Il testo del c.d. decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) è uscito profondamente modificato dall’esame del Parlamento, conclusosi con il voto di fiducia della Camera di giovedì (Legge n. 27/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012). Per quanto qui di interesse, importanti modifiche riguardano l’istituzione delle c.d. sezioni specializzate in materia di impresa, che verranno a sostituire le attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. In primo luogo, alla competenza delle nuove sezioni specializzate viene ora attribuito anche tutto il contenzioso antitrust, con conseguente superamento dei ben noti problemi derivanti dalla biforcazione tra competenza delle corti d’appello (competenti in materia di diritto antitrust nazionale) e competenza dei tribunali (competenti in materia di diritto antitrust comunitario). Su tale specifico punto è stato dato ascolto alle proposte provenienti da più parti, ed in particolare all’auspicio dell’AGCM (contenuto da ultimo nella Segnalazione a Parlamento e Governo dello scorso 5 gennaio) di ricondurre presso un unico giudice tutta la competenza relativa al contenzioso antitrust. La competenza delle nuove sezioni specializzate viene poi estesa anche alle controversie aventi ad oggetto società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione (il testo iniziale del decreto parlava solo di società per azioni e società in accomandita per azioni, che continuano a rientrare nella sfera di competenza delle nuove sezioni anche nel testo convertito, così come tutto il contenzioso in materia di proprietà intellettuale). Non è invece più devoluto alla competenza delle nuove sezioni specializzate il contenzioso in materia di azioni di classe. Quanto alla distribuzione territoriale, sezioni specializzate vengono ora ad essere istituite in tutti i capoluoghi di regione (con l’eccezione della Val d’Aosta per cui sarà competente la sezione specializzata di Torino), nonché a Brescia, tradizionalmente uno dei distretti di corte d’appello con la più alta incidenza di contenzioso in materia societaria. Il nuovo testo inoltre posticipa l’entrata a regime delle nuove sezioni, portata a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione rispetto ai novanta inizialmente previsti. Contrariamente a quanto si afferma da più parti, l’istituzione delle nuove sezioni specializzate è una novità da accogliere con favore. Rappresenta infatti un ulteriore passo verso una maggiore specializzazione dei nostri giudici e un auspicabile<incremento della loro efficienza. Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, tuttavia, alla legge di conversione dovranno seguire immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse delle sezioni, già oggi spesso sottodimensionate rispetto al carico dei ruoli e certamente non in grado di fronteggiare l’enorme mole di nuovo lavoro che le attende. Ciò anche per rendere giustificabile agli occhi delle imprese il previsto incremento dei costi dell’accesso alla giustizia. Il contributo unificato è infatti raddoppiato per tutte le cause di competenza delle sezioni specializzate. Il Governo non sembra tuttavia andare in questa direzione, come dimostra ad esempio il fatto che nel nuovo testo si sia ritenuto opportuno precisare che l’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi delle dotazioni organiche. Al riguardo, legittime preoccupazioni sono state sollevate dai Presidenti di numerose sezioni specializzate, che giustamente osservano come i propri uffici rischiano la paralisi in mancanza di immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse disponibili. E infatti non basta creare nominalmente il Tribunale delle imprese per risolvere i problemi delle giustizia civile italiana. Occorre anche fare in modo che le nuove sezioni possano assorbire in modo efficiente tutto il contenzioso e che al maggior costo di ingresso corrispondano servizi adeguati (anche in termini di decoro dei luoghi in cui il servizio viene reso). Le risorse economiche sarebbero peraltro a portata di mano. Basterebbe che il nuovo gettito derivante dall’innalzamento del contributo unificato fosse destinato in misura maggiore al rinnovo delle strutture e alle esigenze di gestione delle sezioni specializzate. Per il testo della legge di conversione clicca qui (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27).