Con ordinanza del 20 ottobre 2011 il Tribunale di Roma ha deciso l’ennesimo caso promosso da RTI a tutela dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico sui propri programmi televisivi nei confronti di internet service providers. In particolare, RTI ha depositato ricorso cautelare con cui chiedeva di ordinare alla VBBCOM Limited di rimuovere dal portale internet (www.videobb.com) dalla stessa gestito numerosi contenuti audiovisivi che riproducevano programmi RTI (in particolare “Squadra Antimafia 3 Palermo oggi” e “RIS Roma 2”). Il giudizio cautelare è stato instaurato anche nei confronti della società Choopa LLC, gestore del server su cui è ospitato il portale Videobb . Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda nei confronti del gestore del portale VBB, motivando che lo stesso – riservandosi ogni diritto di sfruttamento commerciale dei contenuti caricati dai singoli utenti e intervenendo con operazioni tecniche di organizzazione e selezione di detti contenuti finalizzate ad una migliore fruizione da parte degli utenti, non possa qualificarsi come semplice hosting provider e quindi non possa beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista dagli artt. 12 – 14 della direttiva 2000/31 e 14 – 16 del d. lgs. 70/03, né dell’esenzione dall’obbligo generale di sorveglianza di cui all’art. 15 della direttiva 2000/31 e 17 del d. lgs. 70/03. La domanda non è stata tuttavia accolta nei confronti di Choopa, il gestore del server. Il giudice – adottando la precedente impostazione già adottata dal Tribunale di Roma secondo cui, nonostante l’esenzione prevista dall’art. 16 del d. lgs. 70/2003, l’hosting provider deve comunque ritenersi responsabile qualora esso “non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’autorità giudiziaria od amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure nell’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete, non abbia provveduto ad informarne l’autorità competente” – ha tuttavia rilevato che RTI non ha provveduto ad informare Choopa con una diffida dettagliata e che pertanto, non essendo stata messa al corrente, Choopa non può essere ritenuta responsabile. Ha altresì rilevato che, a seguito della presentazione del ricorso e dell’indicazione da parte di RTI degli effettivi indirizzi URL che riconducevano ai contenuti ritenuti illeciti, Choopa ha provveduto alla loro rimozione, concludendo per “l’inesistenza nel caso di specie di una condotta effettivamente rilevante sotto il profilo della responsabilità civile”. Ne consegue il rigetto della domanda di inibitoria nei confronti di Choopa. E’ interessante notare che il giudice, nel motivare il rigetto, ha altresì precisato che “né, d’altra parte, appare concedibile nei confronti di un soggetto ritenuto non responsabile un provvedimento inibitorio destinato a prevenire possibili condotte illecite altrui non ancora realizzate, non essendo esigibile nei confronti di Choopa, in quanto hosting provider passivo, l’esercizio di un controllo preventivo in riferimento a tutti e a ciascuno dei contenuti che fossero ospitati sui siti dei propri server”. Sembra dunque risolto il profilo di criticità che avevamo già sollevato nei confronti di precedenti già decisi dai tribunali italiani, circa il fatto che i provvedimenti di inibitoria di volta in volta adottati – nella parte in cui inibivano la prosecuzione e ripetizione dell’illecito – avrebbero imposto all’hosting provider di verificare il proprio server rispetto alla presenza di contenuti illeciti che potessero esservi caricati in futuro da utenti del servizio, in contrasto con l’esenzione da responsabilità e da obbligo di sorveglianza previsti dalla legge. Siamo quindi finalmente arrivati al nocciolo della questione, e cioè quale sia la corretta definizione di service provider ai fini dell’esenzione di responsabilità prevista dalla legge. Secondo la più recente giurisprudenza sembrerebbe bastare una qualche attività orgnaizzativa dei contenuti foprniti da terzi per essere eslcusi dall’esenzione.