
Con la sentenza n. 2615/2024 del 4 marzo 2024, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ha stabilito che l’influencer che opera in maniera stabile e continuativa è qualificabile come agente di commercio, con conseguente obbligo, per la società che lo ingaggia a scopi promozionali, di versare i contributi previdenziali alla Fondazione Enasarco (l’ente