turmax.jpgNei primi mesi del 2010 l’AGCM ha avviato un procedimento di istruttoria, chiusosi con delibera in data 14.02.2011, ai sensi del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa adottato dall’AGCM in data 15 novembre 2007. La richiesta di intervento pervenuta all’AGCM riguardava l’utilizzo sul sito web della società Turmax S.r.l., attiva nel campo degli impianti per la sovralimentazione motoristica (turbocompressori), dei loghi di alcuni marchi di note case produttrici nel settore motoristico. Dall’istruttoria emergeva che nella sezione “turbocompressori” del sito internet di Turmax era presente una schermata ove, immediatamente sotto alla mission della società, erano riportati i loghi dei marchi di Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi. Turmax esponeva che tra i turbocompressori da essa commercializzati rientravano anche turbocompressori/pezzi originali provenienti da quelle case produttrici e che pertanto l’utilizzo dei relativi loghi o marchi doveva essere ricompreso nell’esenzione di cui all’art. 21 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), ove è previsto che i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare a terzi l’uso nell’attività economica del marchio di impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio (in questo caso la vendita da parte Turmax dei turbocompressori e l’attività di assistenza sugli stessi) purché conforme ai principi di correttezza professionale. Turmax richiamava poi giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui, se il diritto del titolare di un marchio di vietarne l’uso per determinati prodotti si esaurisce all’atto dell’immissione in commercio dei prodotti da parte del medesimo titolare, lo stesso accade al diritto di utilizzare il marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione dei prodotti (ovvero i compressori/pezzi che forniti a Turmax dalle stessa case produttrici). L’AGCM ha disatteso le difese svolte da Turmax. Ha infatti considerato che l’attività svolta e pubblicizzata sul sito web di Turmax non si limitasse alla vendita di turbocompressori ma anche all’effettuazione di servizi di assistenza sui motori di vari produttori, tra cui le marche Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi. L’apposizione dei loghi di detti produttori, peraltro in una sede tipicamente promozionale quale è un sito web, poteva indurre i consumatori a ritenere che la qualità dei servizi offerti da Turmax fosse in qualche modo garantita da controlli che detti produttori avrebbero effettuato sull’attività di Turmax. Pertanto, in assenza di un qualsiasi rapporto tra Turmax e i suddetti produttori, l’uso dei loghi di questi risultava idoneo a fuorviare il consumatore circa gli standard qualitativi del servizio offerto da Turmax. L’AGCM ha anche escluso che l’uso dei predetti loghi rispondesse all’esigenza di Turmax di indicare la provenienza/destinazione dei prodotti o servizi offerti. In particolare, dopo aver precisato che la ratio della disciplina in materia di pubblicità ingannevole e comparativa è quella di garantire una corretta informazione pubblicitaria per i destinatari della comunicazione e che, pertanto, la normativa in materia di usi leciti del marchio altrui non rileva ai fini di una valutazione della conformità della condotta ai suddetti principi, l’AGCM ha comunque rilevato che le modalità con cui i loghi di  Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi venivano riportati sul sito web Turmax inducevano a ritenere che non si trattasse di un uso meramente descrittivo/informativo. Infatti, dall’istruttoria era emerso che sul sito web di Turmax fosse presente un link denominato RICERCA TURBO in cui Turmax elencava tutte le marche di turbocompressori trattati da Turmax, limitandosi tuttavia ad indicarne i nomi senza riportare i relativi loghi (fatta eccezione per i produttori sopra menzionati, i cui loghi erano riportati sulla prima pagina del sito web). l’AGCM ha quindi escluso che la rappresentazione grafica dei loghi fosse necessaria per informare i potenziali acquirenti Turmax circa la provenienza/destinazione dei pezzi da questa commercializzati e che, all’evidenza, si fosse in presenza di una condotta volta a promuovere e reclamizzare l’attività commerciale di Turmax avvalendosi dell’accreditamento delle note case produttrici presso i consumatori.