione con il marchio “ESTATHÈ” nell’ambito di una iniziativa di co-branding con la nota azienda produttrice di bevande a base di tè. Secondo l’EUIPO, il consumatore è ben cosciente del fatto che si tratta di due marchi che contraddistinguono prodotti differenti che vengono venduti all’interno della stessa confezione solo per una questione di comodità. Pertanto, il marchio “NUTELLA” identifica unicamente lo snack di crema spalmabile al cioccolato alla nocciola e grissini, mentre il marchio “ESTATHÈ” identifica la bevanda a base di tè.
- con riferimento alla confetteria, l’EUIPO ha chiarito che tale categoria di prodotti – che ricomprende confetti, caramelle e cioccolatini – non presenta un grado di affinità apprezzabile rispetto ai prodotti per cui la titolare ha provato l’uso effettivo del marchio contestato, ossia biscotti e creme spalmabili.
- con riferimento al pane, l’EUIPO ha stabilito che lo snack venduto dalla titolare costituito da crema spalmabile e grissini non costituisce una prova idonea dell’uso effettivo del segno. Infatti, i prodotti venduti dalla titolare sono snack nei quali l’elemento prevalente è la crema spalmabile al cioccolato alla nocciola, mentre i grissini sono componenti accessorie di uno snack che, nel suo complesso, risponde a un bisogno del consumatore chiaramente diverso rispetto a quello che potrebbe essere soddisfatto con l’acquisto di pane.
- con riferimento ai gelati commestibili, l’EUIPO ha ritenuto che la prova dell’uso del marchio per preparati semilavorati per la preparazione di gelati si riferisce a prodotti diversi che non includono la categoria di gelati commestibili.
Inoltre, con riferimento ai servizi di fornitura di alimenti e bevande in classe 43, l’Ufficio ha ritenuto insufficienti le prove depositate dalla titolare. Ed infatti, la documentazione depositata, pur dimostrando l’avvenuto allestimento di un “NUTELLA Concept Bar” in seno all’evento fieristico EXPO MILANO 2015, nonché un “NUTELLA” corner gourmet all’interno dell’hotel Hilton a Venezia, non è risultata idonea a provare il volume delle vendite o del fatturato generato da queste attività.
Infine, l’EUIPO ha rilevato la mancanza di documenti che possano riferirsi all’uso del marchio per i rimanenti prodotti e servizi contestati, tra cui frutta, gelatine, marmellate, caffè, spezie e bevande.