
I marchi composti da “random letters”
Sono sempre più frequenti le domande di registrazione di marchio dell’Unione Europea aventi ad oggetto una sequenza relativamente lunga di numeri e/o lettere, depositate principalmente da richiedenti cinesi.
La ragione sottesa ad ottenere la tutela di un segno talmente fantasioso e privo di significato da essere non memorizzabile, potrebbe essere quella di un uso sul web e su piattaforme di e-commerce. Nei casi di richiedenti in mala fede, vi è inoltre quella di attuare l’espediente di inserire come sequenza intermedia di una lunga serie di lettere casuali un marchio anteriore, e per lo più noto, rendendolo non immediatamente evidente nella domanda di deposito del marchio.
Il rifiuto delle registrazioni di “random letters” da parte dell’EUIPO
La prassi dell’EUIPO sembrerebbe quella di rifiutare la registrazione di un marchio costituto da una sequenza alfabetica e/o numerica lunga e casuale poiché impossibile da memorizzare o pronunciare e di conseguenza privo di carattere distintivo.
Sulla scorta di tale principio, il 21 marzo 2025 l’Ufficio ha rigettato due domande di marchio depositate da una società cinese, una ad oggetto la sequenza di lettere “HSTCPGKQYXHS” (12 caratteri), per le Classi 9 e 20, e l’altra “QPDIZHZLHGU” (11 caratteri), per le Classi 8 e 12.
Le decisioni citate – che si basano sul mero esame da parte dell’Ufficio dei marchi oggetto delle domande di registrazione poiché il richiedente non ha presentato le proprie osservazioni – configurano una specifica ipotesi di impedimento assoluto alla registrazione: una lunga combinazione di lettere non memorizzabile e priva di significato, a causa della sua complessità, non può essere percepita dal pubblico come indicatore di origine commerciale e non soddisfa pertanto l’art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Che le combinazioni alfabetiche casuali e di lunghezza rilevante siano da considerarsi prive di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE tuttavia non sorprende. La First Board of Appeal dell’EUIPO, nel maggio 2023, confermando la decisione di prima istanza, aveva già affermato tale principio rigettando un marchio figurativo composto da una sequenza numerica (da 0 a 23), i c.d. Magic Numbers della nota Maison Margiela, ritenendo il logo numerico non idoneo a fornire informazioni sull’origine commerciale dei prodotti e/o servizi in questione. Se una sequenza numerica progressiva, peraltro associata all’identità del brand come prospettato da Maison Margiela, non soddisfa il requisito essenziale del carattere distintivo, per interpretazione analogica, va parimenti escluso che una combinazione di caratteri alfabetici o numerici “random”, e che non evoca alcun concetto o vocabolo, possa suscitare alcuna percezione distintiva nel pubblico.
Implicazioni pratiche
I depositi di sequenze lunghe e casuali di lettere e/o numeri sono soggetti a rifiuto da parte dell’EUIPO per difetto di capacità distintiva del marchio in virtù dell’eccessiva complessità e della difficoltà di memorizzazione del medesimo.
Il principio imposto dall’EUIPO risponde all’esigenza di garantire che il diritto titolato sia idoneo a distinguere un prodotto o servizio. Tuttavia – al pari delle singole lettere, dei singoli numeri e delle sigle brevi, che in alcuni casi hanno superato l’esame dell’Ufficio – non si può forse escludere in assoluto che “random letters” e/o “random numbers”, verosimilmente in combinazioni più brevi di quelle oggetto delle decisioni sopra esaminate, possano presentare carattere distintivo nel caso in cui il richiedente riesca a dimostrare che la sequenza casuale evoca un concetto o un legame visivo o fonetico tale da essere memorizzabile e percepibile dal pubblico come indicatore di origine imprenditoriale.
La tendenza di depositare marchi “fittizi” che celano un marchio anteriore in mezzo a caratteri “random”, impone poi l’esigenza che i titolari dei marchi anteriori sorveglino il registro anche in relazione alle domande di marchi che, apparentemente composti da sequenze alfanumeriche lunghe e casuali, veicolano in realtà marchi di altri titolari.