Per chi non se ne fosse ancora accorto, il decreto legge sulle liberalizzioni ha fra l’altro abrogato l’art. 68, comma 1bis, del Codice della Proprietà Industriale. L’art. 83 del decreto, infatti, al capo “Altre misure di armonizzazione”, recita: “All’articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso”. Diciamo che la cosa non stupisce , rientrando senza dubbio nella strategia dell’attuale governo di tentare di ridurre la spesa sanitaria favorendo sempre più i genericisti rispetto alle case farmaceutiche innovatrici. Come si ricorderà, l’art. 68, comma 1bis, CPI prevedeva che “Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga”. Questa norma era stata interpretata nel senso di prevedere che l’avvio della procedura di AIC da parte del genericista anteriormente ad un anno prima della scadenza dei diritti di brevetto costituisse contraffazione di tali diritti. Come noto la Commissione europea aveva sollevato la questione della compatibilità della norma rispetto al diritto comunitario e pare che il 26 gennaio (cioè due giorni dopo la pubblicazione del decreto legge sulle liberalizzazioni) la Commissione avesse comunicato di avere formalmente invitato l’Italia a modificare la norma con parere motivato. Dico “pare” perché il comunicato stampa della Commissione, prima visibile a questo link, risulta ora inaccessibile. Chi lo trovasse…