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Le tasche di un paio di jeans, che valorizzino le forme di chi li indossi, aumentandone il comfort e migliorandone l’estetica, possono essere oggetto di brevetto.

È quanto emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 472/2016, pubblicata il 14 gennaio 2016), davanti al quale la nota casa di moda Max Mara aveva convenuto in giudizio le società Gruppo Germani S.r.l. e la sua controllante, il Passatempo S.p.a.

Max Mara è titolare di un brevetto avente ad oggetto tasche di pantaloni in grado di valorizzare e modellare i glutei della donna che li indossa. In particolare, la tasca rivendicata si compone di due elementi che, una volta cuciti insieme, assumono una forma tridimensionale. Ponendo le due porzioni di tessuto su un piano orizzontale, in modo tale che i bordi siano a contatto in almeno un punto, le parti opposte delle due porzioni di tessuto vanno a separarsi. Ponendo i due tagli di tessuto su un piano curvo, essi “si toccano” interamente, conferendo così alla tasca una dimensione tridimensionale e riducendo lo “schiacciamento” esteticamente sgradevole nella zona dei glutei.

Sulla base di tale brevetto, Max Mara ha realizzato il modello “Perfect Fit”. Ha quindi adito il Tribunale di Milano, ritenendo che il nuovo modello lanciato da Germani, chiamato “Backup” e recante il marchio “Kocca”, costituisse contraffazione del brevetto.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di Max Mara ed ha condannato le convenute a ritirare il proprio prodotto dal mercato, inibendone la ulteriore commercializzazione e condannandole alla restituzione degli utili.

Per quanto concerne la validità del brevetto azionato da Max Mara, il Tribunale ha in particolare osservato che, seguendo il cartamodello di Germani, che secondo le convenute avrebbe anticipato il brevetto in questione, non si ottengono tasche di forma tridimensionale: in esso si prevede che i lembi di tessuto vengano disposti in modo tale da realizzare una sovrapposizione piana dei bordi, e quindi una tasca solamente bidimensionale. Inoltre, le caratteristiche di taglio ed assemblaggio del modello di Germani differirebbero, secondo quanto si legge nella sentenza, da quelle che caratterizzano l’invenzione rivendicata. L’invenzione oggetto del brevetto costituirebbe poi idonea risoluzione di quello che, secondo il Tribunale, sarebbe un preciso problema tecnico, ovvero la riduzione dello schiacciamento ed il conseguente aumento del comfort e della gradevolezza estetica.

Ritenuto che l’invenzione non risultasse dallo stato della tecnica, il Tribunale ha quindi concluso per la validità del brevetto.

Il Tribunale è poi passato ad analizzare se il modello Backup di Kocca ne costituisse o meno contraffazione.

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Germani aveva affermato che, essendo la tasca del suo pantalone “piatta”, e non tridimensionale, non sarebbe stato possibile ravvisare alcuna contraffazione. A tal proposito, i Giudici hanno affermato che il pantalone Backup fosse diverso dal cartamodello e dai modelli realizzati sulla base di quest’ultimo. Facendo proprie le conclusioni del CTU, il Tribunale ha osservato che le tasche del pantalone realizzato e commercializzato da Kocca si compo ngono di due porzioni che, poste su un piano orizzontale, si toccano da un lato e tendono a divergere dall’altro, mentre si sovrappongono interamente solo se poste su un piano curvo, esattamen

te come nel caso del prodotto di Max Mara. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il brevetto in cause fosse contraffatto.

Sebbene non siano la forma di protezione più frequente, anche i brevetti sono utilizzati nel settore della moda, come dimostrato da questo caso. Non solo marchi, design e diritto d’autore possono quindi essere impiegati per proteggere l’innovazione e la creatività riflesse in un capo di abbigliamento (si pensi, ad esempio, a nuove fibre tessili, a suole innovative per scarpe sportive e non, ad accessori tecnici o tecnologici).

Tuttavia, questa sentenza lascia spazio ad alcuni dubbi: la ‘sensazione di schiacciamento’ e la ‘sgradevolezza estetica’ sono qualificabili come un problema tecnico? Non potrebbe piuttosto trattarsi, come suggerito dalle convenute, di aspetti implicanti valutazioni meramente soggettive, riconducibili più ad un atto di ideazione estetica che non a valutazioni di tipo ‘tecnico’?