L’art. 2 del decreto legge sulle liberalizzazioni estende la competenza esclusiva delle sezioni specializzate alle azioni di classe ed a larga parte del contenzioso societario. Nel dettaglio, vengono ad esse devolute tutte le cause relative a società per azioni e società in accomandita per azioni che abbiano ad oggetto controversie tra soci e tra soci e società, controversie in materia di partecipazioni sociali, controversie in materia di patti parasociali, impugnazioni di delibere e decisioni degli organi sociali, azioni avverso gli organi sociali, azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano, nonché relative ai rapporti di controllo e coordinamento di cui agli articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497-septies e 2545-septies del codice civile. Sempre alle nuove sezioni specializzate, ribattezzate per l’occasione “sezioni specializzate in materia di impresa”, sono devolute tutte le controversie relative a contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società per azioni od una società in accomandita per azioni, ovviamente solo qualora sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Come poi già ricordato, il decreto rimette alle nuove sezioni specializzate anche tutto il contenzioso in materia di azioni di classe. Sul punto va anche segnalato come l’art. 6 del medesimo decreto opportunamente chiarisca come requisito per l’accesso alla tutela collettiva non sia l’assoluta identità delle posizioni soggettive, bensì la loro omogeneità, con ciò accogliendo l’orientamento già espresso dalla prime pronunce giurisprudenziali intervenute in argomento. Resta infine ferma la competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale. Le nuove norme si applicheranno ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto. L’ampliamento della competenza delle sezioni specializzate è certamente da accogliere con favore, rappresentando un ulteriore passo verso una maggiore specializzazione dei nostri giudici ed un auspicabile incremento dell’efficienza degli stessi. Ovviamente, perché tali obiettivi possano effettivamente raggiungersi, al decreto dovranno seguire immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse delle sezioni, già oggi spesso sottodimensionate rispetto al carico dei ruoli e certamente non in grado di fronteggiare l’enorme mole di nuovo lavoro che le attende. Ciò anche per rendere giustificabile agli occhi delle imprese il significativo incremento dei costi dell’accesso alla giustizia: il secondo comma dell’art. 2 del decreto quadruplica il contributo unificato per tutte le cause devolute alle sezioni specializzate. Non mancano poi possibilità di miglioramenti in sede di conversione. Viene immediatamente in mente la materia antitrust: potrebbe, infatti, essere questa l’occasione per superare i ben noti problemi derivanti dalla biforcazione tra competenza delle Corti d’Appello e competenza delle sezioni specializzate. Segnalo sul punto anche la interessante newsletters dell’Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza dell’Università di Trento.