330px-Advokat,_Engelsk_advokatdräkt,_Nordisk_familjebok.pngll 18 Novembre 2014, Yves Bot, Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha presentato le proprie conclusioni sui due ricorsi spagnoli (rispettivamente C-416/13 e C-417/13) contro il regolamento UE 1257/2012, in materia di cooperazione rafforzata allo scopo di istituire una tutela brevettuale unitaria, (precisamente gli articoli 9(1), 9(2) – Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti – e il 18(2) – Entrata in vigore e applicazione) e contro il regolamento UE 1260/2012, circa il regime linguistico del brevetto unitario.

In pratica la Spagna afferma che il Regolamento 1257/2012 è da considerarsi inesistente o in subordine occorre dichiararlo privo di fondamento giuridico in quanto mancano misure volte a garantire la protezione uniforme prevista dall’articolo 118 TFUE. La Ricorrente sottolinea inoltre l’abuso dello strumento della cooperazione rafforzata, usata per propositi diversi da quelli previsti dal Trattato, nonché violazione dell’articolo 291(2) TFUE e errata applicazione del precedente giurisprudenziale Meroni, in materia di determinazione delle tasse di rinnovo e la loro distribuzione tra i vari stati.

Spagna e Italia sono gli unici due Paesi dell’Unione Europea che hanno rifiutato di partecipare alla cooperazione rafforzata in tema di brevetto unitario. Tale dissenso non è certo una novità, infatti già era stato presentato alla CGUE un ricorso italo-spagnolo, volto ad ottenere una pronuncia di illegittimità sull’uso della procedura di cooperazione rafforzata, al fine di superare la mancanza di unanimità fra paesi UE in materia di brevetto unitario, respinto con decisione C-295/11.

L’Avvocato Generale si è pronunciato in modo negativo, chiedendo alla Corte di Giustizia di respingere in toto i due ricorsi spagnoli, ritenendoli infondati.

Da un lato infatti il regolamento UE n. 1257/2012 si limita a fornire ai brevetti europei l’effetto unitario, senza incidere sul procedimento di concessione dei brevetti europei delineato nella Convenzione di Monaco, ratificata il 7 ottobre 1977. Innegabili sono, a parere dell’Avvocato Generale, i benefici in materia di integrazione, che fanno venire meno l’obbligo per il titolare di procedere a registrazione in tutti i paesi dell’Unione per cui si vuole ottenere protezione, con la differenza di leggi e procedure che ne consegue.

La Spagna anche eccepisce che il regolamento del brevetto europeo a effetto unitario, costituendo il tribunale unificato dei brevetti, porta alla luce un regime giurisdizionale specifico. Pertanto ritiene che tale accordo conferirebbe ad un terzo la possibilità di determinare l’applicazione del regolamento, andando a ledere le competenze dell’Unione. Di parere contrario è l’Avvocato Generale che qualifica l’accordo sul tribunale unificato un accordo intergovernativo, negoziato e firmato da alcuni Stati membri in base alle comuni regole del diritto internazionale, negando per di più la competenza della Corte a sindacare il contenuto dell’accordo.

Secondo l’Avvocato Generale l’istituzione del tribunale unificato è fondamentale al fine di garantire il funzionamento del brevetto a effetto unitario e la certezza del diritto. Il principio di leale cooperazione richiede necessariamente agli Stati membri di adottare le misure per l’attuazione della cooperazione rafforzata. Con le parole dell’Avvocato Generale: “astenendosi dal ratificare l’accordo [sul Tribunale Unificato], gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata porrebbero in pericolo la realizzazione degli obiettivi di armonizzazione”.

Il secondo ricorso spagnolo attiene invece al regime linguistico. L’Avvocato Generale muove dalla premessa per cui non esiste un principio di non discriminazione tra le lingue dell’Unione. Essendo il francese, l’inglese e il tedesco le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, le altre lingue vengono necessariamente discriminate. A tal proposito l’Avvocato Generale sottolinea come questo regime linguistico abbia un obiettivo legittimo, la riduzione dei costi di traduzione. Ecco perché un scelta di limitazione del numero delle lingue da utilizzare appare a suo avviso razionale e necessaria per garantire stabilità agli operatori economici in conformità con la prassi del settore dei brevetti. In tal senso vengono privilegiate le lingue dell’Unione in cui viene redatto il maggior numero di domande di brevetto e di lavori scientifici.

In sintesi: “La protezione unitaria fornisce un autentico beneficio dal punto di vista dell’uniformità e dell’integrazione, mentre la scelta linguistica riduce in modo significativo i costi di traduzione e garantisce meglio il principio di certezza del diritto”.  

Queste le motivazioni dell’Avvocato Generale, non tutti certo concordano sulle conseguenze della protezione unitaria. E’ bene in ogni caso ricordare che il compito dell’Avvocato Generale è solo quello di proporre una soluzione alla Corte di Giustizia, spetterà a quest’ultima adottarla o meno in tutta libertà. Restiamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi