Con delibera votata all’adunanza del 9 febbraio 2011, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha adottato una interessante decisione in materia di indicazioni geografiche e pratiche commerciali scorrette.
I fatti. Una società denominata Lardo di Colonnata di Giannarelli S.r.l. produce e commercializza lardo di maiale apponendo sulle confezioni la denominazione della società. Tra i prodotti recanti la denominazione della società ve ne sono alcuni che non sono conformi al disciplinare dell’IGP “Lardo di Colonnata”, ciò comportando un potenziale sviamento dei consumatori, che possono così confondere i prodotti commercializzati dalla società con quelli che possono legittimamente fregiarsi dell’IGP “Lardo di Colonnata”. Di qui, la presunzione dell’Autorità che il comportamento della società in questione costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettere a) e b) del Codice del Consumo. Brevemente, l’articolo 20 vieta le pratiche commerciali tra professionisti e consumatori contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. L’art. 21 comma 1 lett. a) e b) qualifica come ingannevoli (e quindi scorrette) pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o la cui presentazione induca in errore il consumatore riguardo, tra le altre, l’esistenza o alla natura del prodotto o alle caratteristiche principali del prodotto. L’Autorità garante ha in particolare ravvisato che il rilievo grafico, il tipo, il colore e le dimensioni dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione della società determinino un effetto complessivo idoneo a ingenerare nel consumatore l’erroneo convincimento che anche tali prodotti abbiano tutte le caratteristiche dei prodotti IGP. La condotta della società non è ovviamente stata ritenuta giustificata dal fatto che “Lardo di Colonnata di Giannarelli s.r.l.” è la ragione sociale della stessa.Ovviamente, l’Autorità garante, visti i limiti di competenza, si è disinteressata totalmente della legittimità o meno dell’utilizzo dell’espressione “Lardo di Colonnata” nella ragione sociale. Sul punto però la questione sembra di non difficilissima soluzione, visto che, fra l’altro, l’art. 13 comma 1 lett a) del Regolamento 510/2006/CE relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari prevede che “le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta”.