maschera_carnevale1.jpgE’ di ieri l’entrata in vigore della legge di conversione con modificazioni del D.L. 70/2011 del il 13 maggio scorso, che aveva introdotto l’ennesima modifica al testo dell’art. 239 CPI in materia di tutela di diritto d’autore dei disegni e modelli.  Vedi i post precedenti sull’argomento qui, qui e qui. La legge di conversione (legge 12 luglio 2011, n. 106) ha però soppresso completamente il comma 10 dell’art. 8 del decreto legge e, quindi, cancellato l’ultima revisione all’art. 239 CPI, il cui testo torna pertanto ad essere quello derivante dalla riforma della scorsa estate, cioè il seguente:  “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso “. Niente di fatto, quindi, per le lobby dei “copiatori”. Che sia finita qui?