fiorucci.pngPer settori merceologici identici o affini, non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio denominativo, ha acquisito notorietà ed è stato ceduto a terzi, salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale.

È quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione sul caso Fiorucci (no. 10826 del 25 maggio 2016), che ha ribadito come lo stesso diritto al nome trovi “se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale” laddove il suo titolare, a seguito di precedente registrazione e di acquisita notorietà del marchio contenente tale nome, l’abbia poi ceduto a terzi.

Il caso in esame interessa il noto designer ELIO FIORUCCI (recentemente scomparso) e le società a lui collegate, che dopo aver ceduto a società terze i marchi denominativi e figurativi contenenti il celebre nome dello stilista, hanno poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci”, “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”, per abbigliamento, accessori e gadget, oltre che per contraddistinguere una particolare linea di dolcificanti a seguito di un contratto di cobranding stipulato con l’azienda leader mondiale di dolcificanti ipocalorici. Tuttavia, tali “nuovi” marchi, nella misura in cui contenevano il nome dello stilista, di fatto collidevano con gli “originari” marchi Fiorucci, ora di titolarità di società terze.Continue Reading Marchio patronimico, diritto al nome e correttezza professionale: la Cassazione sul caso Fiorucci

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Le tasche di un paio di jeans, che valorizzino le forme di chi li indossi, aumentandone il comfort e migliorandone l’estetica, possono essere oggetto di brevetto.

È quanto emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 472/2016, pubblicata il 14 gennaio 2016), davanti al quale la nota casa di moda Max Mara aveva convenuto in giudizio le società Gruppo Germani S.r.l. e la sua controllante, il Passatempo S.p.a.

Max Mara è titolare di un brevetto avente ad oggetto tasche di pantaloni in grado di valorizzare e modellare i glutei della donna che li indossa. In particolare, la tasca rivendicata si compone di due elementi che, una volta cuciti insieme, assumono una forma tridimensionale. Ponendo le due porzioni di tessuto su un piano orizzontale, in modo tale che i bordi siano a contatto in almeno un punto, le parti opposte delle due porzioni di tessuto vanno a separarsi. Ponendo i due tagli di tessuto su un piano curvo, essi “si toccano” interamente, conferendo così alla tasca una dimensione tridimensionale e riducendo lo “schiacciamento” esteticamente sgradevole nella zona dei glutei.Continue Reading Brevetti e moda: il Tribunale di Milano sulle tasche tridimensionali dei jeans Max Mara