Photo of Chiara Centola

One year after the UPC was launched and the Local Division (“LD”) in Milan became operational, the Milan seat of the Central Division (“CD”) is now active, adding to the seats in Paris and Munich.

The Milan Central Division, located in via San Barnaba 50, 20122, is presided by Mr. Andrea Postiglione, an experienced judge

 

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After 15 years, the Italian Supreme Court has brought the long-standing matter to an end: according to the decision of the Court, Italy’s Gabibbo is not a copy of America’s Big Red, and there is no finding of copyright infringement.

This is the result of drawn out proceedings which commenced in 2002, when several American companies, including the Western Kentucky University, summoned a number of Italian entities before the Court of Ravenna to contest the use and commercial exploitation of the puppet “Gabibbo”.

The Claimants alleged that Gabibbo – the red and rather clumsy character created by Italian television producer Antonio Ricci and appearing on Italian Television in October 1990 – infringed the copyright in their puppet Big Red, a red, furry and athletic mascot of Western Kentucky University, known in the US as the WKU icon and representing the Spirit of Western.Continue Reading Gabibbo wins against Big Red: The Italian character is not a copy of the American one!

fiorucci.pngPer settori merceologici identici o affini, non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio denominativo, ha acquisito notorietà ed è stato ceduto a terzi, salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale.

È quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione sul caso Fiorucci (no. 10826 del 25 maggio 2016), che ha ribadito come lo stesso diritto al nome trovi “se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale” laddove il suo titolare, a seguito di precedente registrazione e di acquisita notorietà del marchio contenente tale nome, l’abbia poi ceduto a terzi.

Il caso in esame interessa il noto designer ELIO FIORUCCI (recentemente scomparso) e le società a lui collegate, che dopo aver ceduto a società terze i marchi denominativi e figurativi contenenti il celebre nome dello stilista, hanno poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci”, “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”, per abbigliamento, accessori e gadget, oltre che per contraddistinguere una particolare linea di dolcificanti a seguito di un contratto di cobranding stipulato con l’azienda leader mondiale di dolcificanti ipocalorici. Tuttavia, tali “nuovi” marchi, nella misura in cui contenevano il nome dello stilista, di fatto collidevano con gli “originari” marchi Fiorucci, ora di titolarità di società terze.Continue Reading Marchio patronimico, diritto al nome e correttezza professionale: la Cassazione sul caso Fiorucci